Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione prima, sentenza n. 10413 del 24 marzo 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 10413 del 24/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 187 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool ed in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti - Sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità - Procedura - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool ed in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, l'individuazione delle modalità attuative della sanzione sostitutiva è demandata al giudice procedente e l'organo competente a curare l'esecuzione di tutti i provvedimenti di condanna è il pubblico ministero, senza che possa rilevare un'eventuale inerzia del condannato, il quale non è tenuto ad attivarsi al riguardo.


RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il GIP del Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto l'esecuzione della pena di mesi 2 giorni 20 di arresto ed Euro 890,00 di ammenda in origine applicata a Z. I. con sentenza irrevocabile pronunciata il 22.11.2016, in luogo di quella sostitutiva applicata su richiesta dell'imputato di 172 ore di lavoro di pubblica utilità, sul presupposto che il Comune di (OMISSIS), con nota pervenuta il 21.03.2017, aveva comunicato l'indisponibilità a ricevere la prestazione della suddetta attività in favore della collettività e, da allora, lo Z. era rimasto inerte manifestando così un completo disinteresse per l'esecuzione della sanzione sostitutiva, secondo una condotta ritenuta incompatibile con la volontà di emenda sottesa alla misura alternativa.

2. Ricorre per cassazione Z. I., a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 186 C.d.S., comma 9-bis, artt. 125, 655 e 666 c.p.p., nonché vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva disposto la revoca del beneficio della sanzione sostitutiva, prevista in caso di violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità, al di fuori delle ipotesi di legge, in quanto l'individuazione delle modalità esecutive della prestazione alternativa era demandata al giudice sulla scorta dell'impulso proveniente dal pubblico ministero, senza che fosse configurabile un onere di attivazione in capo al condannato supplendo ad eventuali difficoltà o ritardi delle pubbliche istituzioni; nessun addebito poteva dunque essere mosso al ricorrente a seguito dell'indisponibilità a riceverne la prestazione lavorativa espressa dal Comune di (OMISSIS).

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.

2. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio, che deve ritenersi ormai consolidato e va qui ulteriormente ribadito, per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria - e non del condannato - l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa da prestare in favore della collettività (Sez. 1 n. 15861 del 17/09/2020, Rv. 281189; Sez. 1 n. 7172 del 13/01/2016, Rv. 266618); l'individuazione delle modalità attuative della sanzione sostitutiva è demandata al giudice procedente, che non può imporre oneri al condannato, il quale ha la facoltà di sollecitare l'applicazione della sanzione sostitutiva o può dichiarare di non opporsi ad essa, ma non è tenuto a indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, ne’ ad indicarne le modalità attuative o avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata (Sez. 1 n. 35855 del 18/06/2015, Rv. 264546; Sez. 4 n. 36779 del 3/12/2020, Rv. 280085).

L'organo competente a curare l'esecuzione di tutti i provvedimenti di condanna è, infatti, il pubblico ministero; con specifico riguardo alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, il D.M. giustizia 26 marzo 2001, art. 5 (Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54 comma 6) individua proprio nel pubblico ministero l'organo demandato a formulare al giudice, ai sensi dell'art. 44 citato D.Lgs., le richieste di modifica delle modalità di esecuzione nel caso in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente presso il quale debba essere svolta la prestazione lavorativa non sia più convenzionato o abbia cessato l'operatività.

Incombendo sul pubblico ministero l'atto di impulso alla procedura esecutiva, il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di verificare la corretta attuazione della sanzione sostitutiva, è dunque tenuto preventivamente a verificare se il pubblico ministero abbia adottato le necessarie iniziative per mettere la stessa in esecuzione presso uno degli enti o delle strutture convenzionate, senza che possa rilevare un'eventuale inerzia del condannato, il quale non è tenuto ad attivarsi al riguardo.

3. L'ordinanza impugnata non risulta essersi attenuta a tali principi ed è perciò incorsa nei vizi di legittimità denunciati dal ricorrente, avendo provveduto a revocare la sanzione sostitutiva e a ripristinare la pena originaria sul presupposto che incombesse allo Z., e non alla parte pubblica, di attivarsi per individuare altro, ente o struttura presso cui prestare il lavoro di pubblica utilità a seguito dell'indisponibilità manifestata dal Comune di (OMISSIS); essa deve, di conseguenza, essere annullata con rinvio al GIP del Tribunale di Pordenone per un nuovo giudizio che non incorra nei medesimi vizi.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2022.

 

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