Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dello Sviluppo Economico numero 0173654 del 24 novembre 2010

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica
Divisione XV - Strumenti di Misura e Metalli Preziosi

 

Prot. n. 0173654 del 24/11/2010

 

OGGETTO: Controllo dei tachigrafi digitali in Italia.

 

   Con D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144, è stata data attuazione alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006/22/CE del 15 marzo 2006 ed è stato individuato il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti quale autorità competente a svolgere le funzioni di coordinamento tra le Autorità nazionali che, a vario titolo, hanno competenze nel settore dei trasporti su strada.
Il suddetto Ministero svolge, quindi, funzioni di autorità capofila nei rapporti con le competenti amministrazioni statali italiane, la Commissione europea e gli altri Stati dell’Unione.

   Nella suddetta funzione si è, di recente, occupato dell’esame e soluzione dei reclami delle Autorità diplomatiche francesi che avevano segnalato l’irregolarità di sanzioni amministrative irrogate ad autotrasportatori francesi trovati sul territorio italiano senza la presenza, sul tachigrafo digitale, di alcuni sigilli ritenuti erroneamente necessari in aggiunta a quelli prescritti.

   In particolare la Commissione ha evidenziato che: “… Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno, l’imposizione di sigilli di questo tipo oltrepassa gli obblighi previsti dal regolamento comunitaria n. 3821/85, ed il fatto che i veicoli italiani siano obbligati ad avere un sigillo aggiuntivo per i tachigrafi digitali può rendere difficoltosi i controlli su strada effettuati in altri Stati Membri.”.

   Al fine di superare la suddetta problematica, è stato interessato il Ministero dell’Interno che, nell’ambito delle proprie competenze nel settore dei trasporti su strada, ha diramato ai compartimenti della Polizia Stradale, una nota di istruzioni (nota del Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Servizio di Polizia Stradale, prot. n. 300/A/11949/10/111/20/3 del 02/09/2010 - con cui si è chiarito che l’obbligo dei sigilli aggiuntivi “… è attualmente vigente solo in Italia solo per i veicoli italiani che in sede di revisione periodica debbono esibire l’attestazione di avvenuta revisione annuale del tachigrafo da parte delle officine autorizzate che, a garanzia che non siano state effettuate manomissioni successive, appongono sigilli sui tachigrafi anche nella parte posteriore.” il  cui contenuto ha però sollevato nuove e diverse perplessità nella Commissione, per il timore che l’interpretazione, ivi sostenuta, possa comportare una discriminazione degli autotrasportatori italiani i quali, nel caso in cui ci si conformasse alle istruzioni impartite, potrebbero trovarsi esposti alla applicazione di sanzioni iii altri Stati dell’Unione.

   La predetta circolare, infatti, manteneva la previsione di tali sigilli aggiuntivi solo per i veicoli italiani.

   Premesso che questo Ministero ritiene condivisibile il timore espresso dalla Commissione, e che anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (nota della Direzione Generale per il trasporto stradale prot. N. 85618 del 25/10/2010) si è espresso in tal senso nella propria funzione di coordinamento, si richiama l’attenzione di tutti i destinatari della presente nota, sulla circostanza che gli apparecchi di controllo sono, a tutti gli effetti, apparecchi di misura e, in quanto tali, rientrano nella competenza del Ministero dello Sviluppo Economico sia per quanto riguarda l’eventuale omologazione di modelli sia per quanto attiene l’eventuale iniziativa di istruzioni per il controllo e la verifica, presso le officine e i centri tecnici all’uopo autorizzati, anche relativa all’eventuale apposizione e verifica dei sigilli prescritti.

   Appare opportuno precisare che, sebbene gli apparecchi di controllo, attualmente in commercio, siano esclusivamente quelli digitali, atteso che a far data dai 1° maggio 2006 (cfr. art. 2 del Reg. (CE) 2135/98 come modificato dall’art. 27 del Reg. (CE) 561/2006) sussiste il divieto di installare o sostituire apparecchi analogici, una parte ancora consistente degli automezzi in circolazione sono dotati di tachigrafo analogico installato prima che divenisse operante il divieto.

