Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 300/A/1277/19/109/42 del 11 febbraio 2019

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

 

Prot.: 300/A/1277/19/109/42 del 11/02/2019

OGGETTO: Servizi mirati di controllo per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

(Indirizzi omessi)

 

   La guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è un comportamento che incide significativamente sulla sicurezza della circolazione stradale e sulla incolumità di tutti gli utenti della strada.

   Per un più efficace contrasto de! fenomeno sono state sperimentate nel tempo nuove misure organizzative per l'ottimizzazione dell'attività di controllo che hanno consentito di eseguire, ai fini dell'accertamento dello stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti, il prelievo dei liquidi biologici direttamente su strada, attraverso l'impiego di medici, sanitari e le successive analisi e conservazione dei campioni a cura dei laboratori "dedicati" della Polizia di Stato.

   L'efficacia di tale modello, testimoniata anche dai risultati ottenuti in oltre tre anni di controlli, con un aumento significativo delle persone controllate e di quelle denunciate (1) ha orientato il Ministro dell'Interno verso l'estensione dei relativi protocolli operativi a tutte le province del territorio nazionale, anche attraverso il coinvolgimento di tutte le Forze di Polizia, al fine di fornire un contributo di maggiore efficacia al perseguimento dell'obiettivo europeo della riduzione dell'incidentalità stradale che continua a far registrare un elevato numero di vittime (2).
Per ottenere i risultati auspicati e mantenere, al contempo, elevato il livello qualitativo dell'attività di controllo, appare necessario estendere i servizi mirati di controllo alla partecipazione di soggetti esterni all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, anche privati, che, in possesso di adeguate competenze nello specifico settore, mettano a disposizione strumentazioni all'avanguardia e personale altamente qualificato per l'esecuzione di tutte le attività tecniche e specialistiche connesse all'accertamento delle condizioni psicofisiche dei conducenti.

   Pertanto, le SS.LL., in relazione alle esigenze delle singole realtà territoriali, promuoveranno ogni iniziativa in grado di dar vita a nuove collaborazioni con strutture pubbliche o private che garantiscano contributi specialistici idonei ad incrementare la frequenza e la distribuzione territoriale dei controlli.
In questa cornice, i servizi organizzati a seguito degli specifici accordi che saranno intrapresi in sede locale andranno a rafforzare quelli già programmati nell'ambito della calendarizzazione predisposta dal Servizio Polizia Stradale secondo le consuete modalità, ottimizzando cosi l'attività di contrasto, anche con riferimento alle peculiarità del territorio e alla fenomenologia infortunistica riscontrata.

   L'esecuzione dei servizi mirati dovrà essere coerente con le modalità operative riportate nelle nuove Linee Guida allegate che, sostituendo quelle trasmesse con circolare n. 300/A/3213/15/109/42 del 27 aprile 2015, prevedono misure organizzative per l'attività di accertamento compatibili con i nuovi moduli operativi.

   Le nuove Linee Guida affiancano alle consuete modalità di controllo un modello più agile che prevede per l'esecuzione degli accertamenti analitici di secondo livello sul fluido del cavo orale, da un lato, la collaborazione di medici e tecnici di laboratorio non appartenenti alla Polizia di Stato e, dall'altro, la possibilità di impiegare laboratori "mobili" idonei ad assicurare l'effettuazione su strada dei medesimi accertamenti, necessari per acquisire la prova del reato di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, previsto e punito dall'art. 187 CdS.

   Il Servizio Polizia Stradale e la Direzione Centrale di Sanità vorranno acquisire elementi di valutazione sulla funzionalità delle nuove modalità operative, facendosi, al contempo, collettori di proposte migliorative e di maggiore efficienza delle attività di controllo finalizzate ad imprimere la massima efficacia all'impegno richiesto dalle nuove misure delineate.

 

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

 

 

(1) Tali modalità operative hanno consentito di attenuare le differenze in termini di risultato che in passato erano state riscontrate tra l'attività di contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica e quella di contrasto alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, a causa delle difficoltà legate alla valutazione clinica necessaria all'accertamento dello stato di alterazione e all'analisi dci liquidi biologici prelevati sui conducenti controllati. Da maggio del 2015, nelle province dove sono stati predisposti gli specifici servizi nelle notti del fine settimana, le persone complessivamente sottoposte a controllo sono state 107.117, di cui 6.309 (il 5,9%) sanzionate per guida in stato di ebbrezza alcolica, e 1.315 (l'1,2%) denunciate, all'esito delle analisi di laboratorio, per guida in stato di alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
(2) Direttiva del Ministro dell'Interno n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017.

