GIURISPRUDENZA
CODICE DELLA STRADA
Anno 2005
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Sentenze Corte di Cassazione Penale
.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 12239 del 30/03/2005
Circolazione Stradale - Artt. 140 e 157 del Codice della Strada - Arresto, fermata e sosta dei veicoli - Apertura portiere - Sinistro stradale - Pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada - Responsabilità - L'apertura dello sportello di un veicolo, del lato che prospetta verso il centro della strada, è una manovra, che costituisce pericolo ed intralcio per la circolazione e va pertanto effettuata con ogni più opportuna cautela e senza costringere gli altri utenti della strada a manovra di emergenza.
Sentenze Corte di Cassazione Civile
.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 16745 del 09/08/2005
Circolazione Stradale - Artt. 195, 196 e 202 del Codice della Strada - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie - Principio di solidarietà - L'azione di regresso di cui all'art. 196 c.d.s. riconosciuta al proprietario del veicolo, solidalmente responsabile con l'autore delle infrazioni al codice della strada punibili con sanzione amministrativa, non trova fondamento in una responsabilità contrattuale od extracontrattuale, ma nella surrogazione legale del proprietario nel diritto al pagamento di una somma nei confronti di colui verso il quale la sanzione è diretta e che ha dovuto corrispondere non per una sua condotta illecita, ma per il mero fatto di non avere provato che la circolazione del veicolo era avvenuta contro la sua volontà.
.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 16515 del 05/08/2005
Circolazione Stradale - Artt. 7 e 143 del Codice della Strada - Posizione dei veicoli sulla carreggiata - Strada a senso unico di marcia - Circolazione contromano - L'art. 143 c.d.s. non da una definizione di circolazione contromano, ma la finalità della norma è improntata nel punire l'intralcio ed il pericolo per la sicurezza della circolazione in relazione alla presenza di veicoli che sopraggiungono in senso contrario; e tale ratio vale indiscutibilmente sia per l'ipotesi che il trasgressore circoli su una strada a doppio senso che, in particolar modo, per ipotesi in cui circoli su una strada a senso unico. E non vi è ragione di punire la prima condotta in maniera più lieve rispetto alla seconda che, altrimenti, sarebbe più blandamente sanzionata per la sola inosservanza del segnale verticale di divieto.