Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione terza, sentenza n. 45899 del 5 dicembre 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza numero 45899 del 05/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 140 e 191 del Codice della Strada - Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni - Investimento di pedone - Abbagliamento da raggi solari del conducente - Caso fortuito - Insussistenza - In tema di circolazione stradale, l'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito è, pertanto, non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una situazione di abbagliamento il conducente è tenuto ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l'insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 24.11.2021, il tribunale di (OMISSIS), quale giudice d'appello, ha confermato la sentenza del giudice di (OMISSIS) della stessa città, con cui è stata disposta l'assoluzione di (Soggetto 2) per il reato di lesioni colpose stradali, contestato come commesso in data (Omissis), e condannato (Soggetto 1), parte civile costituita, al pagamento delle spese processuali nel giudizio di merito e, la (Soggetto 2), a quella del giudizio di Cassazione.

2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, la parte civile, a mezzo del difensore di fiducia - procuratore speciale, propone ricorso per cassazione, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati.

2.1. Deduce, con il primo ed il secondo motivo, i quali possono essere congiuntamente illustrati, attesa l'intima connessione dei profili di doglianza mossi, il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo ascritto alla condotta dell'imputata, in relazione all'art. 590 c.p., commi 3 e 4, ed alla valutazione del compendio probatorio nonché il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 627 c.p.p., comma 3.

In sintesi, premessa una ricostruzione fattuale dell'incidente stradale che ha originato il presente giudizio, e richiamate le ragioni che indussero la Quarta sezione di questa Corte, con la sentenza n. 27876/2019, ad annullare la sentenza del Giudice di (OMISSIS), impugnata per saltum dalla parte civile, si duole la difesa della parte civile per avere il tribunale, quale giudice d'appello, confermato la sentenza di prime cure richiamando argomentazioni già censurate in sede di legittimità, in particolare per non aver ritenuto sussistente l'elemento dell'abbagliamento del sole sebbene riconosciuto e riscontrato da alcuni testi ((Soggetto 2); (Soggetto 3)) di cui vengono richiamate per estratto le relative deposizioni testimoniali, e ammesso da parte della stessa imputata (Soggetto 2) sentita dalla Polizia municipale di (OMISSIS) nell'immediatezza del fatto. La motivazione del tribunale sarebbe quindi censurabile, anche laddove opera un'errata valutazione circa il punto di verificazione del sinistro, asserendo che vi fosse stato solo un principio di attraversamento da parte dei due pedoni, tra cui il (Soggetto 1). Richiamati i contenuti della relazione della Polizia Municipale di (OMISSIS), si sostiene che vi sarebbe stata un'errata valutazione del compendio probatorio nonché una non corretta applicazione dell'orientamento giurisprudenziale in tema di lesioni da investimento stradale di pedone fuori dalle strisce e in presenza di abbagliamento da luce solare, principi che vengono richiamati in ricorso. La sentenza, per tale ragione, si sostiene, avrebbe violato la regola processuale che impone al giudice di rinvio di uniformarsi ai principi di diritto individuati dalla Cassazione nella sentenza rescindente, segnatamente laddove il tribunale ha ritenuto che l'abbagliamento fosse solo un elemento di fastidio e che la conducente, l'imputata (Soggetto 2), avesse adottato le cautele del caso, ricostruzione, si sostiene, disancorata dalla realtà laddove il tribunale ha ritenuto che i pedoni fossero stati travolti appena scesi dal marciapiede, essendo ciò praticamente impossibile in quanto se così fosse significherebbe affermare che la (Soggetto 2) procedesse radente al marciapiede, mantenendo la guida sopra gli stalli liberi, anziché nel centro della carreggiata, laddove, diversamente, per come emerso in sede istruttoria, al fine di evitare incidenti, l'imputata, abbagliata dal sole, avrebbe dovuto procedere ad una velocità adeguata alla situazione, anche a passo d'uomo, giacché solo così avrebbe potuto vedere bene tutto ciò che accadeva sulla strada, ivi inclusi i pedoni. La violazione dell'art. 627 c.p.p., comma 3, peraltro sarebbe evidente, per non aver rispettato il principio di diritto, di cui il ricorrente opera una personale massimazione, secondo cui il conducente che investe un pedone che attraversa all'improvviso e fuori dalle strisce sarebbe sempre responsabile anche in presenza di abbagliamento solare che non integra il caso fortuito. Diversamente, il tribunale, riconoscendo il caso fortuito, ossia l'abbagliamento del conducente, avrebbe dato rilievo e totale responsabilità dell'accaduto al pedone, per aver attraversato fuori dalle strisce, con la conseguenza di violare tale principio di diritto.

