Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 2, ordinanza n. 19573 del 17 giugno 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 19573 del 17/06/2022
Circolazione Stradale - Art. 176 del Codice della Strada e art. 726 c.p. - Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali - Atti contrari alla pubblica decenza - Espletare i propri bisogni fisiologici sul guardrail posto a delimitazione della corsia di emergenza di un tratto dell'autostrada senza porre in atto le cautele possibili per evitare di essere visto da terzi, configura l'illecito di atti contrari alla pubblica decenza previsto dall'art. 726 c.p..


RITENUTO IN FATTO

1.1. Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dalla Prefettura di Pistoia, ha rigettato l'opposizione di M. M. L. avverso l'ordinanza ingiunzione emessa a seguito del verbale con il quale la polizia stradale, in data 4/7/2017, gli aveva contestato la violazione dell'art. 726 c.p..

1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che fosse documentalmente provato che l'opponente era stato sorpreso ad urinare in piedi sul guardrail posto a delimitazione della corsia di emergenza di un tratto dell'autostrada A11 e che tale atto, essendo contrario alla "pubblica decenza", integrava il fatto tipico previsto dalla norma sanzionatoria di cui all'art. 726 c.p., rimanendo, per contro, irrilevante che tale atto non era stato percepito da alcuno e che lo stesso non era risultato concretamente offensivo.

1.3. Nè, ha aggiunto il tribunale, sussiste l'esimente soggettiva, dedotta dal ricorrente in prime cure, della mancanza di colpa, essendo rimasto indimostrato il fatto che lo stesso non potesse soddisfare aliunde il proprio impellente bisogno e di aver usato tutte le cautele possibili per evitare di essere visto e/o di offendere la pubblica decenza "posto che per la presenza dei lavori in corso (secondo la stessa prospettazione dell'appellante) questi ha occupato la corsia preferenziale ed è comunque risultato ben visibile dalla pattuglia della Polizia che ha provveduto ad effettuare il verbale di contestazione".

1.4. M. M. L., con ricorso notificato il 14/9/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

1.5. Il Ministero dell'interno-Prefettura di Pistoia ha depositato "atto di costituzione".

1.6. Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 726 c.p. e l'omesso esame della mancanza di offensività in concreto della condotta, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'opponente fosse responsabile dell'illecito previsto dall'art. 726 c.p. sul rilievo che lo stesso era stato sorpreso ad urinare in piedi sul guardrail posto a delimitazione della corsia di emergenza di un tratto autostradale e che tale atto, essendo contrario alla "pubblica decenza", integrava il fatto tipico previsto dalla norma sanzionatoria di cui all'art. 726 c.p., rimanendo, per contro, irrilevante che tale atto non era stato percepito da alcuno e che lo stesso non era risultato concretamente offensivo, senza, tuttavia, considerare che, al contrario, la norma predetta, configurando un reato, poi depenalizzato, a pericolo concreto e non a pericolo astratto o presunto, impone al giudice di verificare, in concreto, se la condotta tenuta dall'opponente abbia, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo in cui è stato posto in essere l'atto, effettivamente arrecato una reale lesione al bene giuridico protetto, accertando, in particolare, se l'autore dell'atto aveva o meno adottato, in relazione al contesto di tempo e di luogo, le cautele necessarie per non essere percepito da terzi.

2.2. Il motivo è infondato. Il ricorrente, invero, non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato: la quale, in effetti, lungi dall'aver rigettato l'opposizione proposta sul mero rilievo che l'istante era stato sorpreso ad urinare in piedi sul guardrail posto a delimitazione della corsia di emergenza di un tratto dell'autostrada A11, ha, in sostanza, ritenuto che non era stato dimostrato in giudizio il fatto che lo stesso avesse usato tutte le cautele possibili per evitare di essere visto da terzi, essendo, per contro, emerso che, "per la presenza dei lavori in corso (secondo la stessa prospettazione dell'appellante)", questi aveva "occupato la corsia preferenziale" ed era comunque "risultato ben visibile dalla pattuglia della Polizia che ha provveduto ad effettuare il verbale di contestazione".

2.3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 726 c.p. e dell'art. 176 C.d.S., comma 1, lett. d), in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'opponente fosse responsabile dell'illecito previsto dall'art. 726 c.p. senza, tuttavia, considerare la sussistenza della scriminante costituita dallo stato di necessità, il quale consente la sosta nella corsia d'emergenza in caso di malessere del guidatore o del passeggero, come la necessità impellente della minzione.

2.4. Il motivo è inammissibile. Secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018), infatti, qualora una determinata questione giuridica che, come quella prospettata nel mezzo in esame, implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione d'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere (rimasto, nella specie, del tutto inadempiuto) non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, riproducendo in ricorso (e non certo nella memoria successivamente depositata che, di per sé, non è idonea a sanare il conseguente difetto di specificità del motivo: cfr. Cass. n. 21379 del 2005; Cass. n. 7260 del 2005; Cass. n. 13483 del 2000) il relativo testo nella misura a tal fine necessaria, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

3. Il ricorso (escluso ogni rilievo, in difetto di censure sulla misura della sanzione inflitta, alla sentenza n. 95 del 2022, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 726 c.p. limitatamente alla misura edittale della sanzione amministrativa ivi prevista, e cioè nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria "da Euro 5.000 a Euro 10.000" anziché "da Euro 51 a Euro 309") dev'essere, quindi, rigettato.

4. Nulla per le spese di lite in difetto di una reale attività difensiva della parte resistente.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 25 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2022.

 

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