 

 

NUOVE LINEE GUIDA PER I CONTROLLI SU STRADA IN MATERIA DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI PSICO-FISICHE DEI CONDUCENTI
(applicazione degli artt. 186 e 187 C.d.S.)


PREMESSA

 L'articolo 186 del Codice della Strada vieta di condurre i veicoli in stato di ebbrezza alcolica. L'articolo 187 del Codice della Strada vieta di condurre veicoli in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti o sostanze psicotrope.

 Per aumentare il numero dei controlli in materia di guida in state di alterazione dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è necessario ottimizzare l'attività di accertamento, impiegando laboratori dedicati e sperimentando nuove modalità di prelievo dei liquidi biologici direttamente sulla strada ed al momento del controllo (1).

 Per stabilire se un soggetto sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti è necessario che gli operatori di polizia provvedano a sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o prove, anche attraverso apparecchi portatili utilizzati direttamente sulla strada e nell'immediatezza del controllo (2). La positività di tali accertamenti preliminari consente, qualora l'esito del successivo esame analitico non sia immediatamente disponibile, il ritiro cautelare della patente di guida per 10 giorni, secondo quanto previsto dal comma 5 bis dell'art. 187 CdS.

 La scienza, tuttavia, mette a disposizione anche strumentazioni idonee, per dimensioni e caratteristiche di funzionamento, ad essere trasportate e ad eseguire accertamenti analitici di secondo livello direttamente su strada, all'interno di sofisticati laboratori mobili ove vengono analizzati i campioni prelevati, fornendo i risultati in tempi brevissimi, e consentendo alla polizia giudiziaria di contestare la condotta illecita prevista dall'art. 187 CdS, nell'immediatezza del controllo.

 

1. MODELLI OPERATIVI DEI CONTROLLI SU STRADA.

 L'ottimizzazione dell'attività di accertamento, attraverso l'impiego di laboratori dedicati, ha richiesto la predisposizione di nuove formule di cooperazione e collaborazione tra i diversi Uffici della Polizia di Stato, la cui azione congiunta e combinata ha reso possibile il potenziamento delle politiche ordinarie di prevenzione e contrasto del fenomeno della guida in stato di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

 Il modello operativo sperimentato e compendiato nelle linee guida pubblicate nel 2015 è risultato essere valido in termini sia qualitativi sia quantitativi.

 L'efficacia di tale modello ha posto le basi per l'avvio di nuove forme di collaborazione che, al fine di potenziare ulteriormente l'attività di prevenzione e contrasto di tale grave comportamento alla guida, vedano il coinvolgimento di soggetti esterni, particolarmente esperti nello specifico settore, capaci di mettere a disposizione strumentazioni all'avanguardia e personale altamente qualificato, a cui affidare le analisi degli accertamenti tecnici su campioni di liquidi biologici, attraverso laboratori mobili dedicati.

 Al consueto modello operativo - che al personale della Polizia Stradale affianca i medici ed i sanitari della Polizia di Stato, oltre che le unità cinofile, - se ne aggiunge uno più agile, che prevede la collaborazione di medici e tecnici di laboratorio, anche privati, capaci di effettuare gli accertamenti quantitativi di secondo livello direttamente su strada, a bordo di laboratori mobili dotati di tutte le attrezzature necessarie.

 A seconda del modello operative predisposto, pertanto, gli accertamenti, che vengono effettuati sempre sul fluido del cavo orale (saliva) (3) con metodologie analitiche di conferma, possono essere svolti immediatamente e direttamente su strada, all'interno dei laboratori mobili ovvero, in un momento successive, da laboratori appartenenti o meno alla Polizia di Stato.

 

2. LINEE GUIDA PER I CONTROLLI SU STRADA

 Per le finalità sopraindicate è indispensabile la predisposizione di linee guida diversificate in relazione alle specificità e peculiarità di ciascun modello operativo, a seconda che gli accertamenti analitici di secondo livello vengano effettuati da laboratori dedicati in un momento successive al controllo, ovvero direttamente su strada e nell'immediatezza del controllo, attraverso laboratori mobili.

