Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dello Sviluppo Economico numero 0178628 del 30 novembre 2010

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica
Divisione XV - Strumenti di Misura e Metalli Preziosi

 

Prot. n. 0178628 del 30/11/2010

 

OGGETTO: Apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada. Apposizione di sigilli.

 

   Con nota prot. 81618 dell’11 ottobre u.s. pervenuta il 18 ottobre, codesto Ministero ha trasmesso la corrispondenza intercorsa con la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea che, con note del 5 e 26 agosto c.a., chiedeva conto delle sanzioni amministrative irrogate in Italia ad autotrasportatori francesi che erano stati trovati alla frontiera italiana “senza la presenza di un sigillo sul tachigrafo digitale”.

   Con successiva nota del 25 ottobre u.s. codesto Ministero ha ritenuto, pur in attesa di riscontro, di fornire elementi di risposta alla Rappresentanza Permanente in Italia presso l’Unione Europea che aveva manifestato perplessità circa un presunto aggravio per gli autotrasportatori italiani che sembrerebbero soggetti ad un obbligo aggiuntivo in materia di sigilli rispetto a quello previsto dai Regolamenti europei per tutti gli altri Paesi dell’Unione.

   L’apposizione di sigilli aggiuntivi rispetto a quelli previsti dai Regolamenti Europei in materia di trasporto su strada, sarebbe incompatibile con le disposizioni di detti Regolamenti anche perché costituirebbe una discriminazione degli autotrasportatori italiani e potrebbe porli in difficoltà in occasione dei controlli su strada effettuati negli altri Paesi dell’Unione.

   Attualmente all’Amministrazione scrivente, non risulta alcuna segnalazione di difficoltà da parte di autotrasportatori italiani in occasione di controlli su strada effettuati all’estero.

   Del resto, i Regolamenti europei sono direttamente applicabili in tutti gli Stati dell’Unione ed hanno prevalenza anche su eventuali norme nazionali eventualmente non conformi.

   Si è comunque provveduto, con separata nota (n. 0173654 del 24/11/2010 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente), a sensibilizzare le Camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, affinché nell’ambito delle attività di vigilanza sulle officine e sui centri tecnici autorizzati ad effettuare interventi sugli apparecchi di controllo, richiamino l’attenzione sulla verificazione dell’integrità e correttezza dei sigilli apposti e delle targhette di montaggio.

   In ogni caso si ritiene utile segnalare che i sigilli, in sede di montaggio, sono posizionati con le modalità descritte nella scheda di omologazione dell’apparecchio di controllo e la loro efficacia fa parte delle procedure di omologazione.

   In sede di controlli periodici l’integrità dei sigilli dell’apparecchio deve, poi, essere oggetto di specifico controllo.

   Infine appare opportuno ricordare che il D.Lgs. 4 agosto 2008 n° 144 con il quale è stata data attuazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006/22/CE del 15 marzo 2006, all’art. 6, comma 2, prevede che: “Salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, i controlli se strada sono eseguiti senza discriminazioni. In particolare, nessuna discriminazione può essere operata in relazione al paese di immatricolazione del veicolo, al paese di residenza del conducente, al paese di stabilimento dell’impresa, al punto di partenza e destinazione del viaggio. al tipo di tachigrafo”.

   Con l’occasione, si conferma la disponibilità e l'opportunità di una più ampia collaborazione anche per pervenire a posizioni omogenee, ed evitare disguidi con le Autorità competenti di altri Stati dell’Unione Europea.

 

 IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

 

 

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