GIURISPRUDENZA
CODICE DELLA STRADA
Anno 1998
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Sentenze Corte Costituzionale
.Corte Costituzionale, sentenza numero 276 del 17/07/1998
Circolazione Stradale - Art. 218 del Codice della Strada - Sanzione accessoria della sospensione della patente di guida - Termine per l'adozione del provvedimento da parte del prefetto e della sua notifica - In relazione alle opportunità difensive concesse al soggetto punito con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, l'art. 218 comma 2 del C.d.S. dispone che l'agente accertatore proceda al ritiro della patente stessa ed al suo invio alla prefettura del luogo della commessa violazione, stabilendo il termine perentorio di quindici giorni entro cui il prefetto deve emettere il provvedimento di sospensione della patente oltre il quale il titolare può ottenerne la restituzione, ma non anche un preciso termine entro cui il provvedimento stesso va notificato.
Sentenze Corte di Cassazione Penale
Sentenze Corte di Cassazione Civile