 In ogni caso, nelle presenti linee guida sono riportate le istruzioni operative minime per l'esecuzione di servizi in cui lo stato di alterazione dei conducenti è verificato attraverso accertamenti da eseguirsi esclusivamente sul fluido del cavo orale.

2.1 Pianificazione di servizi mirati di controllo

 I servizi mirati di controllo continuano ad essere oggetto di pianificazione da parte della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di State - Servizio Polizia Stradale e della Direzione Centrale di Sanità.

 Nel piano di definizione del programma si terrà conto del territorio, dei giorni e degli orari in cui è più elevato il rischio di comportamenti illeciti dei conducenti.

 Le predette Direzioni coopereranno nella progettazione e realizzazione di iniziative congiunte per la promozione e lo sviluppo dell'attività di controllo dei conducenti e delle conoscenze sulle questioni relative alla guida in stato di alterazione dopo l'uso di sostanze stupefacenti.

 Ciascuna Direzione, sentita l'altra ove necessario, fornirà alle proprie strutture periferiche indicazioni operative utili al migliore svolgimento dell'attività di controllo.
 Sulla base della programmazione generale e delle indicazioni operative, i dirigenti delle Sezioni di Polizia Stradale, d'intesa con le Questure, organizzano i servizi mirati di controllo insieme al personale sanitario degli Uffici Sanitari della Polizia di State, con la eventuale partecipazione di personale delle Unità cinofile e di personale messo a disposizione dalle Questure.

 Il dispositivo di controllo sarà attivato in orari e luoghi a maggior rischio, che per ubicazione e tipologia dei soggetti da controllare possano effettivamente rendere massimo il vantaggio di un accertamento complete dello state psico-fisico dei conducenti direttamente sulla strada, senza i tempi morti correlati a visite e/o prelievi in ambito ospedaliero.

 Ai servizi effettuati nell'ambito di tale pianificazione, le Sezioni Polizia Stradale, d'intesa con le Questure, potranno aggiungere, in relazione alle esigenze del territorio e alla fenomenologia infortunistica rilevata, ulteriori servizi mirati con l'impiego di personale e strumenti appartenenti a strutture pubbliche o private convenzionate.

 Inoltre, in occasione di tali servizi, potrà essere fatta una sperimentazione di nuovi moduli operativi che, nel rispetto dell'integrità fisica e della riservatezza dei conducenti controllati, consentano l'accertamento dello state di alterazione dopo l'uso di sostanze stupefacenti nell'immediatezza del controllo, direttamente su strada. In tal caso, la predisposizione dei dispositivi di controllo è di esclusiva competenza della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Stradale.

 

3. MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI MIRATI DI CONTROLLO

 Tutti i conducenti controllati sono identificati e sottoposti ad un test di screening relativo all'assunzione di bevande alcoliche e ad un test di screening relativo all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte del personale della Polizia Stradale. Sulla base dell'esito di tali test di screening si precede agli accertamenti analitici.

 Il personale della Polizia Stradale, eventualmente con il supporto di personale di Polizia di altri Uffici impiegati, procede al fermo del veicolo ed al controllo delle condizioni psicofisiche del conducente con strumenti di screening per verificare l'assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti a psicotrope e, in base alle evidenze, continua con l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica attraverso etilometro.

 Il personale medico e paramedico supporta le operazioni di controllo della Polizia Stradale e, successivamente, in base alle evidenze, procede sia alla verifica dello state di alterazione del soggetto controllato - sia al prelievo di campioni di saliva, nell'immediatezza del controllo, su cui saranno effettuati accertamenti analitici di secondo livello.

 L'analisi dei campioni, a seconda del modulo operative predisposto, sarà effettuata immediatamente, presso il laboratorio mobile che fa parte del dispositivo di controllo, ovvero successivamente, presso i laboratori del Centro Ricerche di Laboratorio e Tossicologia Forense della Polizia di Stato di Roma, o ancora presso altri laboratori individuati e con i quali è stata sottoscritta apposita convenzione, d'intesa con la Direzione Centrale di Sanità.

