Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 32232 del 2 settembre 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 32232 del 02/09/2022
Circolazione Stradale - Art. 187 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Rifiuto di sottoporsi all'accertamento strumentale - Sospensione condizionale della pena - Rigetto - Motivazioni - La concessione o la negazione della sospensione condizionale della pena è frutto di una valutazione discrezionale e l'esistenza di un precedente specifico, per il quale è già intervenuta condanna, costituisce motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, immune da vizio di legittimità, per il suo rigetto.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze ha ridotto la pena principale e la durata della sanzione amministrativa irrogate dal Tribunale di Pisa a G. A., quale responsabile della contravvenzione di cui all'art. 187 C.d.S., comma 8, per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti medici finalizzati ad accertare l'assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope, dopo essere stato fermato per un controllo mentre si trovava alla guida della sua autovettura.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, affidato a sette motivi.

I) Violazione di legge con riguardo all'interpretazione dell'art. 187 C.d.S., commi 2, 2-bis, 3 e 8. La Corte territoriale, nel rigettare il primo motivo di appello, ha sorvolato completamente quanto dettato dall'art. 187 cit., commi 2-bis e 3, seconda parte ritenendo che la sintomatologia rilevata dagli operanti potesse consentire la sottoposizione del ricorrente agli esami clinici senza che risultasse accertata e neppure semplicemente menzionata l'impossibilità di effettuazione del prelievo a cura del personale sanitario ausiliario alle forze di polizia, ovvero il rifiuto del G. a sottostare a tali accertamenti in loco, anziché presso una imprecisata struttura sanitaria esterna.

II) Carenza di motivazione in ordine alla mancata enunciazione dei motivi che avrebbero precluso la possibilità di effettuare in loco gli accertamenti clinico-tossicologici e strumentali a cura del personale sanitario delle forze di polizia. A fronte di ciò non risulta immotivato il diniego opposto dal ricorrente all'accompagnamento presso una imprecisata struttura sanitaria esterna per essere sottoposto agli accertamenti circa la pregressa assunzione di sostanze psicotrope.

III) Motivazione manifestamente illogica e carente in ordine ai motivi per i quali è stata disattesa la censura formulata con l'atto di appello in ordine alla insussistenza dei presupposti di legge per l'accompagnamento dell'imputato presso una struttura sanitaria, anche in relazione alla sintomatologia asseritamente presentata.

L'imputato era stato già sottoposto ad alcoltest, che aveva consentito di appurare la natura meramente etilica dello stato di alterazione: non vi erano ragioni per supporre anche un'alterazione dipendente dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Sul punto la motivazione della impugnata sentenza è carente ed è altresì illogica laddove enuncia una serie di elementi sintomatici per nulla indizianti.

IV) Manifesta illogicità della motivazione nella parte relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. la motivazione sviluppata dalla Corte territoriale risulta meramente apodittica e non tiene conto della peculiarità del caso concreto.

V) Motivazione manifestamente illogica e carente in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Non sono state considerate le circostanze del caso concreto, rappresentate dalla difesa, e segnatamente il fatto che l'imputato si era già sottoposto ad alcoltest e che non vi era rischio di recidiva.

VI) Carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. La censura, formulata con l'atto di gravame, è rimasta senza risposta.

VII) Carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, comminata in misura pari al doppio del minimo edittale.

3. Il Procuratore Generale in sede ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al motivo concernente la causa di non punibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi tre motivi possono essere analizzati congiuntamente poiché con essi si lamenta sostanzialmente che la Corte territoriale non avrebbe risposto ai motivi di gravame riguardanti la non correttezza della procedura seguita dagli operanti, non conforme a quanto indicato nella norma incriminatrice.

2. Tali motivi non sono fondati. Giova ricordare che il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull'eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 187 C.d.S., comma 5, è configurabile esclusivamente nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l'obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio (così, Sez. 4, n. 12197 del 11/01/2017, Taglialatela, Rv. 269394).

Orbene, nella sentenza in esame si espone che gli agenti di polizia intervenuti avevano dato atto dei sintomi palesati dal G. dopo che il medesimo si era sottoposto all'alcoltest, certamente anomali e rivelatori di una condizione meritevole di ulteriore approfondimento (eccessiva agitazione motoria, eccessiva loquacità, petulanza, bocca impastata di saliva di colore biancastro filante) e, per questo, avevano proposto al conducente di sottoporsi ad un altro accertamento, ottenendo una risposta negativa. Argomenta ancora la Corte territoriale, in maniera logicamente ineccepibile, l'irrilevanza del mancato rinvenimento di sostanze stupefacenti indosso all'imputato (peraltro non perquisito) ovvero all'interno dell'autovettura, atteso che questi poteva averne fatto uso prima di mettersi alla guida dell'auto.

Per nulla irrituale dunque la richiesta di un ulteriore controllo presso una struttura sanitaria pubblica o accreditata, luogo di accertamento indicato dalla norma come alternativo rispetto al prelievo da parte di personale sanitario ausiliario alle forze di polizia.

3. Infondati sono altresì il quinto, il sesto ed il settimo motivo.

L'argomento speso dalla Corte per negare la concessione della sospensione condizionale della pena è frutto di una valutazione discrezionale che si basa sulla esistenza di un precedente specifico, per il quale è già intervenuta condanna: si tratta di una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, immune dal denunciato vizio di legittimità.

Il sesto motivo non si confronta con il contenuto della sentenza, avendo il giudice di appello operato una riduzione della pena principale, come richiesto dalla difesa, in conseguenza del rito abbreviato.

Lo stesso dicasi per la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che è stata anch'essa ridotta per renderla proporzionale alla condotta, e rideterminata in misura inferiore alla media edittale (pari ad un anno e tre mesi, dato dalla semisomma tra il minimo edittale di sei mesi ed il massimo di due anni).

4. Appare invece fondata la doglianza riguardante la motivazione a sostegno della mancata concessione della esimente della particolare tenuità del fatto, in considerazione della non occasionalità del fatto e della pericolosità della condotta, rivelatrice della volontà dell'imputato di non osservare le norme dell'ordinamento.

Trattasi invero di una motivazione meramente apparente, che non risponde ai rilievi della difesa, non tiene conto del dettato normativo che esclude la configurabilità dell'esimente solo in caso di comportamento "abituale" ed incentra il giudizio di pericolosità del comportamento nella "volontà di non osservare le norme dell'ordinamento", volontà esclusa a monte in ogni reato.

Sul punto la sentenza va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, con rigetto del ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2022.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale