FOCUS

Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

POLIZIA LOCALE, IL SENATO APPROVA DEFINITIVAMENTE LA LEGGE DELEGA: 80 VOTI FAVOREVOLI, NESSUNA NAVETTA E ORA LA RIFORMA PASSA AL GOVERNO.

 

Con 80 voti favorevoli, 46 contrari e 4 astensioni, nella seduta del 13 ottobre 2026 l’Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva l’A.S. 1903, recante «Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale».

Il Senato ha approvato il testo già licenziato dalla Camera dei deputati il 14 maggio 2026. Non essendo state introdotte modificazioni al testo proveniente dall’altro ramo del Parlamento, il provvedimento non deve tornare alla Camera: la fase parlamentare della legge delega può pertanto considerarsi conclusa.

La decisione rappresenta un passaggio di particolare rilievo dopo quarant’anni di applicazione della legge 7 marzo 1986, n. 65, ma richiede una precisazione essenziale: l’approvazione definitiva non rende immediatamente operativa la nuova disciplina della polizia locale.

 

🏛️ Il risultato della votazione al Senato

Il voto finale dell’Assemblea ha fatto registrare:

80 voti favorevoli;

46 voti contrari;

4 astensioni.

L’approvazione è avvenuta sul testo dell’A.S. 1903, corrispondente all’A.C. 1716, approvato dalla Camera dei deputati il 14 maggio 2026 e trasmesso al Senato il successivo 15 maggio.

La 1ª Commissione permanente – Affari costituzionali – aveva concluso l’esame referente il 22 settembre 2026, conferendo al senatore Costanzo Della Porta il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea. Il Senato ha quindi approvato definitivamente il testo proveniente dalla Camera, facendo venir meno la necessità di una nuova lettura parlamentare.

 

⚠️ Approvazione definitiva non significa ancora legge vigente

Il voto del Senato conclude l’iter parlamentare, ma il testo non può ancora essere trattato come una legge promulgata, pubblicata ed entrata in vigore.

Il provvedimento dovrà essere trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Solo con la pubblicazione sarà possibile conoscere:

il numero e la data ufficiali della legge;

gli estremi della Gazzetta Ufficiale;

la data di entrata in vigore;

il testo formalmente promulgato e pubblicato.

Fino a quel momento deve essere richiamato come testo definitivamente approvato dal Parlamento, evitando di attribuirgli anticipatamente un numero di legge o una decorrenza non ancora esistenti.

 

📜 Una legge delega, non la disciplina operativa definitiva

Il provvedimento non sostituisce direttamente e integralmente la disciplina vigente. Esso attribuisce al Governo il potere di adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della futura legge, uno o più decreti legislativi destinati a rivedere la disciplina contenuta nella legge 7 marzo 1986, n. 65.

La distinzione è fondamentale: la legge delega stabilisce princìpi, criteri, limiti e procedure; saranno i decreti legislativi delegati a introdurre la parte più consistente della nuova disciplina operativa.

Ne consegue che il voto del Senato non modifica automaticamente qualifiche, funzioni, armamento, progressioni professionali, accesso alle banche dati, disciplina assicurativa o regolamenti dei corpi. Tali materie dovranno essere tradotte in disposizioni compiute dai successivi decreti legislativi.

Nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge delega e quella dei decreti attuativi, continuerà a trovare applicazione la disciplina vigente, compresa la legge n. 65 del 1986, salvo eventuali disposizioni della legge immediatamente precettive.

 

⏳ I prossimi passaggi istituzionali

Dopo promulgazione e pubblicazione, inizierà la fase attuativa affidata al Governo. Gli schemi dei decreti legislativi dovranno essere adottati su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia e dell’economia e delle finanze.

La procedura richiederà:

l’intesa in Conferenza unificata;

il parere del Consiglio di Stato, da rendere entro quarantacinque giorni;

la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

il parere parlamentare entro sessanta giorni;

un eventuale secondo passaggio parlamentare qualora il Governo non intenda conformarsi alle osservazioni formulate dalle Commissioni.

La delega prevede inoltre la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive entro dodici mesi dall’entrata in vigore dell’ultimo decreto legislativo.

Si apre quindi una fase non meno importante di quella appena conclusa: molte scelte concrete saranno definite nei decreti delegati e nella successiva contrattazione collettiva.

 

🛡️ Funzioni, qualifiche e rapporto con le Forze di polizia dello Stato

La legge delega impone di individuare le funzioni di polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane, nonché i compiti peculiari e la specifica professionalità del personale.