 Le modalità dettagliate di svolgimento dei servizi sono riportate nei paragrafi seguenti, con indicazioni differenziate in relazione al modulo operative predisposto.

 

(1) Ciò che appare indispensabile per contrastare efficacemente questo grave fenomeno, del resto, non è solo l'afflittività e l'effettività delle sanzioni ma, soprattutto, il numero dei controlli e la possibilità che i conducenti pericolosi siano avviati ad un percorso di controllo periodico dell'idoneità alla guida più strutturato e frequente.
(2) Vista l'elevata affidabilità raggiunta dai dispostivi portatili di screening, ne va assolutamente incrementato l'utilizzo per impedire - al conducente risultato positive al test - di poter causare danni a sé e agli altri.
(3) Il fluido del cavo orale ha infatti dimostrato di avere una buona correlazione con il sangue in termini di comparsa/scomparsa, e quindi attività biologica, delle droghe più comunemente utilizzate e può pertanto essere analizzato in alternativa al campione ematico.

 


A) MODULO OPERATIVO CON ACCERTAMENTI ANALITICI DI SECONDO LIVELLO PRESSO LABORATORI FISSI ED IMPIEGO DI MEDICI E SANITARI DELLA POLIZIA DI STATO O CONVENZIONATI

 I numerosi servizi effettuati secondo il modello operativo delineato nel 2015 hanno consentito di perfezionare le procedure e le tecniche di accertamento che, in considerazione dell'incremento dell'efficacia dei controlli ottenuto, hanno determinato una rivisitazione delle precedenti linee guida.

 Tale modulo operativo può essere predisposto anche con l'intervento di medici e sanitari pubblici o privati che, in forza di apposita convenzione, effettuano il servizio di controllo in luogo di quelli appartenenti alla Polizia di Stato.

 In tale ultima ipotesi, i medici ed i sanitari che fanno parte del dispositivo di controllo, all'inizio di ogni servizio, devono essere nominati ausiliari di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 348, comma 4 c.p.p.. Inoltre, le analisi di secondo livello dei campioni saranno effettuate presso i laboratori convenzionati.

 

1. Screening dell'alcol ed esame con etilometro

  • Il personale della Polizia Stradale, prima di sottoporre il soggetto ad esame con etilometro, procede a:

> Informarlo sulle modalità e fasi di svolgimento del controllo;
> eseguire il test di screening con strumenti elettrochimici che valutano la presenza dell'alcol nell'espirato;
> redigere il verbale di accertamento urgente sulla persona di cui all'articolo 354 c.p.p., avvisando l'interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore senza che l'arrivo e la presenza di tale soggetto possa influenzare i tempi e le modalità di svolgimento degli esami;
> perseguirlo ai sensi dell'articolo 186, comma 7, c.d.s., se il conducente oppone rifiuto all'effettuazione degli accertamenti.

  • In caso di negatività al test di screening dell'alcol, si precede comunque al test di screening per gli stupefacenti.
  • In caso di positività al test di screening dell'alcol, gli operatori di Polizia procedono al controllo con l'etilometro e contestano, in base alle evidenze, le violazioni dell'art. 186 C.d.S.. Si procede in ogni caso anche allo screening degli stupefacenti.

 

2. Screening degli stupefacenti ed accertamento analitico sulla saliva

  • Su tutti i conducenti fermati, il personale della Polizia Stradale effettua un test di screening relativo all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, mediante analisi di campioni di saliva, nel rispetto della riservatezza e dell'integrità personale del conducente sottoposto a controllo.
  • Prima di precedere al test di screening sulla saliva, il personale della Polizia Stradale informa il soggetto sottoposto a controllo sulle modalità e fasi di svolgimento del controllo.
  • Se il conducente oppone rifiuto all'effettuazione del test di screening, il personale della Polizia Stradale precede a perseguirlo ai sensi dell'articolo 187, comma 8, c.d.s..
  • Il test di screening si sostanzia nell'analisi di saliva svolta mediante l'utilizzo di apparecchiature portatili a lettura automatica e con stampa del risultato.
  • In caso di negatività al test di screening stupefacenti non è necessario procedere all'esame di conferma ed il campione prelevato per lo screening viene smaltito secondo la normativa vigente. Tuttavia, qualora il conducente appaia in evidente stato di alterazione, il personale della Polizia Stradale può richiedere il prelievo di un campione come indicato al successivo punto 3 allo scopo di verificare la presenza di stupefacenti che non siano stati rilevati dal test di screening. In tali casi, il personale della Polizia Stradale, fatti salvi gli eventuali successivi adempimenti in caso di positività dell'esame di conferma, non provvede al ritiro cautelare della patente di guida ai sensi dell'art. 187, comma 5 bis C.d.S.
  • In caso di positività al test di screening stupefacenti, si precede sempre al prelievo di due aliquote di saliva, come indicate al successivo punto 3. Il medico impiegato nel dispositivo valuta lo state psico-fisico del soggetto mediante una visita medica, compilando contestualmente la scheda clinica anamnestica allegata (allegato 1A). Solamente nel caso in cui venga rilevato uno stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, il personale della Polizia Stradale precede al ritiro cautelare della patente di guida ai sensi dell'art. 187, comma 5 bis C.d.S., provvedendo nel contempo all'identificazione ed elezione di domicilio del conducente controllato.

