Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Comunicato Ministero Infrastrutture e Trasporti protocollo numero 31762 del 24 ottobre 2023

 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Direzione Generale per la Motorizzazione, per i Servizi ai Cittadini e alle Imprese in Materia di Trasporti e Navigazione

 

Prot. n. 0031762 del 24/10/2023

IL DIRETTORE GENERALE

 

OGGETTO: Conversioni patenti di guida rilasciate da Paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo i cui titolari sono residenti in Italia da più di quattro anni.

   

 Pervengono a questa Direzione vari quesiti da parte di codesti UMC, nonché istanze dell'utenza interessata, concernenti la possibilità di convertire patenti di guida rilasciate da Paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (di seguito "patenti extracomunitarie") i cui titolari sono residenti sul territorio italiano da oltre quattro anni.

 In proposito, per garantire uniformità di comportamenti da parte di codesti Uffici della Motorizzazione Civile (UMC), si forniscono di seguito alcuni chiarimenti.

 Ovviamente, nella presente, ci si vuole riferire a patenti extracomunitarie riconosciute valide in Italia ai fini della conversione, ossia quelle rilasciate dagli Stati individuati nello specifico elenco, costantemente aggiornato e diramato dalla scrivente Direzione ogni qual volta l'Italia definisce una nuova Intesa bilaterale con un Paese terzo che disciplina la conversione reciproca delle patenti di guida.

 Per le valutazioni di merito vanno prese a riferimento, nell'ordine:
    - le disposizioni contenute nei vigenti Accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida (di seguito Accordi) definiti con i singoli Paesi,
    - le disposizioni del Codice della Strada inerenti all'argomento.

 In merito ai predetti Accordi c'è da evidenziare che possono differire in ragione del Paese con cui vengono stipulati; ne consegue che le procedure di conversione, per taluni aspetti, possono non essere identiche per tutte le patenti di guida extracomunitarie. Uno degli aspetti che differiscono nei testi dei vigenti Accordi, è proprio quello che qui interessa, ossia il requisito -richiesto al titolare della patente da convertire- dell'acquisizione della residenza in Italia da non oltre un periodo stabilito.

 Per quanto concerne invece le disposizioni del Codice della Strada, pertinente è la previsione di cui all'articolo 126, comma 8-ter (introdotto dal DL n. 68 del 16 giugno 2022, come convertito dalla Legge n.108 del 5 agosto 2022), per cui "… in caso di mancato rinnovo della patente di guida per più di cinque anni è disposto un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell'idoneità tecnica alla guida del titolare".

 Tale previsione viene quindi ad individuare esattamente in "cinque anni" il periodo di mancato esercizio alla guida, oltre il quale è necessario verificare che il titolare di una patente abbia conservato l'idoneità tecnica alla guida. Detto periodo di cinque anni ha quindi sostituito quello di "tre anni", precedentemente preso a riferimento.

 Conseguentemente, il fatto che il titolare di una patente di guida extracomunitaria sia residente in Italia da un periodo superiore a quattro anni, non può più essere considerato - come in passato- da codesti UMC, un motivo ostativo per la conversione della patente stessa, salvo nei casi in cui sia espressamente previsto nel testo dello specifico Accordo, tra l'Italia e il Paese che ha emesso la patente da convertire.

 È questo, ad esempio, il caso degli Accordi al momento vigenti con:

  • Albania,
  • Argentina,
  • Svizzera e
  • Ucraina

che contengono l'esplicita disposizione per cui il titolare della patente di guida estera può chiederne la conversione solo se è residente in Italia da meno di quattro anni. Nel rispetto di tale disposizione, quindi, le patenti di guida rilasciate nei citati Stati potranno essere ritenute valide ai fini della conversione solo se i titolari sono residenti in Italia da meno di quattro anni all'atto della richiesta; in caso contrario la domanda di conversione dovrà essere respinta senza porre in essere nessun'altra procedura (non è prevista né la revisione patente, né l'esperimento pratico di guida).
Qualora gli Accordi con detti Paesi dovessero essere sottoposti ad aggiornamenti, verranno diramate specifiche disposizioni, come di prassi.

