Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 13150 del 4 aprile 2025
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 13150 del 04/04/2025
Circolazione stradale - Art. 186 Codice della strada - Reato di guida in stato di ebbrezza sotto l'influenza dell'alcool - Aggravante per aver provocato un incidente stradale in ore notturne - Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità - Presupposti applicativi - La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità è normativamente preclusa quando il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale, essendo sufficiente la mera sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada.
RITENUTO IN FATTO
1. All'esito di giudizio immediato, instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, con sentenza in data 17.6.2024 il Tribunale di Forlì ha dichiarato (Soggetto 1) colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), 2-bis, 2-sexies e 2-septies D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, così riqualificata l'originaria contestazione della lett. c), e lo ha condannato alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 2250,00 di ammenda, sostituendo poi la pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità da prestarsi presso la (Omissis) di (Omissis) per la durata di mesi tre e giorni nove. Ha inoltre disposto la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.
2. Avverso detta sentenza il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con cui si deduce l'illegittimità della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità per violazione dell'art. 186, comma 9 bis, C.d.S. ricorrendo l'aggravante dell'art. 186, comma 2 bis, C.d.S. (per aver provocato un incidente stradale), condizione che normativamente osta alla predetta sostituzione.
Si assume che la richiesta di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità formulata al dibattimento non avrebbe dovuto essere accolta dal giudice ostandovi l'espresso divieto normativo di sostituzione di cui al comma 9-bis dell'art. 186 C.d.S., essendo irrilevante a questo riguardo l'intervenuta modifica del capo di imputazione da lettera c) a lettera b).
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1
. Il ricorso è fondato.
La norma incriminatrice di cui all'art. 186 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 prevede al comma 9-bis ed al comma 8-bis, infatti, la possibilità della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità solo se il condannato non abbia provocato un incidente stradale: "al di fuori dei casi previsti dal comma 2bis del presente articolo".
E questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che, ai fini dell'operatività del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, previsto dall'art. 186, comma 9-bis, D.Lgs. n. 285 del 1992 è sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale essendo, invece, irrilevante che, all'esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatorio (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 13853 del 04/02/2015, PM in proc. Selmi, n.m.). Costituisce, peraltro, ius receptum di questa Corte di legittimità l'affermazione secondo cui qualsiasi tipologia d'incidente stradale, provocato dal conducente in stato d'ebbrezza alcolica ovvero dal conducente in stato d'intossicazione da stupefacenti (ed a fortiori dal conducente che si trovi ad un tempo in stato d'alterazione sia alcolica che da stupefacenti), impone l'applicazione del comma 2 bis dell'art. 186 e dunque escludi l'applicabilità della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prevista dal comma 9 bis dell'art. 186 C.d.S. È stato precisato, in particolare, che la condizione preclusiva per la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità è costituita dall'aver provocato un incidente inteso come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, n. 47276 del 6/11/2012, Marziano, Rv. 253921).
Ebbene il Tribunale di Forlì, nonostante il capo d'imputazione ascrivesse chiaramente all'imputato l'aggravante di avere provocato un incidente stradale e pur non escludendo detta aggravante, ha disposto la sostituzione ex art. 186, comma 9 bis, incorrendo, pertanto, nella denunciata violazione di legge.
2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente alla conversione della pena detentiva e pecuniaria in lavoro di pubblica utilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla disposta sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità; sostituzione che elimina.
Così deciso il 12 marzo 2025
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2025.
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