FOCUS

Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

DECRETO LEGISLATIVO N. 160/2026 - INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA: GARANZIE, RICONOSCIMENTO BIOMETRICO E NUOVE RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI.

 

Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160 - Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 214 del 15 settembre 2026 - Entrata in vigore: 30 settembre 2026

 

🔎 Un primo statuto nazionale dell'intelligenza artificiale nell'attività di polizia

Il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160 costituisce uno dei primi interventi organici con cui l'ordinamento italiano traduce in disposizioni operative, processuali e sanzionatorie i principi del regolamento (UE) 2024/1689, il cosiddetto AI Act, nel settore particolarmente sensibile dell'attività di polizia. Il provvedimento non si limita a disciplinare l'acquisto o l'impiego amministrativo di strumenti tecnologici. Esso interviene sul modo in cui i sistemi di intelligenza artificiale possono concorrere alla prevenzione dei reati, alle indagini, all'identificazione e alla localizzazione delle persone; regola l'etichettatura e il trattamento di dati biometrici; introduce una specifica fattispecie penale per omissioni di sicurezza e alterazioni illecite dei sistemi ad alto rischio; modifica il codice di procedura penale; estende la responsabilità degli enti; e costruisce nuovi strumenti processuali per il risarcimento dei danni cagionati dall'utilizzo dell'IA.

Il filo conduttore è dichiaratamente antropocentrico. L'algoritmo deve rimanere uno strumento di supporto, mentre la valutazione giuridicamente rilevante resta affidata alla persona. Questa scelta emerge dall'articolo 3, che impone una revisione umana qualificata degli output prima del loro impiego in atti o provvedimenti incidenti sulla sfera giuridica degli interessati, e dall'articolo 10, comma 10, che vieta di fondare un effetto giuridico negativo unicamente sul risultato del riconoscimento facciale. Il decreto, tuttavia, non si esaurisce in una proclamazione di principio: configura autorizzazioni preventive, termini di convalida, obblighi di tracciabilità, cancellazione dei dati, inutilizzabilità dei risultati irregolarmente ottenuti, valutazioni d'impatto e percorsi formativi. Il valore effettivo delle garanzie dipenderà dalla precisione delle procedure interne, dalla qualità tecnica dei sistemi e dalla capacità del personale di esercitare un controllo realmente critico.

 

⚖️ La struttura del decreto e il rapporto con le fonti europee

I ventidue articoli sono distribuiti in tre Titoli. Il Titolo I disciplina l'impiego dell'IA da parte delle Forze di polizia, dalla ricerca e sperimentazione fino agli usi biometrici. Il Titolo II contiene disposizioni penali sostanziali e processuali, la responsabilità amministrativa degli enti e gli strumenti civili per il risarcimento. Il Titolo III detta la disciplina transitoria e la clausola di invarianza finanziaria. Il decreto dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132 e deve essere interpretato insieme al regolamento IA, al regolamento (UE) 2016/679, alla direttiva (UE) 2016/680 attuata dal decreto legislativo n. 51/2018 e, per la responsabilità da prodotto difettoso, alla direttiva (UE) 2024/2853.

Questa stratificazione è essenziale. Il decreto afferma più volte di non introdurre obblighi ulteriori rispetto a quelli europei, ma nello stesso tempo fornisce la base giuridica nazionale per attività che incidono su libertà fondamentali e richiedono regole procedurali interne. Non può quindi essere letto come un testo autosufficiente. La liceità di un impiego dipende dal rispetto congiunto della disciplina sull'IA, della protezione dei dati personali, delle norme processuali e della base normativa che attribuisce la specifica funzione di polizia. La disponibilità tecnica di un sistema non costituisce, da sola, un titolo per utilizzarlo. Occorre sempre individuare la finalità istituzionale, la base giuridica del trattamento, la categoria di rischio, il regime autorizzatorio e le garanzie applicabili.