 

3. Prelievo di campioni per l'analisi di conferma sulla saliva

  • Nei casi in cui si deve procedere al prelievo di saliva per l'esame di conferma, il personale sanitario preleva numero 2 (due) campioni di saliva, seguendo le istruzioni fornite dal produttore del kit utilizzato. Ciascun campione è controfirmato dall'interessato.
  • Prima dl procedere al prelevamento dei campioni di saliva che saranno utilizzati per l'analisi di conferma:

> il personale della Polizia Stradale precede alla redazione del verbale di accertamento urgente sulla persona di cui all'articolo 354 c.p.p., avvisando l'interessato della facoltà di tarsi assistere da un difensore senza che l'arrivo e la presenza di tale soggetto possa influenzare i tempi e le modalità di svolgimento degli esami;
> il personale sanitario procede ad informare il soggetto sottoposto a controllo sulle modalità e fasi di svolgimento del protocollo sanitario e ad acquisire il consenso informato scritto dell'interessato.

  • Se il conducente oppone rifiuto all'effettuazione degli accertamenti, il personale della Polizia Stradale precede a perseguirlo ai sensi dell'articolo 187, comma 8, c.d.s..
  • Le provette contenenti i campioni sono identificate con etichette adesive con codice a barre o codice alfanumerico. Tali etichette sono applicate anche al verbale di prelievo in catena di custodia.
  • I campioni sono collocati in un contenitore sigillato recante la sottoscrizione del personale sanitario nominate ausiliario di p.g. e del personale della Polizia Stradale che ha preceduto all'accertamento.
  • I campioni sono conservati a cura del personale sanitario fino alla consegna al laboratorio incaricato dell'effettuazione degli esami, ovvero fino alla consegna al vettore individuato per il trasporto al suddetto laboratorio. Nei dispositivi di controllo attuati con i medici e sanitari della Polizia di Stato i campioni sono entrambi inviati al Centro di Ricerche di Laboratorio e Tossicologia Forense della Direzione Centrale di Sanità, con sede a Roma, via Mamiani, 2.
  • Di ogni attività sopraindicata, il personale sanitario redige e sottoscrive il verbale di raccolta fuori sede in catena di custodia di campioni di fluido del cavo orale (allegato 1B).

 

4. Analisi di conferma e di verifica

  • I due campioni prelevati su strada sono esaminati presso il laboratorio come sopra individuato. Un campione è analizzato con esame di conferma in GC-MS o comunque attraverso altra metodica analitica di secondo livello, l'altro costituisce il contro-campione.
  • Il contro-campione, destinato ad eventuale analisi di revisione, nelle modalità dettate dall'Autorità Giudiziaria e a spese dell'interessato, è conservato - nell'apposito contenitore sigillato e controfirmato - presso il laboratorio per almeno 90 giorni, fatte salve diverse disposizioni da parte dell'Autorità medesima, e poi smaltito secondo la normativa vigente.
  • Il Direttore del laboratorio trasmette l'esito dell'analisi all'Ufficio della Polizia Stradale procedente nel più breve tempo possibile che, nel caso in cui i campioni analizzati appartengano a persona nei cui confronti sia stato accertato lo stato di alterazione, non deve essere superiore a 10 giorni successivi al prelievo dei campioni medesimi.
  • In caso di esito positivo dell'esame di conferma, l'Ufficio della Polizia Stradale procedente:

