Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 18748 del 12 maggio 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 18748 del 12/05/2022
Circolazione Stradale - Artt. 141 e 191 del Codice della Strada - Incidente stradale - Abbagliamento da raggi solari - Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni - L'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito; in una tale situazione il conducente è tenuto a ridurre la velocità ed anche interrompere la marcia ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 febbraio 2021, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 18 dicembre 2019 - a seguito di giudizio abbreviato - dal G.u.p. del Tribunale di Avellino.

M. L. è stato ritenuto responsabile:

- del reato di cui agli artt. 589 bis e 589 ter c.p. per aver provocato la morte di C. U. verificatasi il (OMISSIS) a seguito di incidente stradale;

- del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, comma 7 perché, essendo stato convolto nel sinistro, si era allontanato omettendo di prestare assistenza al C..

La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado con riferimento all'affermazione della penale responsabilità e nella parte in cui ha ritenuto che la fattispecie di cui all'art. 189 C.d.S., comma 6 fosse assorbita nel reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga; ha escluso la sussistenza della aggravante di cui all'art. 589 bis, comma 5, n. 3 (ritenuta sussistente dal giudice di primo grado) e ha ritenuto applicabili - oltre all'attenuante di cui all'art. 589 bis c.p., comma 7 (già ritenuta dal giudice di primo grado) - anche le attenuanti generiche (che il giudice di primo grado aveva escluso). Conseguentemente (tenuto conto della riduzione per la scelta del rito e del vincolo della continuazione tra i reati, ritenuto sussistente dal giudice di primo grado), ha rideterminato la pena nella misura finale di anni 2 di reclusione disponendone la sospensione condizionale. Ha confermato, invece, sia la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni quattro, sia le statuizioni civili della sentenza di primo grado.

2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi il (OMISSIS), alla intersezione tra (OMISSIS), nel comune di (OMISSIS).

Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai giudici di merito, M. si trovava alla guida dell'autovettura (OMISSIS) targata (OMISSIS), procedeva a una velocità moderata, stimata nell'ordine dei 35 km/h, e investì il pedone C. U. che stava attraversando diagonalmente la strada all'altezza di una intersezione procedendo da destra verso sinistra per la direzione di marcia dell'auto. A seguito dell'urto il pedone fu sbalzato sul manto stradale. Il conducente dell'auto si dette alla fuga, ma, dopo aver percorso alcuni metri, avvisò due passanti che in (OMISSIS) c'era un uomo per terra. I Carabinieri, intervenuti poco dopo, constatarono il decesso del C.. M. fu identificato quale conducente dell'auto sulla base della testimonianza delle donne alle quali si era rivolto per segnalare l'investimento.

3. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il difensore dell'imputato articolandolo in tre motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dal D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271, art. 173, comma 1.

3.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. e). Sostiene che - a fronte del riconoscimento del concorso di colpa del pedone (che attraversò diagonalmente in corrispondenza di una intersezione così violando l'art. 190 C.d.S., commi 2 e 3) e della accertata velocità del veicolo (35 km/h) - la sentenza impugnata non avrebbe fornito adeguata motivazione in ordine alla possibilità per M. di prevedere ed evitare l'investimento e, soprattutto, non avrebbe indicato in cosa sarebbe consistita la condotta alternativa doverosa.

Più in particolare osserva:

- che mantenendo una velocità inferiore ai 35 km/h M. avrebbe violato il codice della strada perché sarebbe stato di intralcio alla circolazione e, poiché sul luogo del sinistro non vi erano strisce pedonali, nulla gli imponeva di farlo;

- che l'attraversamento del pedone avvenne diagonalmente, dando le spalle all'auto e fu dunque improvviso e imprevedibile;

- che la sentenza ha dedotto ex post dal verificarsi dell'evento una disattenzione alla guida da parte di M.;

- che l'evento può essere spiegato, invece, tenendo conto dei normali tempi di reazione in presenza di ostacoli imprevedibili.

Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe dedotto la necessità di mantenere una velocità inferiore a quella - in sé moderata - di 35 km/h sulla base di una motivazione manifestamente illogica.

A conferma di ciò, il ricorso riporta testualmente un passaggio della motivazione nel quale si afferma che "la presenza di ostacoli improvvisi sulla strada non costituisce una evenienza eccezionale", ma rientra nella classe di rischi che le disposizioni in tema di velocità mirano a neutralizzare. Rileva che si tratta di argomentazione apodittica, illogica e contrastante con una affermazione contenuta in altra parte della sentenza, nella quale si legge che il conducente deva essere sempre in grado di compiere le manovre necessarie ad arrestare tempestivamente il veicolo, ma solo "entro il limite del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile".

