Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione terza, ordinanza n. 12332 del 5 novembre 1999

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 12332 del 05/11/1999
Circolazione Stradale - Art. 80 del Codice della Strada - Revisione - Termini di fissazione dei tempi - La disposizione normativa demanda alla decretazione del ministro dei trasporti la fissazione dei criteri, dei tempi e delle modalità della revisione generale e parziale delle varie categorie dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore; dette scansioni temporali rappresentano, dunque, il limite massimo, non superabile, dei tempi entro i quali devono essere sottoposti i veicoli a revisione, salva la facoltà di stabilire tempi più brevi.


FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 87/97 il pretore di (Omissis) (sezione distaccata di (Omissis)) ha annullato su ricorso della S.r.l. (Soggetto 1) il processo verbale (n. (Omissis) del 22 febbraio 1997) di violazione dell'art. 80 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), col quale la polizia municipale di (Omissis) aveva contestato la circolazione di veicolo (autocarro modello (Omissis), coinvolto in un incidente) "non sottoposto a revisione alla scadenza prevista dal cod. strad. - prima immatricolazione 1990, ultima revisione 1995", ed ha disposto la restituzione alla società ricorrente e proprietaria del veicolo del libretto di circolazione ritirato dai vigili urbani.

Ha ritenuto il pretore che, essendo stato il [...]veicolo immatricolato il 23 febbraio 1990 e sottoposto a revisione il 23 maggio 1995, alla data del 2 febbraio 1997 non erano ancora trascorsi due anni dalla revisione, sicché non risultava violato l'art. 80 (terzo comma) del cod. strad., il quale stabilisce che la prima revisione deve avvenire entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il comune di (Omissis) sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso la S.r.l. (Soggetto 1).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Viene denunciata violazione del decreto ministeriale 5 maggio 1995, n. 270, nullità della sentenza, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria.

Si duole il ricorrente che il pretore, ritenendo che il veicolo era in regola in riferimento alle disposizioni di cui al decreto citato in quanto "la norma è diretta ad accertare l'efficienza meccanica di un mezzo per il lasso di tempo di due anni successivi", aveva prescisso dalle disposizioni di cui all'art. 1 del D.M. 22 novembre 1995 e all'art. 2 del D.M. 13 gennaio 1997, n. 20.

Per i veicoli come quello di specie (autocarro con targa recante un numero pari) la prima disposizione aveva stabilito che essi fossero sottoposti a revisione generale nel 1996, "anche se sottoposti a revisione nell'anno 1995 o precedenti" e la seconda che i mezzi fossero sottoposti a revisione a partire dal quarto anno successivo a quello della prima immatricolazione se non già fatti oggetto di visita e prova "nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione".

Alla luce di tali disposizioni il veicolo avrebbe dovuto essere sottoposto a revisione entro il 30 settembre 1986, come il comune aveva inutilmente chiarito.

2) Obietta la controricorrente società (Soggetto 1) che il suo comportamento fu certamente conforme alle disposizioni di cui al D.M. 13 gennaio 1997, n. 20 e "che il D.M. 13 gennaio 1997, n. 20, all'art. 5 espressamente abroga il D.M. 5 maggio 1995, n. 270 il cui art. 2 è espressamente richiamato dall'art. 1 del D.M. 22 novembre 1995 disposizione quest'ultima che, pertanto, deve ritenersi anch'essa conseguentemente abrogata".

3) Il ricorso è fondato.

Va preliminarmente rilevato:

a) che non viene sotto alcun profilo in considerazione la conformità del comportamento della società proprietaria del veicolo alle disposizioni di cui al D.M. 13 gennaio 1997, n. 20 (pubblicato in G.U. 12 febbraio 1997, n. 35);

b) che l'abrogazione del D.M. 5 maggio 1995, n. 270, ex art. 5, del D.M. n. 20 del 1997 è irrilevante, sia perché il primo decreto ha conservato la sua efficacia durante l'epoca della sua vigenza, fino alla nuova disciplina della revisione generale periodica dettata con il decreto abrogante;

c) che la violazione ascritta alla S.r.l. (Soggetto 1) è direttamente correlata alle previsioni di cui al D.M. 22 novembre 1995 (pubblicato in G.U. 12 dicembre 1995, n. 289) il quale ha stabilito, all'art. 1, che i veicoli del tipo di quello di specie fossero sottoposti a revisione "anche se sottoposti a revisione nell'anno 1995 o precedenti" e, all'art. 2, che le operazioni di revisione fossero effettuate "entro il 30 settembre 1996 per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 7, 8 o 9" (8, nel caso di specie).

L'errore di diritto in cui è incorso il pretore è stato quello di presupporre che la norma di cui all'art. 80, terzo comma, del codice della strada sia una norma direttamente precettiva per i privati e che essa stessa costituisca il modello di comportamento alla cui violazione il quattordicesimo comma dello stesso articolo collega la sanzione amministrativa. Sicché - è questo in sostanza il fulcro della motivazione della gravata sentenza - una volta effettuata la prima revisione (nell'anno 1995, nel caso di specie) prima dei successivi due anni contemplati dal terzo comma non dovrebbe comunque farsene una seconda.

Sennonché, il primo comma dello stesso art. 80 demanda alla decretazione del ministro dei trasporti la fissazione dei criteri, dei tempi e delle modalità della revisione generale e parziale delle varie categorie dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ed il secondo comma stabilisce che "le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore". Al "rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia" fa del resto riferimento lo stesso terzo comma dell'art. 80.

Le scansioni temporali di cui al predetto terzo comma dell'art. 80 rappresentano, dunque, il limite massimo, non superabile, dei tempi entro i quali devono controllarsi, in sede di revisione, le emanazioni inquinanti ed i dispositivi di sicurezza delle categorie di veicoli dallo stesso comma contemplate, salva la facoltà del Ministro dei trasporti, cui la norma è immediatamente rivolta, di stabilire tempi più brevi in sincronia con le direttive comunitarie.

4) La sentenza va dunque cassata con rinvio al Tribunale di (Omissis) (considerato che "medio tempore", in forza della legge 16 giugno 1998, n. 188, è divenuto efficace il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sull'istituzione del giudice unico di primo grado), cui è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, affinché decida sull'opposizione nel rispetto dell'enunciato principio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di (Omissis) quale giudice unico di primo grado.

Così deciso in Roma il 6 luglio 1999.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 5 NOVEMBRE 1999.

 

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