 

👮 L'ambito soggettivo: il nodo della Polizia locale

Un profilo di immediata rilevanza operativa riguarda la definizione di «Forze di polizia». L'articolo 2, comma 1, lettera o), rinvia all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Il perimetro comprende la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e il Corpo di polizia penitenziaria, nonché le articolazioni richiamate dalla normativa di settore, ma non ricomprende in via generale i Corpi e i Servizi di Polizia locale. Ne consegue che la disciplina organizzativa del Titolo I non può essere automaticamente estesa alle Polizie locali per il solo fatto che esse esercitino funzioni di polizia giudiziaria, stradale o di pubblica sicurezza nei limiti stabiliti dalla legge.

La conclusione non equivale però a una generale estraneità della Polizia locale ai problemi affrontati dal decreto. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria possono concorrere ad attività investigative disciplinate dal codice di procedura penale; inoltre l'articolo 10, comma 13, menziona espressamente gli enti locali con riguardo alle rispettive piattaforme di videosorveglianza. In tale scenario, le componenti di IA e le tecnologie biometriche possono essere installate o manutenute dai soggetti indicati dalla norma e, in particolare, dagli enti locali, ma i sistemi sono concessi in comodato gratuito alla questura, che ne acquisisce la completa ed esclusiva disponibilità; il titolare del trattamento è individuato nel Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. La norma disegna quindi una cooperazione infrastrutturale, non una autonoma potestà dell'ente locale di attivare il riconoscimento facciale.

Sul piano pratico sarà indispensabile evitare sovrapposizioni tra videosorveglianza urbana ordinaria, lettura targhe, analisi comportamentale e riconoscimento biometrico. L'integrazione di una piattaforma comunale con componenti di IA non deve produrre un'estensione tacita delle finalità originarie né consentire accessi o attivazioni fuori dal modello delineato dall'articolo 10. Convenzioni, disciplinari tecnici e profili di autorizzazione dovranno chiarire ruoli, responsabilità, custodia dei dati, logging, manutenzione e modalità di consegna alla questura. Per la Polizia locale, il decreto rappresenta dunque anche una norma di confine: indica ciò che non può essere ricavato dalla mera disponibilità di telecamere o software e impone di distinguere la collaborazione tecnica dall'esercizio della funzione riservata.

 

🧭 IA come supporto e revisione umana qualificata

L'articolo 3 assegna ai sistemi e ai modelli di IA una funzione strumentale e di supporto. L'espressione è decisiva perché esclude, almeno sul piano normativo, una sostituzione dell'agente pubblico nel momento valutativo. Prima che un output sia utilizzato in un atto o provvedimento capace di incidere sulla sfera giuridica dell'interessato, deve intervenire una revisione umana qualificata, affidata a personale individuato dalle procedure interne e documentata in modo tracciabile. Per i sistemi ad alto rischio, la sorveglianza deve inoltre essere effettiva e conforme all'articolo 14 del regolamento IA.

La revisione non può ridursi alla conferma formale del risultato. Un controllo è qualificato solo se il soggetto dispone delle informazioni e competenze necessarie per comprendere il significato dell'output, valutarne i limiti, verificare i dati di ingresso, riconoscere possibili bias e discostarsene motivatamente. Il rischio più noto è quello dell'automation bias: la tendenza a ritenere attendibile la risposta della macchina perché presentata con apparente precisione matematica. Un operatore che si limiti a premere un tasto di conferma non esercita una sorveglianza reale. Occorrono interfacce che espongano livelli di confidenza, qualità del campione, possibili alternative e anomalie, nonché procedure che rendano concretamente possibile sospendere l'uso o ignorare un output dubbio.

La tracciabilità della revisione assume una duplice funzione. Sul piano amministrativo consente di ricostruire chi abbia valutato il risultato, con quali elementi e in quale momento. Sul piano processuale permette di verificare se l'attività sia stata effettivamente umana o soltanto automatizzata. La motivazione dell'atto non dovrebbe limitarsi a richiamare genericamente un «esito del sistema», ma indicare gli elementi indipendenti che ne hanno consentito la conferma. In questo modo l'output dell'IA rimane un contributo conoscitivo e non si trasforma in una presunzione occulta o in una prova auto-validante.

