Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 6777 del 12 febbraio 2014

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6777 del 12/02/2014
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Accertamento strumentale - Visualizzazione messaggi di esercizio - Durante l'effettuazione delle prove con l'etilometro, è prevista la ripetizione del test se il campione d'aria non è quello prescritto, come nel caso di flusso insufficiente o durata di espirazione troppo breve, dovuti alle condizioni di momentanea inabilità del soggetto ovvero anche ad un consapevole tentativo dello stesso di eludere l'accertamento, mentre, negli casi in cui viene segnalato "zero test corretto" accompagnato, o meno, dall'ulteriore indicazione "volume insufficiente" il test deve, secondo essere ritenuto pienamente valido.


RITENUTO IN FATTO

1 - Con sentenza del 29 marzo 2012, il Tribunale di Udine ha assolto (Soggetto 1), imputato del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico rilevato pari a 1,10 e 0,85 g/1 nelle due prove), perché il fatto non sussiste.

Nel corso del dibattimento, il giudice di primo grado accertava, attraverso le dichiarazioni rese dall'assistente di polizia S., che il (Soggetto 1), che aveva palesato alito vinoso, non era riuscito a soffiare fino in fondo nel boccaglio dell'etilometro, sicché lo strumento aveva riportato la dicitura "volume insufficiente", avendo comunque provveduto a rilevare il tasso alcolemico.

Il tribunale, successivamente, preso atto delle considerazioni svolte dal consulente tecnico dell'imputato, specialista in medicina del lavoro, disponeva perizia collegiale perché fossero valutati gli aspetti tossicologici e strumentali oggetto di discussione e quelli concernenti la tipologia del respiro, con riferimento alle caratteristiche dello strumento utilizzato per la misurazione.

I periti rilevavano, anzitutto, eccessiva discordanza del tasso alcolemico segnalato nelle due misurazioni, la seconda delle quali aveva registrato un calo di concentrazione da dieci a venti volte superiore ai dati medi di eliminazione dell'etanolo. Discordanza che, a giudizio degli stessi periti, avrebbe potuto spiegarsi con l'effetto campanile proprio della "curva di Widmark", che presenta picchi positivi e negativi, ovvero con un momentaneo cattivo funzionamento dell'etilometro, poiché solo un volume sufficiente (di almeno 1,5 litri di aria insufflata) consente una corretta misurazione. Segnalavano, altresì, che le istruzioni che corredavano lo strumento, tradotte in lingua italiana, consentivano l'accettazione della misurazione anche in presenza della indicazione "volume insufficiente", mentre nelle istruzioni in lingua inglese e tedesca era indicata, per tale eventualità, l'obbligatoria ripetizione del test. Sostenevano, infine, i periti che l'ipotesi di sovrastima dovuta all'assorbimento di alcol nei tessuti delle alte vie respiratorie potesse costituire una ragionevole spiegazione dei valori riscontrati.

In esito al dibattimento, il tribunale, valorizzando il dato fornito dalla rilevazione dell'etilometro circa il "volume insufficiente" dell'aria soffiata, nonché il giudizio di inattendibilità, espresso dal produttore dell'apparecchio, del dato in tal guisa acquisito, ha escluso la validità dell'accertamento eseguito ed ha assolto l'imputato.

2 - Con sentenza dell'8 aprile 2013, la Corte d'Appello di Trieste, su impugnazione proposta dal procuratore generale preso la medesima corte, ha ritenuto l'imputato colpevole del reato contestato e lo ha condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di due mesi di arresto e 600,00 Euro di ammenda, con sospensione della patente di guida per sei mesi.

La corte territoriale ha opposto, alla decisione del primo giudice, considerazioni e valutazioni del tutto differenti con riguardo all'attendibilità del test nonché agli accertamenti tecnici disposti dal primo giudice, ed è quindi pervenuta a diverse conclusioni.

3 - Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato che, dopo un'attenta ricostruzione dei fatti, deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione della sentenza impugnata, con riguardo:

a) alla mancata declaratoria d'inammissibilità dell'appello proposto dal PG, nel quale sarebbero assenti tutte le indicazioni richieste dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a);

b) all'affermazione di responsabilità dell'imputato malgrado la sussistenza di ragioni, emerse nel corso del dibattimento, per ritenere l'inattendibilità degli esiti dell'alcoltest;

c) al rilievo attribuito dai giudici del merito ai risultati dell'alcoltest malgrado la discordanza dei risultati e la loro inattendibilità, accertata dal consulente dell'imputato e dagli stessi periti;

d) all'affermazione di responsabilità malgrado l'indicazione di "volume insufficiente" fornita dall'etilometro, indicativa dell'insufficienza dell'espirato ai fini di una corretta misurazione del tasso alcolemico, di talché il test andava ripetuto, secondo le indicazioni fornite dal produttore dell'apparecchio misuratore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 - Il ricorso è infondato, inesistenti essendo i vizi dedotti dall'imputato.