2.2. Con il terzo motivo, deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 592 c.p.p. e correlato vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla condanna alle spese.

In sintesi, si duole la difesa per aver il giudice d'appello posto le spese del procedimento a carico della parte civile, richiamando peraltro principi giurisprudenziali secondo cui, in caso di annullamento parziale con rinvio, nessuna condanna potrebbe essere pronunciata dal giudice del rinvio al pagamento delle spese processuali ne in sede di legittimità ne’ in sede di giudizio di rinvio. La condanna alle spese processuali della parte civile, dunque, sarebbe errata in diritto, in quanto la stessa non ha azionato il giudizio di rinvio, in quanto mirava con il ricorso per cassazione all'annullamento in toto della sentenza impugnata.

3. Con requisitoria scritta del 12.10.2022, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

In particolare, ritiene il PG che nella sentenza impugnata risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel ricorso nel quale si prospettano esclusivamente valutazioni divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice di merito con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti e facendo buon governo dei principi di diritto affermati nella sentenza di annullamento con rinvio. Tutti i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili. Corretta risulterebbe, infine, la regolamentazione delle spese.

4. In data 9.11.2022, l'Avv. Pa. D. Ma., nell'interesse dell'imputata (Soggetto 2), ha fatto pervenire conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso proposto dalla parte civile (Soggetto 1) venga dichiarato inammissibile poiché fondato su motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. In subordine ha chiesto il rigetto, avendo il giudicante fatto buon governo dei principi di diritto affermati nella sentenza di annullamento, con conseguente adozione dei provvedimenti di legge.

5. In data 15.11.2022, l'Avv. Fr. Le. Al., nell'interesse della parte civile (Soggetto 1), ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, con condanna dell'imputata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre al riconoscimento di una somma a titolo di provvisionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, trattato ex D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, e successive modd. ed integrazioni, è complessivamente infondato.

2. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili perché generici per aspecificità, non confrontandosi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha esaminato dettagliatamente le emergenze processuali, giungendo ad un giudizio di insussistenza del fatto, escludendo qualsiasi profilo di colpa in capo all'imputata.

3. Occorre muovere dalla sentenza con cui la Quarta sezione di questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza del GdP di (OMISSIS).

In estrema sintesi, secondo l'originaria contestazione accusatoria, la signora (Soggetto 2), conducendo un'autovettura, per colpa sia generica che specifica (in particolare, per violazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 140 del per non avere mantenuto una velocità adeguata alle caratteristiche e alle condizioni della strada) avrebbe urtato violentemente i pedoni (Soggetto 1) ed (Soggetto 4), che stavano attraversando la strada, provocando a ciascuna persona offesa lesioni giudicate guaribili in più di quaranta giorni.

Censurando la sentenza del GdP, questa Corte ha rilevato come questi, nell'adottare pronuncia liberatoria, avesse sostanzialmente ritenuto la imprevedibilità della condotta di attraversamento improvviso dei pedoni in un punto in zona urbana compreso tra due strisce pedonali ed abbia attribuito rilievo all'accecamento da colpo di sole; quanto sopra, secondo la S.C. contrasterebbe con due principi di diritto che vengono separatamente enunciati in sentenza: "a) "Poiché l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del "neminem laedere", ove un pedone attraversi la carreggiata fuori delle apposite strisce, il conducente del veicolo è tenuto a rallentare la velocità e, addirittura, ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore. Se ciò non faccia, la responsabilità per l'eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al comportamento del pedone possa, secondo le condizioni del caso, attribuirsi una efficienza causale concorsuale in base all'apprezzamento motivato del giudice di merito" (Sez. 4, n. 3347 del 24/01/1994, Pirani Rv. 197931); b) "In caso di incidente stradale con investimento di pedone la repentinità dell'attraversamento da parte di questo non è sufficiente ad escludere la responsabilità del conducente che non abbia in precedenza osservato una condotta esente da colpa" (Sez. 4, n. 14567 del 05/05/1989, Pellegrini, Rv. 182380); "In tema di circolazione stradale, l'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito è, pertanto, non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione (di abbagliamento) il conducente è tenuto ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l'insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità (Conf mass n 152760)" (Sez. 4, n. 10337 del 01/06/1989, Barberio, Rv. 181837; principio che, peraltro, è stato recentemente ribadito, quasi in termini testuali sovrapponibili, da Sez. 4, n. 17390 del 21/02/1018, P.C. in proc. Compagnone, Rv. 272647)".