   Naturalmente, considerate le notevoli differenze esistenti tra le due tipologie di apparecchi, diversa è la funzione   dei   sigilli e, conseguentemente, la prescrizione di quelli ammissibili nell’uno o nell’altro caso.

   Pertanto, devono essere distinte, in occasione dei controlli, le due diverse tipologie.

   Gli apparecchi di controllo analogici, i cui modelli sono stati approvati conformemente alle prescrizioni del Regolamento 3821/85 del 20/12/1985, all’All. I, cap. V, punto 4, presentato i sigilli, previsti dal relativo provvedimento di approvazione, conformi alle disposizioni del suddetto Regolamento che prevede:

   "I seguenti elementi devono essere sigillati:
      a) La targhetta di montaggio, meno che sia applicata in modo da non poter essere tolta senza distruggere le indicazioni;
      b) le parti estreme del collegamento tra l’apparecchio di controllo vero e proprio e il veicolo;
      c) l'adattatore vero e proprio e il suo inserimento nel circuito;
      d) il dispositivo di commutazione per i ve icoli con più rapporti al ponte;
      e) i collegamenti dell’adattatore e del dispositivo di commutazione agli elementi di montaggio;
      f) gli involucri di cui al capitolo III lettera a), punto 7.2;
      g) eventuali elementi di protezione che diano accesso ai dispositivi di adattamento della costante dell’apparecchio di controllo al coefficiente caratteristico del veicolo;

   è altresì prescritta, sia in fase di montaggio che in occasione di verifiche e controlli, “la
verifica dell’integrità dei sigilli dell’apparecchio e degli altri elementi di montaggio”.

   Riguardo gli apparecchi di controllo digitali la stessa Commissione Europea, riconosce come siano dotati di maggiore sicurezza rispetto a quelli analogici e, quindi, ne ipotizza una maggiore facilità di individuazione di “minaccia e tentativi di minaccia al sistema”.

   Conseguentemente, nei Regolamenti 2135/98 del 24/09/1998 e 1360/2002 del 13/06/2002, si prescrive che debba essere sigillato, in sede di montaggio dell’apparecchio, “qualsiasi raccordo che, se fosse disinserito, causerebbe modifiche o perdite di dati non rilevabili e la targhetta di montaggio a meno che sia posta in modo da non poter essere tolta senza distruggere le indicazioni”.

   Anche per gli apparecchi di controllo digitali è inoltre prescritta la verifica “dell’integrità dei sigilli dell’apparecchio” e “degli altri elementi dell’impianto” in occasione delle verifiche periodiche.

   Appare chiaro che non sarebbe possibile, attesa la natura regolamentare delle norme europee, l’emanazione di norme nazionali diverse e più restrittive che introdurrebbero una discriminazione penalizzante per gli autotrasportatori di un Paese rispetto a quelli di altri Stati.

   Detto principio risulta, peraltro, anche esplicitato nel D. Lgs. 144/2008 il quale all’art. 6, comma 2, espressamente dispone che: “Salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, i controlli su strada sono eseguiti senza discriminazioni. In particolare, nessuna discriminazione può essere operata in relazione al paese di immatricolazione del veicolo, al paese di residenza del conducente, al paese di stabilimento dell’impresa, al punto di partenza e destinazione del viaggio, al tipo di tachigrafo”.

   Considerato che tutti i modelli di apparecchi di controllo, allo stato in commercio, risultano omologati con provvedimenti adottati in vari Stati europei e che “in ogni caso sulla scheda di omologazione deve essere menzionata l’apposizione di sigilli e la loro efficacia dovrà far parte delle procedure di omologazione”, sulla base di quanto prescritto dal Regolamento 2135/98, si sottolinea l'importanza di accertarsi in occasione dei controlli, anche della presenza del marchio di omologazione sull’apparecchio di controllo.