> in presenza di uno stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, certificate da una valutazione medica, redige gli atti relativi al reato di cui all'art. 187 C.d.S., trasmettendo la patente ritirata alla prefettura competente, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 223 C.d.S. e provvede a disporre il sequestro del veicolo ai sensi dell'art. 224 ter, incaricando dell'esecuzione, ove necessario, l'Ufficio competente per territorio;
> in assenza dello stato di alterazione del conducente a seguito di valutazione medica, invia circostanziata segnalazione al competente Ufficio della Motorizzazione per le conseguenti valutazioni sul titolo abilitativo.

  • In caso di esito negativo dell'esame di conferma, l'Ufficio della Polizia Stradale procedente restituisce la patente all'interessato, se era stata cautelarmente ritirata.

 

B) MODULO OPERATIVO CON ACCERTAMENTI ANALITICI DI SECONDO LIVELLO PRESSO LABORATORI MOBILI ED IMPIEGO DI MEDICI E SANITARI CONVENZIONATI

 Il modulo operativo che prevede l'impiego di laboratori mobili capaci di fornire in tempo reale i risultati degli accertamenti quantitativi di secondo livello, con metodologie analitiche di conferma, aventi valore legale, necessita di una procedura differenziata e specifica anche in ragione della conseguente immediata procedibilità per il reato di cui all'art. 187 CdS, in caso di positività.

 In particolare, si evidenzia che il personale sanitario, i medici ed i tecnici di laboratorio che fanno parte del dispositivo di controllo e che eseguono gli accertamenti sui campioni di saliva, all'inizio di ogni servizio, debbano essere nominati ausiliari di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 348, comma 4 c.p.p.

 

1. Screening dell'alcol ed esame con etilometro

  • Il personale della Polizia Stradale, prima di sottoporre il soggetto ad esame con etilometro, procede a:

> informarlo sulle modalità e fasi di svolgimento del controllo;
> eseguire il test di screening con strumenti elettrochimici che valutano la presenza dell'alcol nell'espirato;
> redigere il verbale di accertamento urgente sulla persona di cui all'articolo 354 c.p.p., avvisando l'interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore senza che l'arrivo e la presenza di tale soggetto possa influenzare i tempi e le modalità di svolgimento degli esami;
> perseguirlo ai sensi dell'articolo 186, comma 7, c.d.s. se il conducente oppone rifiuto all'effettuazione degli accertamenti.

  • In caso di negatività al test di screening dell'alcol, si procede comunque al test di screening per gli stupefacenti.
  • In caso di positività al test di screening dell'alcol, gli operatori di Polizia procedono al controllo con l'etilometro e, contestano, in base alle evidenze, le violazioni dell'art. 186 C.d.S.. Si procede in ogni caso anche allo screening degli stupefacenti.

 

2. Screening degli stupefacenti ed accertamento analitico sulla saliva

  • Su tutti i conducenti fermati, il personale della Polizia Stradale effettua un test di screening relativo all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, mediante analisi di campioni di saliva, nel rispetto della riservatezza e dell'integrità personale del conducente sottoposto a controllo
  • Se il conducente oppone rifiuto all'effettuazione del test di screening, il personale della Polizia Stradale procede a perseguirlo ai sensi dell'articolo 187, comma 8, c.d.s..
  • Il test di screening si sostanzia nell'analisi di saliva svolta mediante l'utilizzo di apparecchiature portatili a lettura automatica e con stampa del risultato.
  • In caso di negatività al test di screening stupefacenti non è necessario procedere all'esame di conferma ed il campione prelevato per lo screening viene smaltito secondo la normativa vigente. Tuttavia, qualora il conducente appaia in evidente stato di alterazione, il personale della Polizia Stradale può richiedere il prelievo di un campione come indicato al successivo punto 3 allo scopo di verificare la presenza di stupefacenti che non siano stati rilevati dal test di screening. In tali casi, il personale della Polizia Stradale, fatti salvi gli eventuali successivi adempimenti in caso di positività dell'esame di conferma, non provvede al ritiro cautelare della patente di guida ai sensi dell'art. 187, comma 5 bis C.d.S.
  • In caso di positività al test di screening stupefacenti, il medico facente parte del dispositivo di controllo procede al prelievo di due aliquote di saliva come indicato al successivo punto 3 ed alla valutazione dello stato psico-fisico del soggetto mediante una visita medica, compilando contestualmente la scheda clinica anamnestica allegata (allegato 1A). Solamente nel caso in cui venga rilevato uno stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, il personale della Polizia Stradale procede al ritiro cautelare della patente di guida ai sensi dell'art. 187, comma 5 bis C.d.S., provvedendo nel contempo all'identificazione ed elezione di domicilio del conducente controllato.

