FOCUS

Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

CODICE DELLA STRADA, LA RISCRITTURA RIPARTE: PIÙ TEMPO AL GOVERNO E VIA LIBERA A UN TESTO COMPLETAMENTE NUOVO

 

Non una nuova modifica isolata, ma la possibile riscrittura dell’intera disciplina della circolazione stradale. La legge 23 settembre 2026, n. 171, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2026 ed entrata in vigore il 2 ottobre, interviene sulla delega contenuta nell’art. 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177. Il provvedimento è molto breve, ma produce effetti potenzialmente ampi: estende il termine concesso al Governo, ammette espressamente la redazione di un nuovo Codice della strada e amplia i tempi riconosciuti alle Commissioni parlamentari per esaminare gli schemi dei decreti legislativi.

La prima precisazione è essenziale sul piano operativo: la legge n. 171/2026 non modifica direttamente obblighi, divieti, sanzioni o procedure di accertamento. Il Codice della strada attualmente vigente continua quindi a essere applicato nel suo testo attuale. Gli eventuali cambiamenti nasceranno soltanto con uno o più decreti legislativi adottati in attuazione della delega, pubblicati in Gazzetta Ufficiale ed entrati in vigore secondo le rispettive disposizioni transitorie.

 

📅 Dalla riforma del 2024 alla legge n. 171/2026

La legge n. 177/2024, entrata in vigore il 14 dicembre 2024, ha seguito due percorsi differenti. Una parte delle disposizioni ha modificato immediatamente il Codice della strada, introducendo nuove regole in materia, tra l’altro, di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, sospensione breve della patente, uso dei dispositivi elettronici, monopattini, sosta, ZTL e accertamenti automatici. L’art. 35 ha invece conferito al Governo una delega per la revisione e il riordino complessivo della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale.

Il termine originario era di dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, quindi riferibile al 14 dicembre 2025. Il disegno di legge destinato a modificarlo è stato presentato alla Camera il 21 novembre 2025. La Camera lo ha approvato il 3 marzo 2026; il Senato, introducendo modificazioni, lo ha approvato il 22 luglio; il testo è quindi tornato alla Camera, che lo ha definitivamente approvato il 16 settembre 2026. La promulgazione è avvenuta il 23 settembre, mentre la pubblicazione il 1° ottobre.

La successione temporale merita attenzione: la nuova legge n. 171/2026 interviene dopo la scadenza del termine originario, sostituendo nella disposizione di delega le parole «dodici mesi» con «ventidue mesi». Poiché il termine continua a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 177/2024, la nuova scadenza ordinaria si colloca al 14 ottobre 2026. La legge n. 171/2026 non assegna, pertanto, ventidue mesi nuovi dalla propria entrata in vigore, ma porta complessivamente da dodici a ventidue mesi il periodo calcolato dalla data iniziale.

 

📘 Non soltanto modifiche: ora è possibile un nuovo Codice

La novità di maggiore rilievo sistematico riguarda l’oggetto della delega. La formulazione originaria consentiva di rivedere e riordinare la legislazione vigente «apportandovi le modifiche necessarie». La legge n. 171/2026 sostituisce questa espressione stabilendo che il riordino possa avvenire «anche mediante la redazione di un nuovo codice».

La differenza non è puramente lessicale. Una serie di modifiche puntuali avrebbe conservato come struttura di base il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La redazione di un nuovo codice consente invece di riorganizzare articoli, titoli e procedimenti, eliminare rinvii divenuti poco leggibili, coordinare le numerose novelle stratificatesi nel tempo e costruire una sequenza normativa più coerente. È una facoltà, non un obbligo: il Governo potrebbe adottare uno o più decreti di revisione oppure scegliere un testo integralmente sostitutivo, purché rispetti i princìpi e i criteri direttivi fissati dal Parlamento.

Non si tratta, inoltre, di un potere illimitato. La delega deve essere esercitata entro i confini dell’art. 35: semplificazione e digitalizzazione amministrativa, sicurezza stradale, tutela degli utenti vulnerabili, revisione proporzionata delle sanzioni, notificazione digitale, ricorsi, circolazione dei veicoli esteri, titoli abilitativi, disabilità, micromobilità, controlli a distanza, compiti di polizia stradale e disciplina tecnica dei veicoli.

 

⚖️ Più tempo per il controllo parlamentare

La legge n. 171/2026 modifica anche il procedimento di formazione dei decreti delegati. Il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata continua a dover essere reso entro trenta giorni. Cambia, invece, il termine assegnato alle Commissioni parlamentari competenti: da sessanta passa a novanta giorni dalla trasmissione di ciascuno schema.

