Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 300/STRAD/1/0000019280.U/2023 del 9 giugno 2023

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato.

 

Prot.: 300/STRAD/1/0000019280.U/2023 del 09/06/2023

OGGETTO: Locazione senza conducente degli autocaravan attraverso piattaforme web.

(Indirizzi omessi)

 

   È stata segnalata la diffusione della condivisione, sotto forma di car sharing, di camper che vengono messi a disposizione di soggetti privati proprietari dei veicoli, anche mediante piattaforme web che fungono da intermediari e favoriscono l'incontro tra domanda e offerta.

   Dalla ricerca su internet (1) si può verificare l'esistenza di numerosi siti attraverso i quali i proprietari degli autocaravan possono mettere a disposizione di altri soggetti i propri veicoli dietro pagamento di un compenso.

   Sebbene l'attività venga descritta come una forma di condivisione del veicolo, e in quanto tale pubblicizzata come legittima anche in assenza di qualsiasi formalità (2), da un approfondito esame delle informazioni contenute sui siti emergono alcuni aspetti caratteristici dell'attività di locazione.

   Ciò che viene pubblicizzato come condivisione, effettivamente, presuppone:

  • la stipula di un contratto con il quale il proprietario cede il godimento del proprio veicolo a tempo determinato;
  • il pagamento di un corrispettivo (3) che corrisponde alla tariffa applicata dai proprietari all'atto della registrazione sul sito (4) e commisurata allo specifico veicolo e alla durata del contratto. L'entità dell'importo che viene generalmente richiesto per l'utilizzo del camper fa venir meno lo spirito di liberalità che costituisce la causa del comodato (5), consentendo di inquadrare il rapporto nel paradigma del contratto di locazione (6).

   Come noto, l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente (7) richiede:

  1. la creazione di un'impresa attraverso l'apertura di una partita Iva e l'iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
  2. la presentazione di una SCIA al SUAP del Comune ove ha sede l'impresa che effettua l'attività e al Comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa (8);
  3. l'immatricolazione del veicolo oggetto del noleggio ad "uso di terzi, da locare senza conducente".

   L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente in assenza di detti requisiti, oltre ad essere illecito, comporta anche l'esclusione degli obblighi di comunicazione dei dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio, posti dall'art. 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (9) per finalità di prevenzione del terrorismo.

   Ciò premesso, in considerazione dell'approssimarsi della stagione estiva, durante la quale è ipotizzabile un consistente aumento della richiesta di camper, nel richiamare l'attenzione sul fenomeno descritto, in sede di controllo su strada dovranno essere approfonditamente valutate le situazioni in cui un autocaravan immatricolato per uso proprio risulti intestato a persona diversa dall'utilizzatore/conducente.

   Se dagli accertamenti emergesse che la disponibilità del veicolo deriva dalla stipula di un contratto tra l'utilizzatore e il proprietario, in favore del quale è stato o sarà corrisposto un corrispettivo non avente valore esiguo (10), l'impiego e la circolazione dello stesso veicolo dovranno ritenersi irregolari, in violazione dell'art. 84 del codice della strada. In tali casi, la violazione dovrà essere contestata sia al conducente sia al proprietario/intestatario dell'autocaravan che, non avendone titolo, lo ha posto in locazione in assenza della prescritta specifica immatricolazione.

*****

   Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

   Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

 

 

(1) Utilizzando come chiave di ricerca "locazione camper".
(2) Alcuni siti d'intermediazione evidenziano che il proprietario che mette in disponibilità il proprio camper possa non avere una partita IVA e conservare l'immatricolazione del veicolo mantenendo l'uso proprio.
(3) Sebbene il corrispettivo sia motivato come rimborso spese, le tariffe indicate per l'utilizzo dei camper risultano abbondantemente superiori.
(4) Di solito si tratta di una percentuale della tariffa indicata dal proprietario in quanto la rimanente parte è trattenuta dal gestore della piattaforma come corrispettivo dell'attività di mediazione conclusa.
(5) Contratto che, ancorché oneroso, presuppone che gli eventuali obblighi o compensi posti a carico del comodatario non costituiscano il corrispettivo per il godimento della cosa, ma oneri accessori all'utilizzo del bene.
(6) Come, ad esempio, il rimborso delle spese di revisione, per l'effettuazione del tagliando di manutenzione ecc.
(7) Disciplinata dall'art. 84 cds che vi ricomprende anche il noleggio di autocaravan e caravan.
(8) Ai sensi del dPR 19 dicembre 2001, n. 481 recante "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente".
(9) La comunicazione deve essere fatta al CED di cui all'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121 attraverso la piattaforma denominata "Cargos".
(10) Cioè il cui importo risulti essere ben superiore ad un generico rimborso delle spese che il proprietario deve sostenere per la manutenzione del veicolo.

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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