 

3. Prelievo di campioni per l'analisi di conferma sulla saliva

  • Nei casi in cui si debba procedere al prelievo di saliva per l'esame di conferma, il personale del laboratorio mobile preleva numero 2 (due) campioni di saliva, seguendo le istruzioni fornite dal produttore del kit utilizzato. Ciascun campione è controfirmato dall'interessato.
  • Prima di procedere al prelevamento dei campioni di saliva che saranno utilizzati per l'analisi di conferma:

> il personale della Polizia Stradale procede alla redazione del verbale di accertamento urgente sulla persona di cui all'articolo 354 c.p.p., avvisando l'interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore senza che l'arrivo e la presenza di tale soggetto possa influenzare i tempi e le modalità di svolgimento degli esami;
> il personale del laboratorio mobile procede ad informare il soggetto sottoposto a controllo sulle modalità e fasi di svolgimento del protocollo sanitario e ad acquisire il consenso informato scritto dell'interessato.

  • Se il conducente oppone rifiuto all'effettuazione degli accertamenti, il personale della Polizia Stradale precede a perseguirlo ai sensi dell'articolo 187, comma 8, c.d.s..
  • Uno dei due campioni prelevati è immediatamente sottoposto ad esame di conferma.
  • La provetta contenente il contro-campione è identificata con etichetta adesiva con codice a barre o codice alfanumerico, applicata anche al verbale di prelievo in catena di custodia. La stessa è collocata in un contenitore sigillato recante la sottoscrizione del personale del laboratorio mobile e del personale della Polizia Stradale che ha preceduto all'accertamento.
  • Il contro-campione cosi sigillato è conservato, a cura del personale del laboratorio mobile, presso uno dei laboratori individuati sul territorio nazionale che saranno competenti ad effettuare l'esame di conferma con le medesime modalità utilizzate dal laboratorio mobile.
  • Di ogni attività sopraindicata, il personale del laboratorio mobile redige e sottoscrive il verbale di raccolta fuori sede in catena di custodia di campioni di fluido del cavo orale (allegato 1B).

 

4. Analisi di conferma e di verifica

  • Uno dei due campioni prelevati viene esaminato presso il laboratorio mobile, contestualmente al fermo del conducente.
  • Il contro-campione, destinato ad eventuale analisi di revisione nelle modalità dettate dall'Autorità Giudiziaria ed a spese dell'interessato, è conservato - nell'apposito contenitore sigillato e controfirmato - per almeno 90 giorni, fatte salve diverse disposizioni da parte dell'Autorità medesima, e poi smaltito secondo la normativa vigente.
  • Nell'effettuazione degli esami sopraindicati il personale del laboratorio mobile applica le metodiche analitiche così come descritte dalle procedure operative interne adottate dalla ditta privata fornitrice del servizio e redatte secondo le linee guida del Gruppo di Tossicologi Forensi Italiani (GTFI).
  • In caso di esito positive dell'esame di conferma, la Polizia Stradale procedente:

> in presenza di uno stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, certificato da una valutazione medica, precede all'identificazione ed elezione di domicilio del conducente controllato, redige gli atti necessari per la denuncia ai sensi dell'art. 187 C.d.S. e ritira la patente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 223 C.d.S. Provvede, inoltre, al sequestro del veicolo ai sensi dell'art. 224 ter, ove previsto;
> in assenza dello stato di alterazione del conducente a seguito di valutazione medica, invia circostanziata segnalazione al competente Ufficio della Motorizzazione per le conseguenti valutazione sul titolo abilitativo.

 

Allegato 1/A
Scheda clinica stato psico-fisico

Allegato 1/B
Verbale di raccolta fuori sede in catena di custodia di campioni di fluido del cavo orale

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale