Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno numero 300/A/524/11/111/20/3 del 17 gennaio 2011

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale

 

Prot. n. 300/A/524/11/111/20/3 del 17/01/2011

 

OGGETTO: Tachigrafo digitale.
Problematiche concernenti l’assenza di sigilli nella parte posteriore dell’apparecchiatura.

 

   Con la nota n. 300/A/11949/10/111/20/3 del 2 settembre 2010 allegata in copia per il C.A.P.S. di Cesena, questo Ufficio in seguito ad alcune segnalazioni delle Autorità diplomatiche francesi in ordine a sanzioni amministrative irrogate in Italia ad autotrasportatori di quel paese per l’assenza del sigillo nella parte posteriore del tachigrafo digitale, aveva diramato disposizioni operative che, tenendo conto del parere espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitavano tale obbligo ai vettori italianai in circolazione in Italia.

   Ulteriori approfondimenti della questione, sollecitati dalla Commissione Europea per evitare indebite discriminazioni nei confronti degli autotrasportatori italiani, hanno portato il Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione XV - Strumenti di Misura e Metalli Preziosi, organo competente per quanto riguarda l’omologazione dei modelli di apparecchiature, controllo e verifica degli stessi e dell’opposizione dei sigilli, ad intervenire sulla questione.

   Con la circolare n. 0178628 del 30.11.2010 che si allega in copia, tale Ufficio fornisce istruzioni circa la corretta applicazione dei sigilli sugli apparati tachigrafìci analogici e digitali, alla luce del succedersi nel tempo di Regolamenti comunitari specifici per questi ultimi, confermando che anche per i veicoli commerciali italiani muniti di tachigrafo digitale in circolazione in Italia non vige alcuna prescrizione circa la presenza di sigilli e gabbie di contenimento della cavetteria posta nella parte posteriore del tachigrafo digitale.

   Atteso quanto esposto si prega di sensibilizzare il personale operante ad astenersi sempre dai controlli sulle apparecchiature tachigrafiche digitali nella parte posteriore significando che dovremo essene oggetto di controllo solo la presenza del sigillo nella parte anteriore nonché la presenza del marchio di omologazione dell’apparecchio.

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Sgalla

 

 

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