4. Tanto premesso, la sentenza impugnata, dopo aver ricostruito il compendio probatorio in atti ed analizzato le singole deposizioni testimoniali oltre che le dichiarazioni dell'imputata, ha operato una valutazione delle emergenze processuali pervenendo all'esclusione di profili di colpa nei confronti della (Soggetto 2), svolgendo analiticamente le proprie considerazioni in fatto che si presentano del tutto scevre dai dedotti vizi motivazionali (corretta individuazione del punto d'urto che, alla luce delle deposizioni dei testi (Soggetto 5) e (Soggetto 4), si pongono in parziale contrasto con la ricostruzione degli eventi fornita dal (Soggetto 1); valorizzazione in senso favorevole alla (Soggetto 2) delle condizioni in cui si trovava la via percorsa al momento dei fatti; rilevanza dell'unico elemento che avrebbe potuto ostacolare la marcia, costituito dall'abbagliamento solare registratosi la mattina dei fatti; inapplicabilità del primo dei principi di diritto richiamati dalla S.C., ferma restando in astratto la assoluta correttezza, in quanto il fenomeno dell'abbagliamento non aveva costituito la causa dell'urto, non avendo impedito la visibilità per le ragioni indicate a pag. 8 della sentenza, al più avendo rappresentato un fattore incidentale e marginale di fastidio, ciò che, osserva il Collegio, rende all'evidenza priva di pregio la censura difensiva secondo cui il giudice avrebbe ad esso attribuito la valenza di caso fortuito, in violazione dell'art. 627 c.p.p., comma 3).

Il tribunale, inoltre, nella valutazione degli elementi emersi in sede di ricostruzione fattuale, osserva come il narrato delle persone offese presenterebbe un'ulteriore significativa incongruenza, atteso che, secondo quanto riferito dalla parte civile, la mattina dei fatti le auto procedevano molto lentamente, con la conseguenza che il dato della particolare lentezza con cui le autovetture procedevano, ivi inclusa quella della (Soggetto 2), mal si concilia, si legge in sentenza, con la distanza che (Soggetto 4) e (Soggetto 1) avevano affermato in giudizio di aver avuto a disposizione per effettuare l'attraversamento della carreggiata in sicurezza. In sostanza, osserva il tribunale con motivazione non manifestamente illogica, se le condizioni del traffico fossero state tali da escludere che la circolazione stradale procedesse a passo d'uomo e vi fosse stata effettivamente la distanza indicata dalle pp.oo. tra le predette e la prima autovettura in avvicinamento, ossia quella dell'imputata, l'impatto sarebbe avvenuto in un altro punto, allorquando i pedoni si trovavano già all'interno della carreggiata e non sul ciglio della stessa, con le conseguenze del caso in termini di lesioni personali partite e di danni riportati dal veicolo. Peraltro, aggiunge altrettanto logicamente il tribunale, con valutazione in fatto rispondente alle emergenze processuali, nemmeno era stata ricostruita la velocità con cui la (Soggetto 2) procedeva, e le stesse pp.oo. avevano affermato di non aver udito rumore di frenata, assenza confermata dai rilievi stradali, ciò che per il giudice si spiega con il fatto che l'imputata, al momento dell'urto, stesse effettivamente procedendo a passo d'uomo e fosse quindi quasi ferma.

