Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 21294 del 1 giugno 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 21294 del 01/06/2022
Circolazione Stradale - Art. 116 del Codice della Strada - Guida senza patente di guida - Reiterazione della violazione nel biennio - Recidiva - In tema di reati esclusi dalla depenalizzazione nelle ipotesi aggravate dalla recidiva, tra cui la guida senza patente e tuttora penalmente rilevante nell'ipotesi di recidiva nel biennio, la nozione di recidiva oggi ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata, sebbene la disposizione non si applichi ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma, per i quali, dunque, la recidiva ricorre solo in caso di accertamento definitivo giudiziale di un precedente reato della medesima specie.


RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palermo ha condannato X. Y. alla pena di euro 2.000,00 di ammenda, già ridotta per il rito abbreviato, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aggravato dalla reiterazione della violazione nel biennio, per avere guidato un'autovettura sfornito della patente di guida, perché mai conseguita, seppur già sanzionato nel biennio precedente per la medesima infrazione, come da verbale di contestazione n. (omissis) del R.O.N.R. dei CC. di (omissis) del 31/5/2016 (in (omissis), il 15/11/2017).

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione e falsa applicazione della legge penale per errata qualificazione del fatto, trattandosi di reato depenalizzato e non sussistendo l'ipotesi penalmente rilevante della recidiva, non essendo stato l'imputato condannato con sentenza passata in giudicato per la stessa contravvenzione.
Sotto altro profilo, la difesa ha rilevato che il reato sarebbe di modesto allarme sociale, con applicabilità dell'art. 131 bis, cod. pen., ricorrendo un comportamento non abituale e sussistendo tutti i canoni per la operatività dell'invocato istituto.
Infine, ha contestato il mancato riconoscimento delle generiche, rilevando che la decisione si porrebbe in contrasto con l'art. 27 Cost., quanta alle finalità della pena.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto F. C., ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza, con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio.

4. La difesa ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha insistito nel ricorso e chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto nei termini che seguono.

2. Deve chiarirsi, in via preliminare, che il reato di guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non e stato depenalizzato dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e si configura come fattispecie autonoma di reato, rispetto al quale la recidiva integra un elemento costitutivo (cfr. sez. 4 n. 42285 del 10/5/2017, Rv. 270882). L'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 8/2016 cit. ha, infatti, escluso espressamente l'applicabilità dell'intervenuta abrogatio criminis alle ipotesi aggravate delle fattispecie incluse nell'intervento di depenalizzazione, esso riguardando solo le violazioni <<per le quali e prevista la sola pena della multa e dell'ammenda>> (art. 1 comma 1). II secondo comma della disposizione, peraltro, ha cura di delimitare espressamente l'ambito di applicazione della disciplina del primo, prevedendo che - se alla fattispecie base punita con la sola pena pecuniaria e associata anche una ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche alternativa e congiunta - la stessa deve ritenersi figura autonoma di reato, come tale esclusa, quindi, dal novero delle fattispecie per le quali opera l'intervento abrogativo.

3. Ciò premesso, ii Tribunale ha ritenuto la prova della pena le responsabilità del X. Y. sulla scorta degli elementi contenuti nel fascicolo del P.M., acquisito agli atti, dai quali era emerso, in particolare, che costui era stato fermato nel corso di un regolare controllo stradale e trovato alla guida di un'autovettura privo della patente di guida, siccome mai conseguita. Era anche emerso che l'imputato era già stato sanzionato, nel biennio precedente, per la stessa infrazione. Il Tribunale ha negato, infine, le generiche, alla luce dei precedenti annoverati nel certificato del casellario.

4. Il motivo e parzialmente fondato nei termini che si vanno a esporre.
E' certamente errata l'assunto difensivo secondo ii quale la recidiva nel biennio che concorre a configurare la fattispecie di guida senza patente ancora penalmente rilevante richieda un accertamento mediante sentenza di condanna passata in giudicato: costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo il quale, in tema di reati esclusi dalla depenalizzazione nelle ipotesi aggravate dalla recidiva, l'art. 5 d. lgs. n. 8/2016 cit. ha integrato la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15, codice strada, tuttora penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio", avendo modificato la nozione di recidiva, che oggi ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata, sebbene la disposizione non si applichi ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto, per i quali dunque la recidiva ricorre solo in caso di accertamento definitivo giudiziale di un precedente reato della medesima specie (sez. 4, n. 48779 del 21/9/2016, S., Rv. 268247; n. 27504 del 26/4/2017, P., Rv. 270707).

Tuttavia, deve rilevarsi che, ai fini della integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 8/2016 cit., a escludere ii reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma e necessario che questo sia stato definitivamente accertato (sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, Rv. 272209, in fattispecie in cui la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso proposto dal Procuratore generale avverso la sentenza di assoluzione per intervenuta depenalizzazione, non avendo ii ricorrente data dimostrazione che la violazione amministrativa, della cui sola contestazione si dava atto nell'imputazione, fosse stata definitivamente accertata; n. 27398 del 6/4/2018, Dedominici, Rv. 273405).

5. Della definitività di tale accertamento, nella specie, non vi e alcuna traccia nella imputazione e in sentenza, cosicché quest'ultima deve essere annullata per nuovo esame di tale punto, alla stregua dei principi sopra richiamati, ritenuti gli ulteriori profili dedotti in ricorso assorbiti dall'accoglimento parziale del motivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo in diversa composizione per nuovo giudizio.

Deciso il 19 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2022.

 

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