Il testo conferma però un limite ordinamentale preciso: le funzioni di polizia locale devono restare distinte dalle funzioni e dai compiti delle Forze di polizia dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica.

I decreti legislativi dovranno disciplinare le funzioni alle quali sono collegate le qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza. Per quest’ultima qualifica rimane ferma la competenza del prefetto.

È inoltre previsto che le funzioni di polizia giudiziaria, quelle ausiliarie di pubblica sicurezza e i compiti di polizia stradale siano esercitati nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle attribuzioni riconosciute, salve le specifiche ipotesi extraterritoriali previste dalla delega.

 

🚔 Attività fuori dal territorio dell’ente

Il testo non introduce una competenza territoriale generale e indistinta. Demanda invece ai decreti delegati e ai regolamenti del servizio la disciplina di alcune ipotesi determinate di attività fuori territorio.

Tra queste figurano:

le operazioni di polizia giudiziaria avviate d’iniziativa in caso di flagranza di un reato commesso nel territorio dell’ente di appartenenza o degli enti associati;

le missioni per collegamento o rappresentanza;

gli interventi di soccorso in caso di calamità e disastri;

l’ausilio ad altri corpi di polizia locale in occasioni stagionali, eccezionali o per specifici servizi e operazioni.

Sono previste intese o accordi tra le amministrazioni interessate e la comunicazione al prefetto competente. La delega, pertanto, amplia e chiarisce determinate possibilità operative, ma non elimina ogni limite territoriale.

 

🗃️ Accesso alle banche dati e collegamento con il NUE 112

Uno dei punti più significativi riguarda il collegamento tra il numero unico europeo di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale.

La delega contempla inoltre la disciplina dell’accesso al Centro elaborazione dati del Ministero dell’interno e la trasmissione agli archivi del Centro di atti, informative, documenti e dati essenziali relativi alle notizie qualificate di reato.

È previsto anche l’accesso ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Motorizzazione.

Queste innovazioni potrebbero migliorare sensibilmente tempestività e completezza dell’attività operativa. Tuttavia, la previsione del principio di onerosità, con spese poste a carico degli enti locali, rischia di produrre differenze applicative tra amministrazioni dotate di diversa capacità finanziaria.

 

🦺 Sicurezza degli operatori, armamento e strumenti di autotutela

I decreti delegati dovranno intervenire sull’armamento individuale e di reparto, includendo le armi comuni da sparo, le armi a impulsi elettrici e gli strumenti di autodifesa.

Dovranno essere regolati addestramento, uso, porto, tenuta e custodia delle armi, nonché i casi di revoca o sospensione dell’affidamento.

I regolamenti dei servizi dovranno inoltre individuare i dispositivi destinati alla tutela dell’incolumità del personale, tra i quali dispositivi di contenzione, giubbotti antitaglio e antiproiettile, caschi, scudi, dispositivi utilizzabili nei trattamenti sanitari obbligatori e sistemi di videosorveglianza indossabili.

Positiva è anche la previsione di capitoli specifici del documento di valutazione dei rischi dedicati alle aggressioni, alle colluttazioni e alle minacce armate connesse, tra l’altro, ai controlli stradali, ai rilievi dei sinistri, ai trattamenti sanitari obbligatori e agli interventi contro il degrado urbano e lo spaccio.

L’efficacia concreta di tali disposizioni dipenderà tuttavia dalle risorse effettivamente disponibili, dalle regole tecniche e dalla formazione obbligatoria che accompagnerà l’introduzione dei nuovi strumenti.

 

⚖️ Patrocinio legale e responsabilità dell’operatore

Per il personale che agisca quale agente di pubblica sicurezza oppure ufficiale o agente di polizia giudiziaria, la delega contempla, per fatti di servizio relativi all’uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica, la possibilità di avvalersi di un professionista di fiducia con spese a carico dell’ente o dell’avvocatura interna.

La tutela è subordinata all’accordo con l’ente, all’assenza di conflitti di interesse e alla disponibilità delle necessarie risorse di bilancio. È previsto il diritto di rivalsa qualora venga accertata la responsabilità dell’imputato per fatto doloso.

La misura costituisce un riconoscimento della particolare esposizione professionale del personale, ma la subordinazione alla disponibilità finanziaria dell’ente potrebbe determinare trattamenti differenti tra operatori appartenenti ad amministrazioni diverse.

