Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quinta, sentenza n. 44407 del 22 novembre 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 44407 del 22/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 140 e 191 del Codice della Strada e art. 582 c.p. - Principio informatore della circolazione - Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni - Lesioni personali - Condotta imprudente ed imperizia - L'alterco tra il conducente di un veicolo ed un pedone per il parcheggio con l'investimento di quest'ultimo non sempre configura il reato di lesioni volontarie con dolo, se è dimostrato che il conducente, con condotta connotata da imprudenza e imperizia ed in maniera affrettata, verosimilmente in stato di agitazione per il concerto di clacson delle macchine bloccate e l'ingorgo causato, entrava di prepotenza nel posto lasciato libero salendo sul marciapiede urtando il pedone.


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato (Soggetto 1) colpevole di lesioni personali, cagionate alla persona offesa in occasione di una lite per ragioni di parcheggio in una via di Milano, condannandola alla pena di giustizia, e al risarcimento dei danni nei confronti della persona offesa, con liquidazione di una provvisionale, - ha escluso la circostanza aggravante dell'odio razziale e riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, rideterminando sia la pena che l'entità del risarcimento, ed ha escluso la provvisionale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Da. Bo., che svolge cinque motivi.

2.1. Con il primo, denuncia la contraddittorietà della motivazione in punto di valutazione della attendibilità della persona offesa e conseguente sussistenza della condotta illecita.

2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata mancanza della motivazione e travisamento della prova dichiarativa, con riguardo alla deposizione del coniuge della ricorrente, che fu testimone oculare della vicenda, e che ha riferito del tono minaccioso tenuto dalla persona offesa, culminato nel lanciare con forza in strada il cellulare dell'imputata.

2.3. Motivazione mancante è denunciata con riguardo all'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avente a oggetto la sussistenza dell'evento del reato di lesioni, e finalizzata all'escussione del consulente di parte ed alla acquisizione del suo elaborato circa il concetto di contusione, asseritamente non integrata nella fattispecie de qua, alla luce di quanto riportato nel certificato medico rilasciato alla vittima, non venendo in rilievo un'irritazione, ne' un'escoriazione, un'ecchimosi, o ferita, frattura ossea, o rottura di visceri. La Corte di appello ha del tutto omesso di motivare sulla richiesta difensiva.

2.4. Erronea applicazione dell'art. 582 c.p. è dedotta con il quarto motivo, con riguardo all'elemento soggettivo del delitto di lesioni personali, ravvisato erroneamente dalla Corte di appello nella forma del dolo eventuale, dal momento che, contestualizzando il fatto, alla luce di quanto ricostruito dalla stessa sentenza impugnata, la condotta della (Soggetto 1) fu connotata da imprudenza e imperizia, non da dolo, atteso che, secondo evocati approdi di legittimità, l'agire incauto e l'accettazione consapevole di una situazione di rischio sono elementi caratteristici della colpa con previsione (c.d. colpa cosciente).

2.5. Con l'ultimo motivo si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 582 c.p., sempre sotto il profilo dell'elemento soggettivo, giacché la Corte di appello avrebbe mal governato i principi affermati dalle Sezioni Unite, omettendo di trarre dalla condotta successiva al fatto - come valorizzata dalla Stessa Corte di appello con riguardo alla circostanza che fu la stessa imputata a chiedere l'intervento delle Forze dell'ordine - elementi per escludere il dolo della condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.

2. Coglie nel segno il primo motivo di ricorso, nel denunciare vizi di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla valutazione di attendibilità della persona offesa. Posto che le due sentenze di merito sono pervenute alla affermazione di responsabilità seguendo percorsi argomentativi diversi, avendo operato una differente valutazione della attendibilità della persona offesa, ritenuta pienamente credibile dal Tribunale, mentre la Corte di appello ne ha rilevato la inattendibilità rispetto ad alcuni profili rilevanti della narrazione del fatto - segnatamente con riguardo alla individuazione della persona che avrebbe chiamato per prima le forze dell'ordine, alla dinamica dei fatti denunciati, alle ingiurie ricevute, sotto tale ultimo profilo essendone conseguita la disapplicazione della circostanza aggravante della discriminazione razziale che era stata ritenuta dal primo giudice - fondatamente si duole la difesa ricorrente della illogicità della motivazione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto la persona offesa attendibile in merito a quanto riferito al pronto soccorso sulle circostanze in cui le vennero provocate le lesioni, per le quali la condanna si è fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della p.o., in mancanza di un riscontro empirico costituito da segni esterni evidenti della lesione. Nella sentenza impugnata, infatti, non si rinviene alcuna argomentazione sul punto, limitandosi la Corte di appello ad annotare che il certificato medico dava atto della contusione riferita dalla vittima. Ora, è consolidato l'insegnamento che ammette una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, ritenendo che l'eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non infici la credibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate e sempre che l'inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante (Sez. 6, n. 3015 del 20/12/2010 Rv. 249200; conf. Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, Rv. 260160; Sez. 3, n. 3256 del 18/10/2012 (dep. 2013) Rv. 254133).

