Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti protocollo numero 24433 del 10 agosto 2023

 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Direzione Generale per la Motorizzazione, per i Servizi ai Cittadini e alle Imprese in Materia di Trasporti e Navigazione.

 

Prot. n. 0024433 del 10/08/2023

 

OGGETTO: Attività degli Ispettori autorizzati con riferimento ai veicoli ad uso speciale.

   

 Si registrano incertezze interpretative in merito all'ambito delle attività degli ispettori autorizzati (di seguito IA) con particolare riferimento alla competenza o meno degli stessi ad effettuare le revisioni dei veicoli ad uso speciale.

 Al riguardo appare preliminarmente utile riproporre brevemente le seguenti considerazioni di contesto normativo.

 Ai sensi della classificazione internazionale dei veicoli UNECE, adottata dall'Unione Europea e dunque valida negli Stati Membri – peraltro riproposta nell'ordinamento nazionale dall'articolo 47 del codice della strada -, sono veicoli di categoria M i "veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote"; sono veicoli di categoria N i "veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote".

 La Direttiva 2014/45/CE e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 2 "Ambito di applicazione", limitatamente a ciò che qui rileva, recita:

"1. La presente direttiva si applica ai veicoli con una velocità di progetto superiore a 25 km/h delle seguenti categorie, con riferimento alla direttiva 2002/24/CE, alla direttiva 2003/37/CE e alla direttiva 2007/46/CE:
   — veicoli a motore, progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi non più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente — veicoli della categoria M1,
   — veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente — veicoli delle categorie M2 e M3;
   — veicoli a motore, progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci, aventi una massa massima non superiore a 3,5 tonnellate — veicoli di categoria N1;
   — veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate — veicoli delle categorie N2 e N3;
   — rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci o persone, nonché per l'alloggiamento di persone, aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate — veicoli delle categorie O3 e O4;
".

 L'articolo 2 del DM 19 maggio 2017, n. 214, parallelamente dispone che l'ambito di applicazione del citato decreto è determinato con riferimento a veicoli di categoria M ed N progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto rispettivamente di persone e dei loro bagagli o di merci.

 L'articolo 54, comma 1, lett. g), del codice della strada definisce "autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse".

 L'articolo 80, co. 8, del codice della strada, dispone, tra l'altro, che, in specifiche circostanze, possono essere svolte da "privati" al di fuori dell'esclusiva di legge attribuita alle articolazioni dello Stato, le revisioni periodiche "dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t" e quelle di veicoli con massa complessiva "superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi".

 In coerenza con il predetto quadro normativo si è posta questa Direzione generale che nei vari atti adottati - ed in maniera assolutamente chiara con la circolare 7127 del 2 marzo 2023 che al punto 2 detta istruzioni proprio in materia di "Ambito operativo di riferimento per l'attività degli Ispettori Autorizzati" -, sia pure ai fini della disciplina relativa ai veicoli ATP ed ADR, così esordisce:

""Si richiama ancora l'articolo 80, comma 8, del codice della strada nella parte in cui recita: "Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi...".

Stante quanto sopra, è necessario fornire disposizioni univoche utili a disciplinare in modo omogeneo il perimetro operativo dei futuri Centri di controllo privati nonché degli Ispettori Autorizzati tanto nell'attività presso detti Centri quanto presso i Centri di Controllo dell'Amministrazione o da questa autorizzati (i.e.: officine autorizzate ex legge n. 870 del 1986)."".

 Ne risulta quindi evidente che questa Direzione ha sempre inteso doveroso definire l'ambito operativo degli IA, nel perimetro del diritto interno, in misura strettamente correlata alla possibilità per gli stessi di effettuare le operazioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice della strada.

 Ed invero, atteso che:

  • ai sensi della Direttiva 2014/45 e del DM 214 del 2017, l'attività degli IA ivi previsti non si estende tout court a tutti i veicoli di categoria M ed N, ma solo a quelli "progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto" di persone o di merci;
  • i veicoli ad uso speciale, come definiti dal citato art. 54 del codice della strada, non possono affatto definirsi "progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto" di merci o persone;
  • l'articolo 80, comma 8, del codice non pone alcuna specifica in ordine ai veicoli di "massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t" o "adibiti al trasporto fino al massimo di 16 persone" mentre perimetra la destinazione d'uso (destinati al trasporto di merci non ATP e non ADR) dei veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t;

dal combinato disposto delle su citate vigenti disposizioni, di rango superiore rispetto agli atti di questa Direzione, deriva che:

  • i veicoli ad uso speciale di categoria internazionale M1 sono revisionabili dagli IA di modulo B e quindi, a maggior ragione, da quelli modulo C;
  • gli altri veicoli ad uso speciale – non rientranti nella classificazione internazionale M1 -, restano esclusi dall'ambito operativo nazionale degli IA.

 

(ing. Pasquale D'Anzi)

 

 

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