Viene ampliato anche il cosiddetto meccanismo di scorrimento. Se il termine per il parere parlamentare scade nei quaranta giorni anteriori alla scadenza della delega o successivamente, il termine finale per l’esercizio della delega non è più prorogato di centoventi, ma di centocinquanta giorni. Questo meccanismo non equivale a una proroga generale e incondizionata: la sua operatività dipende dalla trasmissione degli schemi e dalla collocazione temporale del termine previsto per il parere.

Se il Governo non intende conformarsi alle osservazioni parlamentari, resta obbligato a ritrasmettere i testi alle Camere, corredandoli delle proprie motivazioni e delle eventuali modifiche. Le Commissioni possono pronunciarsi nuovamente entro venti giorni, trascorsi i quali il decreto può essere emanato.

 

👮 Cosa cambia oggi per operatori e utenti?

Nell’immediato, nulla cambia nei controlli su strada. Gli organi di polizia stradale devono continuare ad applicare le disposizioni vigenti, senza anticipare soluzioni presenti nei criteri di delega, nei lavori parlamentari o in eventuali bozze non ancora approvate. Analogamente, prefetture, uffici della motorizzazione, enti proprietari delle strade e amministrazioni comunali non possono considerare la delega come una fonte direttamente sostitutiva delle norme attuali.

La distinzione è importante anche per l’informazione agli utenti. L’annuncio di un «nuovo Codice» non comporta l’immediata decadenza di verbali, ordinanze, autorizzazioni o provvedimenti adottati secondo la disciplina vigente. Soltanto le disposizioni transitorie dei futuri decreti potranno stabilire tempi e modalità del passaggio dal vecchio al nuovo sistema.

 

🔎 I possibili effetti sul sistema sanzionatorio

Tra i criteri direttivi assume particolare importanza la revisione delle sanzioni secondo i princìpi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità, dissuasività e non discriminazione. La delega contempla la graduazione in relazione alla gravità, alla frequenza e alla pericolosità effettiva del comportamento, la revisione delle misure cautelari sui documenti e l’adeguamento alla giurisprudenza costituzionale, europea e di legittimità.

Questi criteri potrebbero condurre a una disciplina più coerente delle sanzioni accessorie, della reiterazione, dei procedimenti di notificazione e degli accertamenti a distanza. Si tratta, tuttavia, di possibili sviluppi e non di norme già operative. La concreta portata dipenderà dalle scelte compiute nei decreti legislativi e dal modo in cui saranno coordinate con la legge n. 689/1981, con il sistema processuale e con le attribuzioni delle diverse amministrazioni.

 

✅ Opportunità e criticità di una riscrittura complessiva

Il principale aspetto positivo è la possibilità di superare una stratificazione normativa durata oltre trent’anni. Un codice più lineare potrebbe ridurre dubbi interpretativi, rinvii incrociati e disallineamenti tra legge, regolamento e disposizioni speciali. La digitalizzazione dei procedimenti potrebbe inoltre semplificare notifiche, pagamenti, gestione dei documenti, scambio dei dati e attività degli uffici.

Il lato critico risiede nell’ampiezza dell’intervento e nei tempi ravvicinati. Una riscrittura estesa richiede un coordinamento particolarmente accurato: numerazioni, richiami presenti in altre leggi, regolamento di esecuzione, modelli dei verbali, software gestionali, prontuari e formazione del personale dovranno essere aggiornati in modo sincronizzato. Disposizioni transitorie insufficienti potrebbero generare incertezze sulla disciplina applicabile ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore delle nuove norme.

La facoltà di trasferire alcune materie tecniche verso fonti regolamentari può favorire aggiornamenti più rapidi, ma richiede una chiara separazione fra norme primarie, disciplina tecnica e procedure amministrative. Il beneficio della semplificazione dipenderà, dunque, non soltanto dalla riduzione del numero degli articoli, ma dalla precisione del coordinamento complessivo.

 

Conclusioni

La legge n. 171/2026 non è ancora il nuovo Codice della strada, ma riapre e amplia il percorso che può condurre alla sua nascita. La vera novità è il passaggio da una delega orientata a modificare il codice esistente alla possibilità espressa di sostituirlo con un testo nuovo. Sino alla pubblicazione dei decreti legislativi, tuttavia, ogni attività di accertamento, contestazione e decisione deve restare fondata sulle disposizioni attualmente vigenti. La fase più delicata inizierà con la presentazione degli schemi: sarà allora possibile misurare se il riordino produrrà una disciplina realmente più semplice oppure una nuova stagione di coordinamenti e disposizioni transitorie.

 

 

Gli scritti contenuti in questa sezione riflettono solo ed esclusivamente le opinioni dei singoli Autori


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