Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Decreto
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 09/03/2023

 

DECRETO 09 marzo 2023

Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2023 sulle Isole del Giglio e di Giannutri.

(G.U. n. 73 del 27/03/2023)
 


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ...

DECRETA 


Art. 1.
Divieti

1. Dal 1° aprile 2023 al 30 settembre 2023 sono vietati l'afflusso e la circolazione nell'Isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa, ad esclusione del concessionario che effettua trasporto pubblico locale comunale. 
 2. Dal 5 agosto 2023 al 25 agosto 2023 è, altresì, vietato l'afflusso e la circolazione nell'Isola del Giglio dei veicoli
appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa, comprendendo, nel divieto, i veicoli delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di Isola del Giglio. 
 3. Dal 1° aprile 2023 al 1° novembre 2023 è vietato l'afflusso e la circolazione nell'Isola di Giannutri dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa, comprendendo, nel divieto, i veicoli delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di Isola del Giglio - frazione Isola di Giannutri.

Art. 2.
Deroghe

1. Per l'Isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: 
 a) veicoli appartenenti a persone non residenti iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana che autocertificano tale condizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni; 
 b) veicoli i cui proprietari, non residenti, trascorreranno almeno cinque giorni sull'Isola e caravan e autocaravan i cui proprietari trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola. Durante il periodo di vigenza dei divieti, i proprietari dovranno esibire, allo sbarco sull'isola ed a richiesta degli organi di controllo, un'autocertificazione, da conservare all'interno del veicolo per tutto il periodo di soggiorno, nella quale dovranno essere riportati i dati del veicolo (targa ed intestatario), i dati del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale) ed i dati del datore dell'alloggio (nome esercizio, località e periodo del soggiorno), nonché le date di arrivo e di partenza; 
 c) veicoli con targa estera; 
 d) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'Isola del Giglio; 
 e) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio; 
 f) veicoli al servizio di persone con disabilita', purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera. 
2. Per l'Isola di Giannutri, nel periodo di cui all'art. 1, comma 3, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: 
 a) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio; 
 b) veicoli al servizio di persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera; 
 c) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali; 
 d) veicoli adibiti all'approvvigionamento idrico, alla manutenzione dell'acquedotto, della rete fognaria e della rete elettrica, al trasporto di gasolio per centrale elettrica, nonché veicoli commerciali, limitatamente ad una giornata lavorativa.

Art. 3.
Autorizzazioni

1. Al Comune di Isola del Giglio é concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco.

Art. 4.
Sanzioni

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731, così come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020. 

Art. 5.
Vigilanza

1. Il prefetto di Grosseto è incaricato della esecuzione e della sistematica e assidua sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato. 

Roma, 09 marzo 2023

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione
ecologica, n. 855 

 

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