Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Decreto
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 09/03/2023

 

DECRETO 09 marzo 2023

Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2023 sulle isole Tremiti.

(G.U. n. 73 del 27/03/2023)
 


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ...

DECRETA 


Art. 1.
Divieti

1. Dal 1° aprile 2023 fino al 31 ottobre 2023 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel territorio del Comune di Isole
Tremiti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune stesso.

Art. 2.
Deroghe

1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: 
 a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine; 
 b) veicoli che trasportano persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera; 
 c) motoveicoli e ciclomotori appartenenti a proprietari di abitazioni, previa autorizzazione rilasciata  dall'amministrazione comunale; 
 d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale di volta in volta secondo le necessità; 
 e) autoveicoli adibiti al trasporto di beni di prima necessità, attrezzature ed apparecchiature per il rifornimento periodico, la conduzione ed assistenza tecnica di strutture ricettive turistiche in genere, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale; 
 f) autoveicoli per il trasporto di materiale necessario per la manutenzione e/o rifornimenti delle private abitazioni dei residenti e/o proprietari di immobili, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale di volta in volta secondo le necessità. 

Art. 3.
Sanzioni

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731, così come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.

Art. 4.
Autorizzazioni

1. Ai prefetti di Foggia e Campobasso è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sulle Isole Tremiti.

Art. 5.
Vigilanza

1. I prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati della esecuzione e della sistematica e assidua sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato. 

Roma, 09 marzo 2023

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione
ecologica, n. 834 

 

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