Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 31235 del 8 settembre 2023

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato.

 

Prot.: 0031235 del 08/09/2023

 

OGGETTO: Determinazione delle caratteristiche e della modalità di installazione delle strutture portasci e portabiciclette applicate a sbalzo posteriore o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1.

(Indirizzi omessi)

 

   Per opportuna conoscenza si trasmette la circolare n. 25981 del 6 settembre 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale si forniscono disposizioni riguardanti l'installazione delle strutture portasci e portabiciclette nella parte posteriore dei veicoli della categoria M1 (autovetture).

   Per quanto di interesse, si sottolinea che l'installazione delle predette strutture che non produca ostruzione, anche parziale, della targa posteriore o dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione,non comporta alcuna formalità salvo la segnalazione della sporgenza posteriore attraverso l'apposito pannello quadrangolare.

   Nell'ipotesi in cui, invece, le strutture producano ostruzione, il MIT ha previsto che i dati della targa devono essere duplicati utilizzando la targa ripetitrice da applicarsi sulla struttura stessa con le modalità previste per i carrelli appendice. Allo stesso modo, in caso di ostruzione dei dispositivi di illuminazione o di segnalazione visiva, devono essere installati sulla struttura dispositivi supplementari omologati e corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo a quelli previsti sul veicolo, nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, occultando i dispositivi originali. In questi casi diventa obbligatoria la visita e prova presso la Motorizzazione con annotazione sulla carta di circolazione ai sensi dell'art. 78 cds, ma non c'è l'obbligo di segnalare la sporgenza con l'apposito pannello quadrangolare.
 
   Per gli aspetti sanzionatori, si ritiene possano concretizzarsi le seguenti situazioni:

  • in caso di installazione della struttura che non comporta ostruzione, neanche parziale, della targa o dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, senza aver segnalato la sporgenza con l'apposito pannello quadrangolare, si configura la violazione di cui all'art. 164, commi 6 e 8 cds;
  • in caso di installazione della struttura che comporta ostruzione, anche parziale, della targa o dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, senza aver sottoposto il veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione, si configura la violazione di cui all'art. 78, commi 3 e 4 cds, con ritiro del documento di circolazione;
  • in caso di installazione della struttura che comporta ostruzione, anche parziale, della targa o dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, ed avendo sottoposto il veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione:
      - per mancanza della targa ripetitrice sulla struttura, si configura la violazione di cui all'art. 100, commi 4, 11 e 15 cds, con fermo amministrativo del veicolo o confisca in casi di reiterazione;
      - per il mancato occultamento dei dispositivi originali, si configura la violazione di cui all'art. 79 cds.

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   Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

 

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