 Ciò premesso per quanto attiene ai pochi Paesi (Albania, Argentina, Svizzera ed Ucraina) nei cui Accordi è prevista la convertibilità della patente solo entro i primi quattro anni dallo stabilimento della residenza in Italia, si chiarisce che tutte le altre patenti di guida extracomunitarie convertibili in Italia potranno essere ritenute valide ai fini della conversione se i titolari sono residenti in Italia da meno di sei anni.

 In questo caso ricorrono due fattispecie:

       1 - Patenti di guida rilasciate da Paesi con i quali l'Italia ha definito specifici Accordi in cui è indicato esplicitamente che il titolare della patente di guida da convertire deve essere residente in Italia da meno di sei anni al momento della presentazione della richiesta di conversione.

 Alla data attuale - e fino all'entrata in vigore di nuovi Accordi - i Paesi rientrati in questa fattispecie sono tre:

  • Israele,
  • Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
  • Turchia.

 Come è noto, gli Accordi con i predetti Paesi sono entrati in vigore recentemente e quindi – per l'aspetto che qui rileva - sono evidentemente allineati con la disposizione del C.d.S sopra richiamata (art. 126). Pertanto, le patenti di guida rilasciate dai citati Stati potranno esse ritenute valide ai fini della conversione solo se i titolari sono residenti in Italia da meno di sei anni; in caso contrario la domanda di conversione dovrà essere respinta poiché non rispetta le disposizioni contenute nello specifico Accordo vigente. Anche in questa fattispecie, quindi, non dovrà essere posta in essere alcuna ulteriore procedura (non è prevista né la revisione patente, né l'esperimento pratico di guida).

 Come di prassi, ogni qual volta entrerà in vigore un nuovo Accordo, verrà adottata da questa Sede una specifica Circolare, con tutte le indicazioni utili per la corretta applicazione dell'Accordo e quindi anche in ordine all'aspetto che qui è esaminato.

       2 - Patenti di guida rilasciate da Paesi con i quali l'Italia ha definito Accordi nei quali nulla è previsto in merito all'argomento in esame.

 Rientrano in questa fattispecie tutti i rimanenti Paesi indicati nel vigente specifico elenco (che -come detto- annovera gli Stati che rilasciano patenti convertibili in Italia) ossia:

  • Algeria, Filippine, Giappone, Libano, Macedonia, Marocco, Moldova, Principato di Monaco, Repubblica di Corea, Repubblica di San Marino, Taiwan e Tunisia.

 Si tratta, in genere, di Paesi con i quali si sono definiti Accordi con vari strumenti giuridici (ad esempio Memorandum e Scambio di Note) ormai risalenti a molti anni fa, alcuni dei quali in fase di aggiornamento.

 Anche in questi casi le patenti di guida rilasciate dai citati Stati potranno esse ritenute valide ai fini della conversione senza esami solo se i titolari sono residenti in Italia da meno di sei anni; in tale fattispecie, però, qualora il titolare fosse residente in Italia da più di sei anni, la richiesta di conversione potrà essere ugualmente accolta e  -ove non vi siano altri motivi ostativi- potrà essere rilasciata la patente di guida italiana con contestuale  emissione e notifica di un provvedimento di revisione dell'idoneità tecnica alla guida ai sensi dell'articolo 128 CdS,  secondo  le procedure già in uso presso codesti UMC.

 Si ricorda anche l'opportunità di far apporre all'interessato una firma per presa visione in calce ad una dicitura del tipo:
 "contestualmente alla consegna della patente di guida italiana verrà notificato un provvedimento di revisione della patente stessa ai sensi dell'articolo 128 del C.d.S.. In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata (art. 130 del C.d.S.). La patente estera oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all'autorità estera che l'ha emessa." Tale dicitura può eventualmente essere acquisita su modulistica a se' stante oppure essere apposta in calce alla domanda di conversione.

 Ogni eventuale aggiornamento agli Accordi relativi ai Paesi sopra indicati verrà opportunamente comunicato.

 

Ing. Pasquale D’Anzi

 

 

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