Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Comunicato Ministero Infrastrutture e Trasporti protocollo numero 30187 del 12 ottobre 2023

 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Direzione Generale per la Motorizzazione, per i Servizi ai Cittadini e alle Imprese in Materia di Trasporti e Navigazione
Divisione 3

 

Prot. n. 0030187 del 12/10/2023

 

OGGETTO: Chiarimenti sulla Circolare n. 25981 del 06.09.2023 “Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1”.

   

 Sono pervenute a questo Ufficio richieste di chiarimento in merito ad alcuni aspetti applicativi della circolare prot. n. 25981 del 06.09.2023 da parte di Associazioni di categoria, UMC e singoli cittadini. La presente nota ha quindi l’obiettivo di riscontrare le suddette richieste e di fornire, al contempo, un riferimento operativo e funzionale univoco.

 È utile premettere che il provvedimento che si commenta amplia significativamente la possibilità di trasporto delle biciclette e degli sci sui veicoli di categoria M1 e, in alcuni casi, rende possibile quanto in precedenza non previsto e quindi vietato.

 

Aggiornamento della Carta di Circolazione/Documento Unico (CC/DU)

 A seguito all’installazione della struttura amovibile portabici, se questa non comporta ostruzione dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva o della targa, non è richiesta l’applicazione della targa ripetitrice, la ripetizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e, pertanto, l’aggiornamento della CC/DU del veicolo non è necessario.

 Esclusivamente in caso di ostruzione degli elementi sopra evidenziati occorre, per evidenti ragioni di salvaguardia della sicurezza stradale e di corretta identificazione del veicolo, ripetere i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e la targa e, conseguentemente, è prevista la visita e prova da parte degli UMC territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 78 del CdS e 236 del regolamento di esecuzione, con successivo aggiornamento della CC/DU.

 In quest’ultimo caso, l’UMC rilascerà il duplicato della CC/DU del veicolo inserendo, nelle righe descrittive, la dicitura “installabile struttura portabiciclette marca…tipo…”. (Marca e tipo sono individuate sulla struttura amovibile secondo le modalità stabilite dal costruttore (ad esempio, su targhetta o mediante punzonatura)).

 L’omissione dell’aggiornamento della CC/DU comporta le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

 

Larghezza della struttura amovibile

 La circolare in oggetto dispone, sull’argomento di cui trattasi: larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35m.

 Tanto è stato disposto in ossequio a quanto previsto nel secondo periodo del co. 3, art. 164 del CdS: “pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo”.

 

Disinserimento dei dispositivi originari di illuminazione all’atto dell’inserimento della spina di alimentazione delle luci supplementari ripetute sulla struttura

 Nel caso in cui i dispositivi originali siano occultati, il relativo disinserimento all’atto dell’inserimento della spina di alimentazione delle luci supplementari ripetute, è previsto qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e comunque in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore, come espressamente indicato nella circolare che si commenta.

 

Installazione fin dall’origine in sede di omologazione di strutture inamovibili per il trasporto di veicoli a due ruote e facenti parte integrante della carrozzeria degli autocaravan

 In detto ambito si chiarisce che le strutture inamovibili per il trasporto di veicoli a due ruote e facenti parte integrante della carrozzeria degli autocaravan possono essere destinate al trasporto dei velocipedi a due ruote (biciclette a due ruote) e dei veicoli delle categorie internazionali L1e (ciclomotori) ed L3e (motocicli) come definiti nel Regolamento UE 168/2014, nel rispetto dei limiti di carico della struttura applicata e dei limiti di peso massimi del veicolo.

 

Portabagagli omologati come entità tecnica indipendente ai sensi del Regolamento UN 26

 Ai sensi del vigente Regolamento UE 2018/858 e s.m.i. si definisce “entità tecnica indipendente”: “un dispositivo, destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato separatamente, ma soltanto in relazione a uno o più tipi di veicoli determinati, e che è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti normativi elencati nell'allegato II, qualora lo specifico atto normativo lo preveda espressamente”.

 Orbene, l’allegato II del Regolamento UE 2018/858 non contiene il Regolamento UN 26 che non costituisce quindi, a norma vigente, un atto normativo utile per l’omologazione di una “entità tecnica indipendente” che possa essere destinata a far parte di un veicolo.

 Ne consegue che la circolare prot. n. 69402/08/03 del 2.09.2008 è superata dall’attuale disciplina e conseguentemente abrogata.

 Per quanto riguarda, infine, la circolazione dei veicoli proveniente dall’estero e circolanti in qualsiasi stato dell’Unione Europea, vale il principio della libera circolazione così come stabilito dalla direttiva 96/53/CE e s.m.i., nel rispetto delle ordinarie misure di sicurezza legate alla circolazione stradale nazionale.

 

Il Direttore Generale
ing. Pasquale D’Anzi

 

 

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