Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 3706 del 7 febbraio 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 3706 del 07/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 93, 98 e 193 del Codice della Strada - Circolazione di veicolo sprovvisto di carta di circolazione e muniti di targa di prova - La circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata sia all'esposizione della targa relativa sia all'esistenza dell'autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa la quale deve essere obbligatoriamente tenuta a bordo dello stesso. La mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della documentazione della mancata copertura assicurativa. Privo di rilievo il fatto che tale documento e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con rituale atto di citazione la Prefettura di Arezzo appellava la sentenza del giudice di pace di Arezzo n. 208/2016, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta da B. V. e dal C. A. S. s.r.l. (d'ora in poi denominata C.) avverso il verbale di accertamento con il quale era stato loro contestata la violazione prevista dall'art. 93 C.d.S., comma 7, del 1992 (per aver circolato con veicolo privo di carta di circolazione) e quella contemplata dall'art. 193 C.d.S., commi 1 e 2 (per aver circolato con lo stesso veicolo privo della necessaria copertura assicurativa), con conseguente applicazione nei confronti della prima, quale conducente dell'automezzo, e della C., quale obbligata in solido, della sanzione amministrativa pecuniaria - per la prima violazione - di Euro 520,09 e - per la seconda infrazione - di Euro 848,00, oltre che di quella accessoria del sequestro e del fermo amministrativo del medesimo veicolo.

Nella costituzione degli appellati, l'adito Tribunale, con sentenza n. 860/2017 (pubblicata l'11 luglio 2017), accoglieva il gravame e, in riforma dell'impugnata decisione, rigettava l'opposizione avverso i predetti verbali formulata da B. V. e dal C.

A fondamento dell'adottata pronuncia, il citato Tribunale ravvisava la fondatezza dell'appello sul presupposto come fosse rimasta incontestata la circostanza della mancanza di prova della dotazione a bordo del veicolo all'atto del controllo di polizia sia del documento di autorizzazione che della targa di prova tedesca, con conseguente integrazione dei presupposti per la configurazione delle due richiamate violazioni, senza che tale mancanza potesse ritenersi sanata mediante la produzione in giudizio della relativa documentazione, essendo indispensabile - per escludere la sussistenza delle medesime violazioni - che detta documentazione si trovasse a bordo del veicolo al momento dell'accertamento ed assumendo un rilievo del tutto secondario la questione circa l'utilizzo o meno, da parte della B., della targa prova italiana, non risultando, altresì, idoneamente riscontrato il fatto che la targa fosse stata smarrita.

2. Avverso la menzionata sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, riferito ad un unico motivo, B. V. e il C. L'intimato Prefetto di Arezzo non ha svolto attività difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il proposto motivo i ricorrenti hanno denunciato - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la violazione e falsa applicazione dell'art. 193 c.p.c., commi 1, 2 e 7, nonchè del D.P.R. n. 474 del 2001, art. 1, comma 2, sul presupposto dell'asserita erronea assimilazione tra la disciplina sanzionatoria prevista per la circolazione del veicolo "mai immatricolato" e quella stabilita per la circolazione del veicolo sprovvisto di carta di circolazione, potendo, al limite, configurarsi - secondo la prospettazione degli stessi ricorrenti - la violazione di cui all'art. 180 C.d.S., comma 1 e 7, del 1992, non senza contestare l'impugnata decisione con la quale non era stata presa in considerazione la circostanza dell'avvenuta produzione in giudizio della documentazione comprovante che il veicolo, ancorchè non portata all'interno del veicolo all'atto del suo controllo, risultava essere assicurato con targa prova (OMISSIS).

2. Rileva il collegio che, in via pregiudiziale, occorre evidenziare che la Prefettura di Arezzo era costituita, quale appellante, nel giudizio di appello con la rappresentanza dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e che il ricorso per cassazione risulta essere stato notificato a detta Prefettura presso la stessa Avvocatura distrettuale e non invece presso l'Avvocatura generale dello Stato, come sarebbe stato ritualmente necessario nel presente giudizio di cassazione (cfr., ad es., Cass. n. 22079/2014 e Cass. SU n. 608/2015), ragion per cui dovrebbe procedersi ad ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso alla citata Avvocatura generale.

