Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 694 del 15 gennaio 2024

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato

 

Prot.: 0000694 del 11/01/2024

 

OGGETTO: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sentenza n. 16305 del 3 novembre 2023. - Annullamento del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 17 ottobre 2017, n. 206 (c.d. decreto Madia), nella parte in cui non armonizza la disciplina delle fasce orarie di reperibilita dei dipendenti pubblici e privati entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo per I’accertamento delle assenze per malattia. - Disposizioni conseguenti.

(Indirizzi omessi)

 

   Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n. 16305 del 3 novembre 2023, ha accolto il ricorso presentato da UIL Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria avverso il Decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 206 - concernente il “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” - annullandolo nella parte in cui non armonizza la disciplina delle fasce orarie di reperibilità previste per i dipendenti pubblici e privati.

   Infatti, con riferimento alle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, l’art. 3 del decreto citato fissava le correlate fasce di reperibilità dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 di tutti i giorni, compresi quelli non lavorativi e festivi. Diversamente, per i dipendenti privati, l’obbligo di reperibilità è concentrato nelle fasce orarie dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di ciascun giorno.

   Nella pronuncia sopra richiamata, è stato evidenziato, in particolare, come il disposto normativo di cui all’art. 3 si porrebbe in contrasto non solo con il principio di uguaglianza dei lavoratori, ma anche con quello di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, previsti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché in difformità con il criterio di armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato contenuto nell’art. 55-septies, comma 5-bis (1), del d.lgs. n. 165 del 2001, che avrebbe dovuto ispirare il decreto citato.

   A seguito dell’annullamento e nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale o dell’eventuale riforma della sentenza del TAR Lazio, è intervenuta la circolare dell’Istituto nazionale della previdenza sociale n. 4640 del 22 dicembre 2023, con la quale è stato stabilito, previa consultazione del Dipartimento della funzione pubblica, che “nelle more dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), (...) le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi)”.

   Pertanto, nella sopra richiamata fase transitoria e, comunque, sino a nuove disposizioni, anche per i dipendenti della Polizia di Stato assenti per malattia, le fasce di reperibilità sono fissate secondo i seguenti orari: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni, compresi quelli non lavorativi e festivi.

   Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul portale Doppiavela, si richiama l’attenzione in ordine alla necessità che tutto il personale sia tempestivamente reso edotto del contenuto della stessa.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
Forgione

 

(1) Secondo cui “Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'Inps”.

 

 

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