In merito, poi, all'ulteriore principio di diritto richiamato in sede rescindente dalla Quarta sezione della S.C., il giudice osserva come lo stesso potesse dirsi rispettato, atteso che, dalla ricostruzione fattuale, risulterebbe vi sia stato un principio di attraversamento da parte dei due pedoni, e che costoro abbiano improvvisamente invaso il margine esterno dx della carreggiata, in corrispondenza dell'unico stallo in quel frangente, procedendo l'imputata a passo d'uomo e non già a velocità sostenuta, con la conseguenza che se è ben vero che il repentino attraversamento anche laddove non avvenuto sulle strisce non esclude la responsabilità della conducente del veicolo investitrice, è altrettanto vero, per il tribunale, che affinché il conducente risponda penalmente dell'investimento, occorre la prova di una condotta non esente da colpa. Ed è su tale profilo che si innesta la valutazione operata dal tribunale, che, in considerazione ed a fronte della descritta condotta colposa delle pp.oo. ha escluso, ancora una volta con motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, qualsiasi violazione di regole cautelari da parte della (Soggetto 2), che, alla guida del proprio veicolo, si trovava per l'intenso traffico, in una posizione di sostanziale stasi, non potendosi esigere dalla stessa n il rallentamento ne’ l'interruzione della propria marcia per dare precedenza ai pedoni, improvvisamente e imprudentemente riversatisi in strada, donde non si ritiene individuabile da parte del tribunale il comportamento colposo della (Soggetto 2) ne sotto il profilo della contestata colpa specifica (velocità non prudenziale) ne’ sotto il profilo della colpa generica, alla luce del traffico veicolare intenso, dell'assenza di rumori o tracce di frenata, ed in presenza di condizioni meteorologiche o di altro tipo che rendessero meno agevole o più difficoltosa la marcia. In disparte, dunque, l'imprudente principio di attraversamento dei due pedoni, di per se’ non sufficiente ad escludere la responsabilità della conducente, il tribunale, in assenza di profili di colpa di quest'ultima, ha confermato la pronuncia assolutoria.

5. Orbene, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano manifestamente infondate, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunti vizi di erronea valutazione degli elementi processuali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.

Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne’ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745). Del resto, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (per tutte: Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). E, sotto tale profilo, la sentenza non merita censura.

Non deve, inoltre, essere dimenticato che il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004 - dep. 17/09/2004, Rv. 229690 - 01).

6. Quanto, infine, al dedotto vizio di violazione di legge per non asseritamente rispettato il giudice del rinvio il "mandato" conferito dalla Quarta sezione penale di questa Corte in sede di giudizio rescindente, la lettura dell'impugnata sentenza rende logica spiegazione delle ragioni per le quali, alla luce della dettagliata ricostruzione delle emergenze processuali, il primo di tali principi non potesse ritenersi applicabile al caso in esame e, il secondo, dovesse considerarsi rispettato.

Il giudice del rinvio, in particolare, non è venuto meno al primo principio di diritto fissato da parte della S.C. in sede di giudizio rescindente (quanto al secondo, infatti, è lo stesso tribunale a precisare che il principio, alla luce della ricostruzione della vicenda processuale e della relativa valutazione del compendio probatorio è stato rispettato), ma lo ha ritenuto non applicabile essendo infatti mutata la valutazione delle emergenze processuali (valutazione, ovviamente, di puro merito, che sfugge al sindacato della Cassazione se congruamente motivata, come nel caso di specie) in quanto tale principio di diritto era stato "fissato" dalla Cassazione sul presupposto dell'errore di diritto commesso dal giudice di (Soggetto 1) per aver sostanzialmente ritenuto la imprevedibilità della condotta di attraversamento improvviso dei pedoni in un punto in zona urbana compreso tra due strisce pedonali, attribuendo rilievo all'accecamento da colpo di sole, presupposto in fatto che, a seguito dell'istruttoria svolta dal tribunale (che, per effetto dell'art. 627 c.p.p., comma 2, ha gli stessi poteri che aveva il giudice cui la sentenza è stata annullata), ivi inclusa la possibilità di riassumere tutte le prove al fine di operare un più corretto accertamento in fatto (come avvenuto nel caso di specie), è risultato diverso da quello in relazione al quale la S.C. aveva ritenuto di dover affermare il principio di diritto, nella specie ritenuto inapplicabile dal giudice del rinvio.

Deve, invero, essere qui ricordato che, in tema di giudizio rescissorio, il giudice di rinvio mantiene integri nel nuovo giudizio tutti i poteri di accertamento e di valutazione in fatto, non essendo egli vincolato da eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronunzia di annullamento, ma essendo invece libero in ordine alla scelta dei mezzi atti alla formazione del convincimento circa il punto annullato, con l'unico limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all'interpretazione data alle questioni di diritto in quel medesimo giudizio (Sez. 4, n. 43720 del 14/10/2003 - dep. 14/11/2003, Rv. 226418 - 01).

Interpretazione, oggetto del primo principio di diritto, che, proprio in base all'esercizio dei poteri di accertamento e delle relative valutazioni in fatto, non è stata ritenuta applicabile per difetto del presupposto fattuale su cui il relativo principio di diritto era stato affermato.

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria, il 5 dicembre 2022.

 

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