Tuttavia, ad avviso del collegio, poichè il ricorso risulta manifestamente infondato, si può prescindere da questa attività processuale rinnovatoria sulla scorta della valorizzazione del rispetto del principio generale della durata ragionevole del processo, che impone di definire con immediatezza il presente procedimento (cfr. Cass. SU n. 6826/2010, Cass. n. 15106/2013 e Cass. n. 11287/2018). Infatti, l'osservanza di questo, ormai, fondamentale principio impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, oltre che in un aggravio di spese, che, per l'appunto, comportano un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza implicare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.

3. Ciò premesso, il motivo formulato dalle parti ricorrenti è, per l'appunto, del tutto destituito di fondamento.

Infatti, alla stregua del principio univocamente affermato da questa Corte con la sentenza n. 19432/2010 (richiamata adeguatamente anche dal giudice di appello), deve affermarsi che, per evitare che si configurassero le violazioni in concreto ascritte ai ricorrenti e per le quali sono stati sanzionati, sarebbe stato necessario che il documento di autorizzazione e la relativa targa fossero portati a bordo del veicolo oggetto di accertamento, rimanendo irrilevante la circostanza che essi siano stati prodotti successivamente solo in giudizio.

Più puntualmente con il condivisibile precedente specifico appena indicato è stato statuito che, a norma del D.P.R. n. 474 del 2001, artt. 1 e 2, la circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata sia all'esposizione della targa relativa sia all'esistenza dell'autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa, precisandosi che tale autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere obbligatoriamente tenuta a bordo dello stesso. Pertanto, la mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta (art. 93 C.d.S., comma 7, del 1992) e sprovvisto della copertura assicurativa (art. 193 stesso C.d.S., comma 2), senza che si possa conferire alcun rilievo al fatto che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione, poichè il dettato normativo prevede un illecito formale, di pura condotta, avente una finalità non tanto di repressione, quanto di prevenzione; nè assume rilevanza che detti documenti siano acquisiti solo successivamente in sede giudiziale a seguito di opposizione da parte del soggetto nei cui confronti è stato elevato il verbale di contestazione con riguardo all'accertamento delle due suddette infrazioni.

In modo ancor più approfondito va sottolineato come dal combinato disposto del citato D.P.R. n. 474 del 2001, art. 1, comma 4 e art. 2, comma 1, emerge chiaramente che tanto l'autorizzazione quanto la targa ad essa relativa devono trovarsi a bordo del veicolo (e la seconda deve anche essere esposta) ed altrettanto evidente ne è la ratio che - con il prescrivere la limitazione della circolazione ad un solo veicolo, al quale durante la stessa riferire l'autorizzazione, così impedendo che in base alla medesima autorizzazione circolino contemporaneamente più veicoli - intende non solo regolare il regime dell'autorizzazione ma, soprattutto, coordinare questo con quello dell'assicurazione obbligatoria. Poichè, infatti, tale assicurazione è stipulata in correlazione con la singola autorizzazione alla circolazione in prova e con la relativa targa-prova, solo la presenza dell'una e dell'altra a bordo garantiscono la copertura assicurativa del veicolo durante l'uso, in quanto tale presenza esclude che, in virtù della medesima autorizzazione e della medesima assicurazione, che coprono l'utilizzazione di un solo veicolo per volta, possa contemporaneamente circolare altro veicolo. Di converso, la mancanza del documento di autorizzazione e della targa-prova a bordo del veicolo integra gli estremi degli illeciti di circolazione con veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione - non potendosi invocare l'autorizzazione in deroga per essere questa applicabile al solo veicolo a bordo del quale si trovi il relativo documento e successivamente al quale sia applicata la targa-prova - e privo della copertura assicurativa, non potendo quindi, a tal proposito, avere alcuna efficacia "sanante" la postuma produzione della relativa documentazione in sede giudiziale.

4. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere respinto, senza che si debba adottare alcuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione della parte intimata.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido fra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022.

 

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