 

Rimozione dei sigilli

   I sigilli dell’apparecchio di controllo, sia analogico che digitale, possono essere tolti:
      - in caso di emergenza, oppure
      - per installare, regolare o riparare un limitatore di velocità o qualsiasi altro dispositivo inteso ad aumentare la sicurezza stradale;

a condizione che l’apparecchio di controllo continui a funzionale correttamente.

   In tali casi l'apparecchio di controllo deve essere "risigillato da un montatore o da una officina autorizzati immediatamente dopo l'installazione del limitatore di velocità o di un altro dispositivo inteso a migliorare la sicurezza stradale".

   Ogni rimozione di questi sigilli deve formare oggetto di una giustificazione per iscritto tenuta a disposizione dell’Autorità competente (cfr. Reg. 3821/85 - 2135/98 - l360/02).

   A tal proposito la Commissione europea ha adottato in data 23/01/2009, una apposita Raccomandazione (G.U. n° L 021 del 24/01/2009 pagg. 0087-0099) nella quale individua nelle officine e nei montatori di apparecchi di controllo “un anello fondamentale nella catena della sicurezza del sistema del tachigrafo, indipendentemente dal fatto che si tratta di apparecchiature analogiche o digitali” ponendo l’accento sulla necessità di richiamare l’attenzione sui rispettivi doveri e responsabilità con particolare riguardo alla consapevolezza del ruolo che essi ricoprono nel contesto della sicurezza generale del sistema.

   È quindi necessario che le Camere di Commercio, sia in fase di istruttoria preliminare al rilascio dell’autorizzazione che nell'esercizio della successiva attività di vigilanza, pongano particolare cura nel richiamare l'attenzione dei responsabili dei centri tecnici e delle officine sulla verifica della presenza dei sigilli, della targhetta segnaletica del produttore e della targhetta di montaggio.

   È anche opportuno ricordare che ispezionare e risigillare il sistema del tachigrafo equivale a confermare non solo che il sistema è sicuro e perfettamente funzionante ma anche che non è collegato ad alcun dispositivo di manipolazione.

   Ugualmente opportuno è il richiamo alle gravi infrazioni che potrebbero essere commesse da officine e centri tecnici che dovessero risigillare un sistema tachigrafico senza prima rimuovere eventuali dispositivi di manipolazione e che tali infrazioni compromettono l’autorizzazione poiché fanno venire meno l’affidabilità di chi abbia eventualmente posto in essere comportamenti pregiudizievoli.

   Si invita Unioncamere a diramare la presente nota a tutte le Camere di Commercio che nell’ambito dell’attività di vigilanza vorranno sensibilizzare officine e centri tecnici alla corretta esecuzione degli interventi anche in materia di sigilli, richiamando la responsabilità e i doveri che loro incombono nell’esecuzione delle verifiche e i controlli dei tachigrafi.

   Si invitano, inoltre, le Associazioni di categoria in indirizzo, di voler sensibilizzare le imprese costruttrici al puntuale rispetto delle prescrizioni vigenti in materia, nei termini ora meglio descritti dalla presente nota.

   Infine si fa presente al Ministero dell’Interno l’opportunità di rivedere le istruzioni impartite ai compartimenti di Polizia Stradale in materia di tachigrafi digitali con la citata nota del 2 settembre 2010 alla luce delle considerazioni svolte dalla Commissione europea circa il divieto di imposizione di sigilli aggiuntivi e non consentiti, al fine di evitare di oltrepassare gli obblighi previsti dalle norme comunitarie e riformulare le dette istruzioni alla luce delle suestese argomentazioni e si fa presente che, al riguardo, potrà essere fornita, nell’ambito delle competenze di questa Amministrazione ogni utile collaborazione.

 

 IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

 

 

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