Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione prima, sentenza n. 11971 del 4 novembre 1992

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 11971 del 04/11/1992
Circolazione Stradale - Artt. 10, 61 e 62 del Codice della Strada - Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità - Autorizzazione alla circolazione - La specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dell'ente proprietario della strada per il transito lungo un determinato percorso di trasporto in condizioni di eccezionalità, va riferita al trasporto e non al veicolo, e tale motivo esige la determinazione del relativo percorso.


FATTI DI CAUSA

Con autonomi ricorsi al pretore di Torino la società "(Soggetto 1)" proponeva opposizione avverso sei ordinanze-ingiunzioni emesse dal prefetto di (Omissis) nei confronti della detta società per la violazione dell'art. 32, ultimo comma, cod. strad., consistente nella circolazione con veicoli che superavano i limiti di lunghezza stabilito dallo stesso articolo.

La prefettura si costituiva a mezzo di un proprio funzionario. Riuniti i sei ricorsi, il pretore adito, con la sentenza depositata il 21 marzo 1988, rigettava le opposizioni. Il pretore premetteva che, nel periodo compreso tra il giugno e il dicembre 1982, alcuni autotreni della società opponente erano stati trovati con carichi di lunghezza superiore di cm. 60 al limite massimo di m. 18 consentito dall'art. 32 cod. strad.. Tale eccedenza rendeva i singoli trasporti eccezionali, a norma dell'art. 10 cod. strad., onde occorreva per essi la specifica autorizzazione prevista da quest'ultima disposizione. Il pretore riteneva perciò illegittimo il decreto ministeriale 23 gennaio 1984 (modificato dal successivo decreto 14 dicembre 1984), secondo cui tale autorizzazione non era necessaria in particolare ipotesi in cui la lunghezza eccedeva i 18 metri.

Il pretore, infine, affermava che la certificazione dell'ANAS prodotta dalla società opponente non costituiva prova delle autorizzazioni prescritte dall'art. 10 cod. strad., riferendosi essa ai veicoli e non ai singoli trasporti.

Avverso la sentenza del pretore di Torino la società (Soggetto 1) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. La prefettura di (Omissis) non ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso la società (Soggetto 1) deduce la violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.. La parte ricorrente osserva che sono irrilevanti i decreti ministeriali del 1984 disapplicati dal pretore, perché emanati successivamente all'epoca dei fatti (che risalgono al 1982). I trasporti per i quali sono state applicate le sanzioni amministrative hanno riguardato, ciascuno, una macchina agricola che sporgeva un poco dalla sagoma del rimorchio dell'autotreno.

Trattandosi di cose indivisibili trasportate su veicoli regolarmente omologati, si è avuta una ipotesi di trasporto eccezionale a norma dell'art. 10, primo comma, n. 1, del cod. strad., trasporto che poteva avvenire purché fosse stato autorizzato dell'ente proprietario della strada (A.N.A.S.); e tale autorizzazione nella specie sussisteva, come risulta dal certificato prodotto in giudizio dalla società ricorrente.

Con il secondo motivo la società (Soggetto 1) deduce la omessa e insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che il pretore ha erroneamente ritenuto irrilevante il detto certificato dell'A.N.A.S.

2. I due motivi del ricorso sono strettamente connessi e vanno perciò esaminati congiuntamente.

Esatta è la premessa giuridica del ricorso. Poiché i trasporti sono avvenuti tra il giugno e il dicembre 1982, sono irrilevanti i D.M. del 23 gennaio e del 24 dicembre 1984, che il pretore ha ritenuto illegittimi con accertamento che va considerato ininfluente rispetto alla decisione della causa.

Va condivisa perciò l'affermazione della parte ricorrente che ai fatti è applicabile l'art. 10 del cod. strad. (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38). Il primo comma di tale articolo dispone che "Sono considerati trasporti eccezionali e sono soggetti a speciali autorizzazioni: 1) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti dimensionali stabiliti dall'art. 32".

La società ricorrente non contesta che, per tutti i trasporti ai quali si riferiscono le sei ordinanze-ingiunzioni impugnate, vi fosse bisogno della "speciale autorizzazione" prevista dalla disposizione normativa qui trascritta. La censura dei due motivi del ricorso si indirizza, pertanto, esclusivamente nei confronti della valutazione del pretore sulla inidoneità del certificato A.N.A.S. prodotto dalla società (Soggetto 1) a provare la autorizzazione prevista dalla legge.

Non forma oggetto di discussione, invece, la applicazione della sanzione (più lieve) comminata dall'art. 32, settimo comma, anziché di quella (più grave) prevista dall'art. 10, dodicesimo comma, del cod. strad.

3. La censura relativa alla ritenuta insussistenza della autorizzazione è infondata.

Il citato art. 10, nel quinto comma, prevede che i trasporti eccezionali "sono soggetti a specifica autorizzazione". Non contrasta con siffatta disposizione la valutazione del pretore che ha ritenuta non specifica la autorizzazione risultante da una dichiarazione del Capo compartimento A.N.A.S. ove - come riferisce la società ricorrente - si afferma che la società (Soggetto 1) ha ottenuto per gli anni 1981-1982 regolari autorizzazioni di transito per determinati automezzi.

Come ha rilevato il pretore, il certificato si riferisce esclusivamente ai veicoli, mentre la legge prevede l'autorizzazione "specifica" riferita al trasporto eccezionale, il che implica la determinazione del percorso che il trasporto può effettuare.

4. In conclusione il ricorso, essendo infondato, va respinto.

Poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva, manca il presupposto per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma il 31 gennaio 1992.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 NOVEMBRE 1992.

 

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