1 A - Manifestamente infondato è il primo dei motivi proposti.

Giustamente il giudice del gravame non ha dato alcun rilievo alle osservazioni svolte dall'imputato in punto di asserita inammissibilità dell'appello del procuratore generale territoriale che, in tutta evidenza, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno ricorrente, secondo quanto emerge dal documento allegato allo stesso ricorso, ha, non solo chiaramente indicato il provvedimento avverso il quale aveva interposto appello, ma anche le ragioni dell'impugnazione. Il PG ha invero proposto legittime ed articolate censure alla sentenza di primo grado, le cui errate valutazioni e conclusioni - tali dallo stesso legittimamente ritenute- ha chiaramente richiamato, sia pure in termini sintetici, ed essenziali, come è giusto ed è sempre bene che avvenga, da parte di chi impugna decisioni non condivise, nell'esposizione dei motivi di doglianza.

1 B - Ugualmente infondati sono gli altri motivi di ricorso, unitariamente esaminabili, essendo tutti relativi al tema della responsabilità dell'imputato.

Osserva a tale proposito la Corte che, in realtà, il giudice del gravame, dopo approfondito esame degli elementi probatori acquisiti e delle considerazioni svolte dal primo giudice a sostegno della sentenza assolutoria, ha legittimamente ritenuto, nel rispetto delle norme di riferimento e in adesione ai principi affermati da questa Corte, che vi fosse in atti la prova della responsabilità dell'imputato, seguendo un percorso argomentativo, certamente esauriente e coerente sotto il profilo logico, che non giustifica nessuna delle censure dedotte.

In sostanza, la corte territoriale ha osservato che dall'istruttoria dibattimentale è emerso:

- che l'imputato presentava alito vinoso, donde la corretta decisione degli agenti di effettuare il test etilometrico con l'apparecchio in dotazione;

- che l'esame aveva dato esito positivo, nel senso che le due prove avevano fornito valori chiaramente superiori ai limiti consentiti (1.10 g/1 la prima, 0.85 g/1 la seconda), - che tale esito costituiva prova della sussistenza dello stato di alterazione alcolica dell'imputato, i cui sintomi avevano già rilevato gli agenti, e che era onere dello stesso fornire prova contraria all'accertamento, dimostrando vizi o errori di strumentazione o di metodologia di esecuzione;

- che l'accertamento era stato eseguito regolarmente e che non erano emersi elementi dai quali dedurre il cattivo funzionamento dell'etilometro, regolarmente omologato e sottoposto a revisione;

- che lo scarto di valori tra le due prove non giustificava alcuna delle obiezioni svolte, anche perché gli stessi periti avevano fatto riferimento alla possibilità, ritenuta fisiologica, di picchi ricollegabili all'effetto campanile della "curva di Widmark";

circostanza giustamente ritenuta significativa, nel senso che essa già di per se’ escludeva che i differenti rilevamenti potessero essere considerati indicativi del mal funzionamento dell'apparecchio;

- che la traduzione in inglese e in tedesco del manuale di istruzioni che accompagnava l'etilometro non segnalava alcuna differenza rispetto alla traduzione italiana, atteso che anche le istruzioni in lingua italiana prevedono la ripetizione del test se il campione d'aria non è quello prescritto (ad esempio, per flusso insufficiente e per durata di espirazione troppo breve, dovuti alle condizioni di momentanea inabilità del soggetto ovvero anche ad un consapevole tentativo dello stesso di eludere l'accertamento), mentre negli altri casi, in cui viene segnalato "zero test corretto" accompagnato, o no, dall'ulteriore indicazione "volume insufficiente" (come avvenuto nel caso di specie) il test deve, secondo il manuale di istruzioni, essere ritenuto pienamente valido;

- che il tema in questione non poteva, in ogni caso, essere regolato dai libretti di istruzione, essendo disciplinato dal D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379 e dal D.M. 22 maggio 1990, n. 196, che indicano le modalità di assunzione delle prove e le caratteristiche che devono avere gli apparecchi utilizzati ed omologati, nel caso di specie pienamente rispettate.

Argomenti e considerazioni che, per la loro evidente fondatezza e coerenza, non lasciano spazi alle proposte censure - che per talune parti tendono essenzialmente a proporre una diversa lettura degli elementi di prova utilizzati dai giudici del gravame- e che pienamente giustificano l'affermazione di responsabilità dell'imputato.

2 - Il ricorso deve essere, in definitiva, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014.

 

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