2.1. Nel caso in scrutinio, tuttavia, il giudizio di inattendibilità parziale delle dichiarazioni della persona offesa, con riguardo agli aspetti evidenziati, è scaturito dal contrasto con altri elementi oggettivi, che ne hanno fornito plateale smentita, ciò che avrebbe richiesto una prudente valutazione da parte dei giudici di merito nel vaglio di attendibilità delle altre parti del narrato, e, nello specifico, una puntuale argomentazione in ordine alla differente valutazione operata con riguardo a una circostanza essenziale del fatto, chiarendo le ragioni per le quali - pur a fronte di una valutata inattendibilità della p.o. nella ricostruzione della dinamica dei fatti - la si ritenesse credibile sulle circostanze che produssero la lesione, tanto più che la stessa Corte di appello ha escluso - in ciò esponendosi ad evidente contraddittorietà della motivazione - la verosimiglianza della circostanza, riferita dalla vittima, dello schiacciamento del piede con la ruota dell'autovettura dell'imputata.

3. Del pari viziata è la motivazione della sentenza impugnata nello scrutinio dell'elemento soggettivo.

In tema di elemento soggettivo del reato, le Sezioni Unite hanno tracciato chiaramente il discrimen tra il dolo eventuale e la colpa cosciente, affermando che ricorre il primo quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 Ud. (dep. 18/09/2014), Espenhahn e altri, Rv. 26110401). Le Sezioni unite hanno, dunque, rimarcato la centralità nel dolo eventuale della componente volitiva dell'elemento soggettivo, affermando che "se la previsione è elemento anche della colpa cosciente è sul piano della volizione che va ricercata la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente", laddove "la colpevolezza per l'accettazione del rischio non consentito corrisponde alla colpevolezza propria del reato colposo non alla più grave colpevolezza che caratterizza il reato doloso". Ai fini della configurabilità del dolo eventuale, pertanto, non basta "la previsione del possibile verificarsi dell'evento; è necessario anche - e soprattutto - che l'evento sia considerato come prezzo (eventuale) da pagare per il raggiungimento di un determinato risultato". Nella prospettiva tracciata dalle Sezioni Unite (par. 50) dirimente ai fini della configurabilità del dolo eventuale è un "atteggiamento psichico che indichi una qualche adesione all'evento per il caso che esso si verifichi quale conseguenza non direttamente voluta della propria condotta".

Nella consapevolezza della complessità dell'accertamento giudiziale, le Sezioni Unite hanno enucleato alcuni indicatori del dolo eventuale, quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (c.d. formula di Frank). Questo vuol dire che, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta, aderendo psicologicamente ad essa potendo fondarsi sugli indicatori sopra richiamati nell'indagine giudiziaria volta a ricostruire l'"iter" e l'esito del processo decisionale, può (Sez. 5, n. 23992 del 23/02/2015 Rv. 265306).

3.1. Può dirsi, quindi, che sussiste il dolo eventuale, e non la colpa cosciente, quando l'agente si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento e si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato, della propria azione, in modo tale che, sul piano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento medesimo. (Sez. 1, n. 18220 del 11/03/2015 Rv. 263856). Mentre, ricorre la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo (Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Rv. 270776; conf. Rv. 271158).

3.2. La Corte di appello, dopo avere premesso che "è logico e ragionevole ipotizzare che l'imputata l'abbia urtata mentre, in maniera affrettata, e verosimilmente in stato di agitazione per l'ingorgo causato e il concerto di clacson delle macchine bloccate, entrava di prepotenza nel posto lasciato libero salendo sul marciapiede", con evidente salto logico che palesano la denunciata contraddittorietà della motivazione, ha poi affermato, con riferimento al profilo rappresentativo dell'elemento soggettivo, ossia alla previsione del possibile verificarsi dell'evento che "la presenza della (Soggetto 2) era ben visibile e la (Soggetto 1) non ha dato elementi per ritenere che contasse di potere manovrare con tale abilità, salendo sul marciapiede, da poterla evitare: entrò di prepotenza a costo anche, come poi effettivamente avvenne, di urtarla con le ruote".

3.3. Invero, per quanto si è detto, poiché la colpa cosciente è configurabile nel caso in cui l'agente abbia previsto in concreto che la sua condotta poteva cagionare l'evento, ma abbia agito con il convincimento di poterlo evitare, ai fini della valutazione della responsabilità, il giudice è tenuto ad indicare analiticamente, con idonea motivazione, gli elementi sintomatici da cui sia desumibile, non la prevedibilità in astratto dell'evento, bensì la sua previsione in concreto da parte dell'imputato. La Corte territoriale avrebbe, dunque, dovuto confrontarsi con tutte le specifiche circostanze del fatto e, in specie, con il comportamento dell'imputata: l'avere agito in preda ad agitazione, il non essere una guidatrice provetta, (tanto da avere effettuato un parcheggio "non impeccabile" come riferito dal marito dell'imputata), l'avere chiesto l'intervento delle Forze dell'ordine, onde enucleare, con maggiore precisione e valutandone analiticamente gli indicatori sintomatici, l'elemento soggettivo del reato.

4. La sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio, nel quale dovranno essere affrontate le rilevate criticità della motivazione, manifestatesi sia con riguardo alla valutazione di attendibilità della persona offesa che nello scrutinio dell'elemento soggettivo, restando assorbiti, ma non preclusi, gli altri motivi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2022.

 

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