3.2. Col secondo motivo di ricorso, M. lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 189 C.d.S., comma 7. Rileva che questa disposizione si applica solo nel caso in cui l'investito abbia bisogno di assistenza e tale situazione non si è verificata nel caso di specie perché, come risulta dalla autopsia espletata, C. morì sul colpo. Sottolinea che sul punto - oggetto di specifico motivo di appello - la Corte territoriale non si è pronunciata, essendosi limitata ad affermare che è solo la condotta di fuga e non quella di mancata assistenza a rimanere assorbita nella fattispecie complessa costituita dal delitto di omicidio stradale aggravato dalla fuga.

3.3. Col terzo motivo, il ricorrente si duole dell'eccessiva severità della pena inflitta per il reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7, determinata, a titolo di aumento per continuazione, nella misura di un anno di reclusione, pari al minimo edittale previsto per il reato così "vanificando il beneficio della continuazione".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tutti i motivi di ricorso sono infondati.

2. La vicenda oggetto del procedimento è stata ricostruita con chiarezza dalle decisioni di merito, che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei ripetuti richiami che la sentenza d'appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, A., Rv. 257595).

I giudici di merito hanno chiarito che l'investimento avvenne pressoché al centro della carreggiata e hanno adeguatamente motivato tale conclusione facendo riferimento ai danni riportati dalla macchina - collocati nella zona centrale della parte frontale - e alle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato il quale, nell'immediatezza dei fatti, dichiarò alla polizia giudiziaria: "giunto all'altezza dell'incrocio tra (OMISSIS) di (OMISSIS), direzione via (OMISSIS), mi trovavo all'improvviso davanti alla mia auto, al centro della carreggiata, un uomo che non riuscivo ad evitare, attesa anche la presenza del sole all'altezza del viso". Hanno desunto da ciò che la condotta del pedone - ancorché imprudente e contraria alle norme in materia di circolazione stradale (egli attraversò in diagonale in corrispondenza di una intersezione in violazione dell'art. 190 C.d.S., commi 2 e 3) - non fu così improvvisa da impedire l'avvistamento e tuttavia M. non riuscì a frenare in tempo utile, né a sterzare verso sinistra in modo da evitare l'impatto.

Il ricorrente sostiene che, tenuto conto della modesta velocità tenuta dal veicolo, l'impatto era inevitabile. Le sentenze di merito escludono che sia così e rilevano: che il tratto di strada percorso dall'auto era pressoché rettilineo; che il pedone era anziano e quindi non camminava velocemente; che sulla strada non sono stati rilevati segni di frenata. Ne desumono che M. non si avvide per tempo della presenza del pedone sulla carreggiata perché era "distratto alla guida ovvero accecato dal sole" (così testualmente la sentenza del Tribunale di Avellino pag. 6 della motivazione).

Si tratta di motivazioni non contraddittorie e non manifestamente illogiche, conformi ai principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in caso di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente può essere esclusa solo quando la condotta della vittima si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento e sia stata da sola sufficiente a produrlo (Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, L., Rv. 281929).

Si collocano in questa linea interpretativa le numerose decisioni secondo le quali, in caso di omicidio colposo, il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento quando, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, C., Rv. 255995; Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, C., Rv. 255288); condizioni che non ricorrono nel caso di specie, atteso che i movimenti dell'anziano pedone erano agevolmente avvistabili, M. procedeva lungo un tratto di strada rettilineo e l'impatto avvenne al centro della carreggiata.

Muovendo da queste premesse, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale "la presenza di ostacoli improvvisi sulla strada non costituisce una evenienza eccezionale, ma uno dei tanti rischi tipici connessi alla circolazione stradale" - affermazione sulla quale li ricorrente si sofferma sottolineandone l'illogicità - può considerarsi irrilevante nell'economia della motivazione. Al di là di tale affermazione, infatti, la Corte territoriale ha chiarito che l'ostacolo rappresentato dal pedone non era in concreto imprevedibile perché, quando avvenne l'impatto, "la vittima aveva ampiamente intrapreso l'attraversamento" e ha precisato che, se l'imputato non ne rilevò la presenza, fu "per evidente disattenzione" (pag. 6 della motivazione della sentenza della Corte di appello).

A ciò deve aggiungersi che - come sottolineato nelle sentenze di merito rendendo spontanee dichiarazioni alla polizia giudiziaria M. dichiarò di non essere riuscito ad evitare il pedone "anche per la presenza del sole all'altezza del viso" e che, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, l'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito e perciò non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione, infatti, il conducente è tenuto a ridurre la velocità e anche ad interrompere la marcia e ad attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità (Sez. 4, Sentenza n. 17390 del 21/02/2018, C., Rv. 272647. Si vedano anche: Sez. 4, n. 10337 del 01/06/1989, Barb., Rv. 181837 e Sez. 4, n. 8928 del 16/06/1992, Barl., Rv. 191826).

