Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 2, ordinanza n. 24088 del 3 agosto 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 24088 del 03/08/2022
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 218 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Sanzione accessoria della sospensione della patente - Termini del provvedimento - Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool ha natura penale e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 218 del C.d.S, va disposta dal Prefetto con ordinanza nel termine di quindici giorni dall'invio da parte dell'organo accertatore della patente ritirata e, circa i termini per la notifica del provvedimento, il legislatore non ha previsto un termine, essendosi limitato a stabilire che essa deve essere effettuata "immediatamente". Trova applicazione il principio generale della L. n. 241 del 1990 ove tutte le procedure amministrative devono compiersi nel termine di trenta giorni, nel conto dei quali vanno esclusi i giorni trascorsi per l'invio della patente al Prefetto, non computabili nella fase procedimentale di emissione del provvedimento di sospensione.


RITENUTO IN FATTO

CHE:

1. V. S. ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara di riforma di sentenza del locale giudice di pace di rigetto di opposizione a sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza.

2. La Prefettura di Ferrara - Ufficio Territoriale Del Governo è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., comma 4, e art. 380 bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con due motivi di ricorso si contesta la violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, e art. 204 C.d.S., e l'omessa pronuncia sulla violazione del termine per la sospensione da parte del prefetto.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.: I motivi sono manifestamente inammissibili.

La violazione contestata al ricorrente non ha natura amministrativa ma penale, sicché in tale sede si dovrà esaminare la legittimità del verbale di accertamento. Quanto alla violazione dell'art. 218 C.d.S., deve richiamarsi il seguente principio di diritto: In tema di violazioni del codice della strada, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 218, comma 2, va disposta dal Prefetto con ordinanza nel termine di quindici giorni dall'invio da parte dell'organo accertatore della patente ritirata, e, al fine di ritenere rispettato tale termine, non spiega alcuna rilevanza la circostanza che la notifica del provvedimento avvenga oltre venti giorni dopo il ritiro della stessa patente. Infatti, non avendo il legislatore previsto un termine per detta notifica, ma essendosi limitato a stabilire che essa deve essere effettuata "immediatamente", trova applicazione anche a tale fattispecie il principio generale, posto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, in base al quale tutte le procedure amministrative devono compiersi nel termine di trenta giorni, nel conto dei quali vanno esclusi i giorni trascorsi per l'invio della patente al Prefetto, non computabili nella fase procedimentale di emissione del provvedimento di sospensione. La mancata previsione di un termine perentorio, la cui inosservanza sia sanzionata a pena di nullità, per la notifica del provvedimento di sospensione non si pone in contrasto ne con l'art. 24 Cost., in quanto l'interessato può immediatamente proporre opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione e di ritiro della patente, chiedendone la sospensione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, u.c., ovvero può richiedere la riconsegna del documento di guida ove l'ordinanza prefettizia sia notificata oltre venti giorni dalla data del ritiro della patente (termine risultante dalla somma di quelli stabiliti nell'art. 218 C.d.S., comma 2), ne’ con l'art. 3 Cost., in quanto deve ritenersi non irragionevole la scelta del legislatore di stabilire un termine perentorio entro cui deve essere emesso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, e non anche un termine di notifica di tale provvedimento (Sez. 1, Sent. n. 10666 del 2006).

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore e rileva che l'inammissibilità del ricorso rende superfluo disporre la notifica del ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato essendo stata erroneamente effettuata all'avvocatura distrettuale (Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010).

4. Il ricorrente ha depositato memoria dalla cui lettura non emergono argomenti nuovi o ulteriori tali da modificare le conclusioni della proposta.

5. Il collegio intende ribadire il seguente principio di diritto: In tema di sanzioni amministrative, il principio secondo il quale, in materia di infrazioni al codice della strada, è consentita l'opposizione immediata in sede giurisdizionale avverso il processo verbale di accertamento, non può essere esteso anche a violazioni soggette a sanzione penale. Il presupposto della eccezionale opponibilità del verbale di infrazioni al codice della strada risiede nella sua potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo, ponendosi, per l'effetto, come atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza ingiunzione (così giustificando l'immediata opposizione in sede giurisdizionale), mentre, nel caso delle suddette violazioni (nella specie, guida in stato di ebbrezza), il medesimo verbale di accertamento - con il quale gli organi accertatori si limitano a constatare il fatto, ma non procedono a contestazione, essendo, invece, tenuti a farne rapporto all'autorità giudiziaria inquirente - è privo di tale, potenziale efficacia, e non è, pertanto, direttamente impugnabile in sede giurisdizionale. (Sez. 1, Sentenza n. 13207 del 20/06/2005, Rv. 583787 - 01).

Per il secondo motivo si richiama quanto evidenziato nella proposta, non essendovi alcuna omessa pronuncia sul motivo avente ad oggetto il mancato rispetto del termine del provvedimento prefettizio.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese non essendoci altre parti costituite oltre al ricorrente.

6. Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta - 2 Civile, il 21 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2022.

 

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