FOCUS
Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
NUOVO CODICE DELLA STRADA: IL VIA LIBERA ANNUNCIATO DAL MIT E LE REGOLE CHE RESTANO DA VERIFICARE
17 ottobre 2026
Il passaggio del 13 ottobre: che cosa sappiamo
Il 13 ottobre 2026 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato il passaggio del nuovo Codice della strada in Consiglio dei ministri. La prima nota descrive l’arrivo del testo al Governo; la successiva riferisce l’approvazione e illustra le principali novità. È un avanzamento istituzionale rilevante, ma la comunicazione ministeriale non permette, da sola, di identificare il testo normativo definitivo, le disposizioni transitorie e la data dalla quale saranno applicabili i nuovi obblighi. Il presente approfondimento ricostruisce quanto verificato al 14 ottobre 2026.
Occorre mantenere distinte quattro situazioni: una proposta ancora in elaborazione, uno schema approvato nel procedimento di delegazione, un decreto pubblicato ma non ancora efficace e una disposizione già applicabile. Confonderle può indurre il cittadino a ritenere consentito un comportamento tuttora vietato oppure l’operatore ad anticipare una disciplina futura. Per questo non è corretto trasformare il titolo di un comunicato sull’approvazione in una notizia sull’immediata entrata in vigore.
Dalla riforma del 2024 alla revisione organica
La legge 25 novembre 2024, n. 177, efficace dal 14 dicembre 2024, ha affiancato alle modifiche puntuali una delega per il riordino della disciplina della motorizzazione e della circolazione. L’articolo 35 costituisce la base del percorso. Nell’estate 2026 il MIT ha aperto il confronto con operatori e associazioni: la consultazione prepara le scelte, ma non produce norme.
La legge 23 settembre 2026, n. 171, pubblicata il 1° ottobre ed efficace dal 2 ottobre, ha portato da dodici a ventidue mesi il termine della delega, consentendo espressamente anche un nuovo codice. Il termine ordinario, calcolato dall’efficacia della legge del 2024, conduce al 14 ottobre 2026. Il meccanismo di proroga di centocinquanta giorni dipende però dalla collocazione del termine per il parere parlamentare: non consente di indicare automaticamente una data di entrata in vigore della riforma.
I passaggi previsti dalla delega
Il procedimento prevede i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, con termine di trenta giorni, e successivamente quelli delle Commissioni parlamentari, con termine di novanta giorni dalla trasmissione. Alle Camere deve accompagnare lo schema un confronto fra norme vigenti e modifiche. Se il Governo non segue il parere parlamentare, è prevista una nuova trasmissione motivata, con venti giorni per le osservazioni. La partecipazione delle Camere avviene dunque mediante pareri sul decreto delegato, non mediante l’approvazione di una nuova legge articolo per articolo.
Questa è la procedura stabilita dalla legge, non la certificazione che ogni passaggio sia già avvenuto. La qualificazione dell’approvazione governativa e l’effettivo avanzamento degli adempimenti richiedono il confronto con gli atti ufficiali del procedimento. Nel materiale consultato non è stato acquisito l’articolato completo approvato: non vengono perciò attribuiti numeri ai futuri articoli né presentate come definitive le singole formulazioni.
Sanzioni, assicurazione e tutela degli utenti
Le sintesi ministeriali annunciano una rimodulazione delle multe, misure più incisive contro la circolazione senza assicurazione e contro la guida di autobus o mezzi per studenti senza i requisiti richiesti. Richiamano anche il recupero delle somme dovute dagli utenti stranieri e la semplificazione del riconoscimento del Contrassegno unificato disabili europeo.
Sono inoltre prospettati tempi più brevi per determinate notificazioni, verifiche telematiche dei documenti, nuove regole per cicli a propulsione e monopattini, nonché per i motociclisti nelle congestioni autostradali. Sono contenuti annunciati, dei quali occorre verificare destinatari, condizioni ed eccezioni nell’articolato. Una misura riferita a una particolare categoria non deve essere estesa a tutte le biciclette, a ogni accertamento o a qualsiasi situazione di traffico.
Le questioni operative che il testo dovrà risolvere
Sul piano redazionale e operativo, il controllo dovrà andare oltre il confronto degli importi. Una riduzione della sanzione pecuniaria non chiarisce automaticamente il pagamento in misura ridotta, la decurtazione dei punti, la reiterazione o le conseguenze accessorie. Il prontuario dovrà mostrare separatamente questi elementi. Anche la decorrenza sarà essenziale: servirà capire quali disposizioni riguardino soltanto fatti successivi e come siano regolati i procedimenti pendenti.
Il riferimento a un divieto di circolazione a tempo indeterminato per i veicoli non assicurati impone, come quesiti da verificare, l’individuazione dell’autorità competente, delle condizioni di cessazione e dei rapporti con custodia e restituzione del mezzo. Non è possibile ricavare dal solo annuncio se si tratti di una misura autonoma, di una modifica delle procedure esistenti o di un diverso presupposto per la riammessione alla circolazione.
Per notifiche e documenti digitali, il problema sarà garantire certezza oltre che rapidità. Occorrerà verificare il momento iniziale dei termini, i casi ai quali si applicano, le informazioni disponibili agli organi accertatori e le soluzioni in caso di dati discordanti o indisponibilità dei sistemi. La riduzione degli adempimenti per l’utente sarà utile se accompagnata da regole che consentano controlli affidabili.
Anche il CUDE richiede un coordinamento fra diritti dell’interessato, accessibilità delle informazioni e procedure degli enti. Una piattaforma nazionale può ridurre disallineamenti fra Comuni; l’efficacia pratica dipenderà però dall’aggiornamento dei dati e dalla gestione degli errori. Queste considerazioni costituiscono valutazioni redazionali sui problemi da risolvere, non requisiti già ricavati dal nuovo testo.
Che cosa fare oggi nei controlli su strada
Per gli organi di polizia stradale il comunicato non costituisce una fonte che autorizzi nuove contestazioni o permetta di anticipare importi, termini e misure. Nel singolo accertamento occorre identificare la disposizione effettivamente applicabile, descrivere il fatto e utilizzare la procedura prevista. Non possono essere introdotte deroghe alla circolazione soltanto perché annunciate, né eliminati adempimenti ancora richiesti sulla base di una futura digitalizzazione.
È invece opportuno preparare il passaggio organizzativo: censire modelli, software, istruzioni e schede che potrebbero essere interessati; conservare la distinzione tra versioni vigenti e bozze; programmare l’aggiornamento del personale dopo il confronto con l’atto ufficiale. Una riscrittura può cambiare anche numerazioni e rinvii: aggiornare soltanto il numero dell’articolo, senza verificare fattispecie e procedura, rischierebbe di trasferire errori nei verbali.
Il valore del passaggio annunciato sta nell’avanzamento del riordino. Il suo risultato dovrà essere valutato sulla chiarezza delle regole, sulla proporzionalità delle conseguenze e sulla praticabilità degli adempimenti. L’informazione agli utenti deve accompagnare questo percorso con la stessa precisione: distinguere ciò che è già legge da ciò che potrà diventarlo è parte integrante della sicurezza giuridica di cittadini e operatori.
a cura di Palumbo Salvatore, Sovrintendente Scelto della Polizia Locale di Milano
AVVERTENZA: Il presente approfondimento costituisce un’elaborazione redazionale riferita alle fonti consultate al 14 ottobre 2026 e non riveste carattere di ufficialità. Gli scritti contenuti in questa sezione riflettono solo ed esclusivamente le opinioni dei singoli Autori.