Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 14140 del 8 aprile 2015

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 14140 del 08/04/2015
Circolazione Stradale - Art. 116 del Codice della Strada - Guida senza patente - Titolo abilitativo conseguito all'estero - Elemento costitutivo - Onere della dimostrazione - In caso di mancanza del documento originale della patente di guida e di indicazioni relative agli estremi e alle caratteristiche del presunto documento abilitativo, dalle quali poter evincere la rilevanza del predetto titolo ai fini dell'esclusione del reato, nessuna indagine a carattere meramente esplorativo compete all'autorità giudiziaria, gravando sul ricorrente l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo conseguito all'estero.


RITENUTO IN FATTO

1. (Soggetto 1), a seguito di rito abbreviato, era ritenuto responsabile dal Tribunale di (Omissis) del reato di cui all'art. 116 C.d.S., comma 13, perché circolava alla guida di un autocarro senza aver conseguito la patente di guida.

All'udienza del (Omissis) marzo 2013 l'imputato aveva formulato istanza di rito abbreviato subordinato a produzione documentale, producendo modulo di patente apparentemente rilasciato all'imputato dal Canada, paese di residenza della famiglia.

Era disposta, quindi, un'integrazione istruttoria con accertamento peritale volto a verificare l'autenticità del documento prodotto in atti, cui era stata subordinata la scelta del rito. A seguito di indagine peritale il giudicante aveva rilevato che il documento esibito dall'imputato era riconducibile a quei documenti non ufficiali che possono essere acquistati sul web, rilasciati da varie associazioni private, privi di alcun valore legale e assolutamente non abilitativi alla guida, in quanto non sostitutivi della patente nazionale, nè del permesso internazionale di guida, anche se per forma e veste grafica suscettibili di essere associati a un permesso internazionale di guida del tipo previsto dalle convenzioni sulla circolazione stradale.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato.

Deduce, con unico motivo, che il giudizio di primo grado ha sofferto del vulnus della mancanza in atti di quella che doveva ritenersi la sola e autentica patente di guida, vulnus dovuto al Comando dei Vigili che optava per inviare il documento all'Ambasciata dello Srl Lanka.

Osserva che le conseguenze del vulnus erano state rilevanti perché il perito aveva condotto l'esame su un libretto di spiegazioni e sulla fotocopia offerta dalla difesa della tessera plastificata costituente la patente. Rileva che alla luce della circolare del Ministero dei Trasporti n. 31 del 28/5/1999, poteva essere sanzionato solo il mancato adempimento della conversione della patente, ma che a tale procedura si frapponevano gli ostacoli relativi al premesso di soggiorno ancora in discussione davanti alla Commissione Centrale, si che l'abilitazione alla guida derivava al ricorrente dal documento del suo paese, cui il documento della relativa traslazione internazionale costitutiva solo un'aggiunta.

Con memoria difensiva il ricorrente chiede che la censura sia riqualificata ex art. 606 c.p.p., lett. a) ed e), per la sequenza delle violazioni di legge poste in essere nella fase peritale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Ed invero, posto che è incontroversa la mancanza del documento originale della patente di guida, non risulta che le censure svolte siano corredate, neppure in sede di legittimità, da indicazioni relative agli estremi e alle caratteristiche del presunto documento abilitativo, dalle quali poter evincere la rilevanza del predetto titolo ai fini dell'esclusione del reato: a fronte della carenza totale di allegazione nessuna indagine a carattere meramente esplorativo competeva all'autorità giudiziaria, gravando sul ricorrente l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo conseguito all'estero. Spetta, infatti, all'organo dell'accusa, nell'ambito di un procedimento per guida senza patente, accertare se il conducente, cittadino straniero, abbia o meno conseguito la patente di guida nel paese di origine: l'elemento costitutivo del reato di cui all'art. 116 c.d.s., comma 13, infatti, consiste nel porsi alla guida del veicolo senza aver conseguito la patente e rispetto a tali elementi l'accusa è gravata del relativo onere probatorio. L'indicazione relativa all'eventuale conseguimento del titolo abilitativo in corso di validità nello Stato d'origine dell'agente rientra, invece, per il cittadino straniero che si sia posto alla guida di un veicolo in Italia senza conseguire il titolo abilitativo nazionale, tra gli oneri conseguenti all'esercizio di tale attività (in tal senso Cass., sez. 4^, n. 47294 dell'8/11/2012, rv. 253924).

2. Nessuna rilevanza assumono, inoltre, le doglianze relative alle asserite e non meglio specificate violazioni di legge verificatesi nella gestione della fase peritale.

I rilievi, infatti, oltre a essere estremamente generici, in violazione del combinato disposto ex artt. 581 e 591 c.p.p., risultano, altresì, irritualmente proposti in sede di memorie illustrative.

3. Per tutte le ragioni indicate il ricorso va rigettato.

Ne consegue per il ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2015.

 

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