 

📈 Qualifiche, carriera e contrattazione collettiva

Il testo rinvia alla contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali la definizione delle qualifiche di agente, sovrintendente, ispettore e commissario, delle progressioni di carriera e delle relative declaratorie.

La contrattazione collettiva potrà inoltre istituire apposite sezioni dedicate alla polizia locale e utilizzare specifiche risorse per il trattamento accessorio e la valorizzazione professionale.

Si tratta di un’innovazione potenzialmente significativa, ma non produce da sola un automatico reinquadramento del personale. Saranno determinanti il contenuto dei decreti legislativi, gli atti di indirizzo e gli esiti della contrattazione collettiva, nel rispetto dei limiti finanziari.

 

💶 Il nodo delle risorse finanziarie

L’articolo 6 contiene una clausola generale di neutralità finanziaria. Salvo le risorse richiamate per le misure assistenziali, assicurative e infortunistiche, dall’attuazione delle deleghe non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Qualora i decreti legislativi producano nuovi oneri non compensati, potranno essere emanati soltanto dopo o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che assicurino le necessarie coperture.

Questo costituisce uno dei principali profili critici: una riforma che prevede nuove banche dati, formazione, dispositivi di protezione, armamento, tutele assicurative e valorizzazione professionale rischia di incontrare forti limiti se non accompagnata da risorse strutturali adeguate.

 

🔎 Aspetti positivi e questioni ancora aperte

Tra gli elementi positivi possono essere indicati:

il superamento di un quadro normativo risalente al 1986;

il riconoscimento della specificità professionale della polizia locale;

l’attenzione alla sicurezza e alla tutela legale degli operatori;

il collegamento con il NUE 112 e l’accesso alle banche dati;

la previsione di qualifiche e percorsi professionali maggiormente omogenei;

la disciplina delle attività extraterritoriali e della collaborazione interistituzionale.

Restano però da chiarire, nei decreti legislativi:

l’esatta ampiezza delle funzioni e delle qualifiche;

il coordinamento con le competenze regionali e con l’autonomia organizzativa degli enti locali;

le condizioni tecniche ed economiche di accesso alle banche dati;

le garanzie sull’uso delle bodycam e sul trattamento dei dati personali;

la disciplina concreta delle armi a impulsi elettrici;

la sostenibilità economica della riforma per i comuni di minori dimensioni;

gli effetti della nuova classificazione professionale sugli attuali inquadramenti.

 

📌 Cosa cambia immediatamente per gli operatori

Al momento non cambia la disciplina operativa quotidiana. Il personale non acquisisce nuove qualifiche, competenze o strumenti per il solo effetto dell’approvazione parlamentare.

Occorre attendere:

la promulgazione;

la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

l’entrata in vigore della legge delega;

l’adozione e l’entrata in vigore dei decreti legislativi;

gli eventuali adeguamenti regionali, regolamentari e contrattuali.

Fino a tali passaggi, la legge 7 marzo 1986, n. 65 e la restante disciplina vigente continuano a costituire il riferimento applicabile.

 

Conclusioni

L’approvazione definitiva dell’A.S. 1903 costituisce un passaggio politico e istituzionale di notevole importanza: dopo quarant’anni il Parlamento ha definito la cornice per il riordino della polizia locale.

La riforma, tuttavia, non può ancora dirsi compiuta. Il vero contenuto operativo emergerà dai decreti legislativi, dalla disponibilità delle risorse, dalla contrattazione collettiva e dal coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali.

Il giudizio complessivo deve quindi rimanere prudente: la delega contiene elementi innovativi e riconosce problemi da tempo evidenziati dagli operatori, ma la qualità della riforma dipenderà dal modo in cui princìpi ancora generali saranno trasformati in norme precise, finanziate e concretamente applicabili.

 

Fonti ufficiali:

Senato della Repubblica – comunicazione sull’approvazione definitiva e risultato della votazione

Senato della Repubblica – scheda dell’A.S. 1903

Senato della Repubblica – articolato approvato dal Parlamento

 

Avvertenza: alla data del 13 ottobre 2026 il testo è stato definitivamente approvato dal Parlamento, ma non risulta ancora promulgato né pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il numero, la data e l’entrata in vigore della legge saranno indicati dopo la pubblicazione ufficiale.

 

Gli scritti contenuti in questa sezione riflettono solo ed esclusivamente le opinioni dei singoli Autori


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