Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 3, ordinanza n. 4509 del 11 febbraio 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 4509 del 11/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 14, 21 e 193 del Codice della Strada - Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade - Opere, depositi e cantieri stradali - Qualora il danno alla persona derivi da materiali abbandonati sulla sede stradale dall'ente incaricato dell'esecuzione dei lavori e non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, è necessario si proceda alla liquidazione del danno in favore del danneggiato da parte dell'ente proprietario o custode della strada ex art. 2051 C.C. e non secondo le tabelle di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni, utilizzabili  per la liquidazione dei danni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione stradale.


RITENUTO IN FATTO

che:

con sentenza resa in data 10/9/2020 (n. 12192/2020), il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello proposto da C. S., e in riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha condannato Roma Capitale al risarcimento, in favore della O., dei danni da quest'ultima subiti in occasione del sinistro stradale dedotto in giudizio, segnatamente consistito nell'urto tra il veicolo condotto dall'originaria attrice e talune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale dall'ente incaricato dell'esecuzione di taluni lavori per conto del Comune di Roma;

a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato la sussistenza di sufficienti elementi di prova a sostegno della domanda risarcitoria avanzata dalla C., provvedendo conseguentemente alla formale attestazione della responsabilità dell'amministrazione convenuta (sia pure nei limiti percentuali contestualmente determinati), e indicando altresì i criteri utilizzati ai fini della liquidazione del risarcimento del danno riconosciuto in favore dell'originaria attrice;

avverso la sentenza d'appello, C. S. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione;

Roma Capitale resiste con controricorso;

nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il tribunale erroneamente proceduto alla liquidazione del danno in favore dell'attrice sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005 (a dispetto della relativa inapplicabilità), anziché sulla base delle previsioni di cui alle c.d. tabelle predisposte dal Tribunale di Roma ai fini della liquidazione del danno alla persona;

il motivo è manifestamente fondato;

osserva il Collegio come il giudice a quo abbia liquidato il danno biologico rivendicato dall'odierna ricorrente attraverso l'applicazione delle tabelle indicate nel D.Lgs. n. 209 del 2005 (c.d. codice delle assicurazioni private), fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" (cfr. D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139);

nel caso di specie, tuttavia, il danno provocato a carico dell'odierna resistente derivò, non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso, da parte della C., di un bene (la strada pubblica) custodito dall'ente convenuto, avendo la danneggiata espressamente dedotto di aver subito danni alla persona a seguito dell'urto verificatosi tra il veicolo dalla stessa condotto e talune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale dall'ente incaricato dell'esecuzione di taluni lavori per conto del Comune di Roma;

è appena il caso di sottolineare, al riguardo, come, là dove si faccia questione di danni asseritamente derivanti dalla circolazione stradale, la circostanza dell'avvenuto danneggiamento di un soggetto impegnato in detta circolazione non assuma di per sè alcun rilievo determinante, occorrendo, ai fini della qualificazione della causa del danno (come segnatamente derivante dalla circolazione stradale), che nella ridetta circolazione stradale sia piuttosto impegnato il danneggiante, sì che possa senza alcun dubbio ricondursi la causa efficiente del pregiudizio denunciato a quella specifica fonte di danno (cfr. il citato D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139, là dove sottolinea l'applicabilità delle tabelle ivi previste ai soli "danni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione stradale"); sulla base di tali premesse, avendo il giudice a quo erroneamente applicato le tabelle di cui al citato D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139, a un'ipotesi di danneggiamento non derivante da sinistri conseguenti alla circolazione stradale, dev'essere accolto il motivo in esame, con la conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata;

con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043 e 2056 c.c., nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere il tribunale erroneamente disatteso l'istanza avanzata dall'attrice ai fini della liquidazione, in proprio favore, delle spese relative al compenso corrisposto al consulente tecnico di parte, nonostante l'odierna ricorrente avesse tempestivamente provveduto a corredare detta richiesta di liquidazione con la corrispondente documentazione di riscontro;

il motivo è manifestamente fondato;

osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Sez. 3, Sentenza n. 3380 del 20/02/2015, Rv. 634475 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013, Rv. 624396 01), peraltro, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano, non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30289 del 20/11/2019, Rv. 656253 - 01); nel caso di specie, il tribunale non si è attenuto al rispetto di tali principi, avendo omesso di esaminare l'istanza di rimborso delle spese sostenute dall'attrice per il compenso del proprio consulente di parte (e dunque implicitamente disattendendola) nonostante l'avvenuta allegazione, da parte dell'interessata, della documentazione (in questa sede del tutto incontestata) in ipotesi attestante l'obiettiva sussistenza dell'impegno all'esecuzione di detto esborso;

sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza del ricorso, dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022.

 

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