3. Col secondo motivo di ricorso M. lamenta errata applicazione dell'art. 189 C.d.S., comma 7. Sostiene che tale fattispecie incriminatrice sarebbe stata ritenuta sussistente in assenza dei presupposti atteso che il pedone investito morì sul colpo e per questo non v'era necessità di prestargli assistenza. Il ricorrente sottolinea che una analoga doglianza era già stata sollevata con i motivi di appello, ma non ha avuto risposta da parte della Corte territoriale.

La censura non è fondata. La sentenza impugnata ribadisce (richiamando Sez. 4, n. 25842 del 15/03/2019, M., Rv. 276369) che il reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga può concorrere con quello di omessa prestazione di assistenza stradale in quanto le fattispecie di cui all'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7 costituiscono due distinte ipotesi di reato e soltanto la condotta di fuga dopo un incidente stradale è assorbita nella fattispecie complessa di cui al combinato disposto degli artt. 589 bis e 589 ter c.p.. Ritiene dunque sussistente il reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7 e giunge a tale conclusione sulla base delle spontanee dichiarazioni rese da M.; dichiarazioni che, secondo le sentenze di merito, forniscono piena prova non solo della fuga, ma anche dell'omissione della assistenza dovuta.

La giurisprudenza è concorde nell'affermare che, per ritenere sussistente il reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7, il bisogno dell'investito deve essere effettivo e il reato non è configurabile nel caso di assenza di lesioni o di morte, o allorché altri abbia già provveduto e l'ulteriore intervento dell'obbligato non risulti più necessario ne utile o efficace. È tuttavia anche concorde nel sostenere che tali circostanze non devono essere valutate ex post, ma ex ante, sulla base di quanto percepito dall'investitore prima dell'allontanamento (Sez. 4, Sentenza n. 39088 del 03/05/2016, M., Rv. 267601).

Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, M. ha dichiarato: di essersi accorto di aver investito il pedone facendolo cadere a terra; di essersi allontanato perché "preso dal panico"; di essere poi tornato indietro e aver visto "l'uomo per terra"; di essere stato "preso nuovamente da un attacco di panico" e di essersi "immediatamente" allontanato. I giudici di merito hanno desunto da queste dichiarazioni che il reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7 fosse integrato in tutti gli estremi soggettivi e oggettivi.

Si tratta di conclusioni coerenti con i principi che regolano la materia. La giurisprudenza di legittimità ha infatti più volte sottolineato: sotto il profilo oggettivo, che l'effettivo bisogno dell'investito deve essere valutato ex ante, prima che l'investitore si allontani (Sez. 4, Sentenza n. 39088 del 03/05/2016, M., Rv. 267601; Sez. 4, n. 5416 del 25/11/1999, dep. 2000, S., Rv. 216465; Sez. 4, n. 4380 del 02/12/1994, dep. 1995, P., Rv. 201501); sotto il profilo dell'elemento psicologico, che il delitto previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 7 è punibile anche a titolo di dolo eventuale e tale atteggiamento psicologico è ravvisabile in capo all'agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall'incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all'obbligo di prestare assistenza ai feriti. (Sez. 4, Sentenza n. 33772 del 15/06/2017, D. D. A. C., Rv. 271046; Sez. 4, n. 39088 del 03/05/2016, M., Rv. 267601; Sez. 4, Sentenza n. 17220 del 06/03/2012, T., Rv. 252374).

4. Il terzo motivo di ricorso riguarda l'entità della pena inflitta a titolo di aumento per continuazione per il reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7, determinata sia dal Tribunale che dalla Corte di appello nella misura di un anno di reclusione, pari al minimo edittale previsto per quel reato.

Con una recente pronuncia, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, nel determinare la pena complessiva da infliggere per più reati uniti dal vincolo della continuazione, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, il giudice deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, P., Rv. 282269). Affermando questo principio di diritto, il supremo Collegio ha chiarito che tale obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi e che, riguardo alla determinazione della pena per i reati satellite, devono operare i principi che emergono dall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio. Ha conseguentemente ritenuto di dover condividere, facendolo proprio, "il realistico giudizio espresso da Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, M., Rv. 205540" secondo il quale la motivazione dell'entità dell'aumento per continuazione previsto per ciascun reato deve consentire di valutare: "che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 c.p.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati" (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, P., Rv. 282269, pag. 27 della motivazione).

Nel caso di specie, la pena per il reato satellite è stata individuata in misura pari al minimo edittale previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 7 e il ricorrente sostiene che, con questa decisione, sarebbe stato "vanificato" il beneficio della continuazione. Si deve osservare però: che le sentenze di merito motivano l'entità dell'aumento facendo riferimento alla particolare gravità della condotta omissiva e alla natura dolosa di tale condotta. La determinazione dell'entità della pena inflitta a titolo di aumento per continuazione, dunque, è motivata con argomentazioni che - sia pur sintetiche - appaiono adeguate e non sono né contraddittorie né manifestamente illogiche.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2022.

 

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