Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 4693 del 14 febbraio 2024

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato

 

Prot.: 300/STRAD/1/0000004693.U/2024 del 14/02/2024

 

OGGETTO: Risoluzione del Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibili della Spagna, ai sensi dell’art. 14, par. 2, del regolamento (CE) 561/2006.
Deroghe in materia di tempi di guida e periodi di riposo.

(Indirizzi omessi)

 

   Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che la Direzione generale del trasporto autostradale dell’omologo Ministero spagnolo, per il tramite della Commissione UE, ha diramato la risoluzione del 30 gennaio 2024 con la quale sono state concesse deroghe temporanee ed eccezionali alle disposizioni degli articoli 6 e 8 del regolamento (CE) 561/2006, ai sensi dell’art. 14, par. 2, del medesimo regolamento.

   Le deroghe riguardano le seguenti disposizioni del regolamento (CE) 561/2006:

  • Articolo 6, par. 1, ammettendo la possibilità di estendere il periodo di guida giornaliero da 9 ore a 11 ore;
  • Articolo 6, par. 2, ammettendo la possibilità estendere il periodo di guida settimanale da 56 ore a 60 ore;
  • Articolo 6, par. 3, ammettendo possibilità estendere il periodo di guida bisettimanale da 90 ore a 102 ore;
  • Articolo 8, par. 1: ammettendo la possibilità di ridurre le esigenze di riposo giornaliero da 11 ore a 9 ore;
  • Articolo 8, par. 6: ammettendo la possibilità di usufruire consecutivamente di due periodi di riposo settimanale ridotti di almeno 24 ore, a condizione che i periodi non fruiti vengano compensati insieme al successivo riposo settimanale regolare; ovvero la possibilità di posticipare l'inizio del periodo di riposo settimanale oltre sei periodi di 24 ore.

   Le predette deroghe si applicano ai conducenti che, dal 22 gennaio al 4 febbraio 2024 incluso, attraversando in ingresso ed in uscita dal territorio spagnolo i valichi di frontiera di La Junquera o Irun, hanno effettuato operazioni di trasporto di merci che hanno subito ritardi a causa di blocchi stradali determinatisi in occasione di proteste degli agricoltori francesi contro il governo francese.

   Ciò premesso, in sede di controllo, qualora venissero riscontrate violazioni delle disposizioni di cui all’art. 6, paragrafi 1, 2 e 3 e all’art. 8, paragrafi 1 e 6, occorre verificare, attraverso l’esame dei documenti, delle risultanze del tachigrafo, delle dichiarazioni del conducente e di ogni altra prova ritenuta utile, che il medesimo conducente:

  • sia stato impiegato nell’esecuzione di un trasporto di merci da e per la Spagna tra il 22 gennaio e il 4 febbraio 2024;
  • abbia utilizzato, nell’esecuzione dei medesimi trasporti, i valichi di frontiera di La Junquera o Irun;
  • sia stato interessato da ritardi per blocchi stradali nel territorio francese.

    In tali casi, le condotte poste in essere in violazione delle citate disposizioni devono essere considerate legittime in quanto rientranti tra le deroghe concesse con la risoluzione indicata in premessa.

 

***

 

   Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

 

 

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