 

🎓 Formazione: un obbligo sostanziale, non meramente formale

L'articolo 6 impone specifici corsi presso gli istituti di formazione delle Forze di polizia. I risultati minimi comprendono la comprensione del funzionamento e delle potenzialità dei sistemi, la conoscenza di limiti, bias ed errori, la capacità di interpretazione critica degli output, la consapevolezza delle implicazioni giuridiche ed etiche e dei rischi di cybersicurezza. Il riferimento espresso al riconoscimento biometrico e all'analisi predittiva mostra che la formazione non può essere generica alfabetizzazione informatica.

È condivisibile che il decreto colleghi competenza tecnica, responsabilità e sorveglianza umana. Rimane però una criticità: l'attuazione deve avvenire nell'ambito delle risorse disponibili. In un settore che richiede aggiornamento continuo, valutazioni indipendenti e personale specializzato, la clausola finanziaria rischia di creare una distanza tra lo standard normativo e la capacità effettiva delle amministrazioni. Un corso iniziale non è sufficiente quando i modelli, i dati e le prestazioni cambiano nel tempo. Sarebbero opportuni aggiornamenti periodici, prove pratiche, abilitazioni riferite ai singoli sistemi e verifiche documentate della capacità dell'operatore di riconoscere falsi positivi, falsi negativi e condizioni di degrado.

La formazione dovrebbe inoltre essere differenziata per ruolo. Chi autorizza l'impiego deve comprendere presupposti e proporzionalità; chi utilizza il sistema deve saperne valutare l'output; chi amministra le banche dati deve garantire pertinenza e cancellazione; chi svolge audit deve poter accedere ai log e alla documentazione tecnica. La cultura organizzativa è parte integrante della sicurezza: nessuna misura tecnica può compensare procedure opache o una fiducia acritica nell'automazione.

 

🧪 Ricerca, collaborazioni e spazi di sperimentazione

Gli articoli 4 e 5 disciplinano la cooperazione con università, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati, nonché la partecipazione a spazi di sperimentazione normativa. Il decreto mira a consentire innovazione senza disperdere il controllo sui dati operativi sensibili. Le collaborazioni devono escludere la loro condivisione e l'acquisizione, anche indiretta, da parte dei partner, di sistemi addestrati per l'attività di polizia, salvo l'impiego di dati sintetici o di dati reali mascherati o pseudonimizzati. I rapporti devono regolare proprietà intellettuale, diritti di sfruttamento, ruoli privacy, misure di sicurezza e documentazione delle operazioni. I modelli addestrati su dati operativi sensibili restano nella titolarità delle Forze di polizia.

La pseudonimizzazione, tuttavia, non equivale ad anonimizzazione. Nei dataset biometrici o investigativi la possibilità di reidentificazione può rimanere elevata, soprattutto quando più fonti sono combinabili. Il controllo non dovrebbe fermarsi alla rimozione dei dati anagrafici, ma comprendere una valutazione del rischio di inferenza, la minimizzazione delle variabili, ambienti segregati, divieti di esportazione e verifiche sulle copie. Anche i dati sintetici possono replicare distorsioni statistiche o conservare caratteristiche riconducibili ai dati di origine. L'efficacia della tutela dipenderà pertanto dalle clausole tecniche e dagli audit, non dalla sola qualificazione nominale del dataset.

 

🧬 Dati biometrici: categorizzazione consentita e inferenze vietate

L'articolo 7 consente l'etichettatura, il filtraggio e la categorizzazione di set biometrici legalmente acquisiti, ma pone condizioni stringenti. Le operazioni non possono essere finalizzate a inferire le caratteristiche sensibili vietate dal regolamento IA; devono essere funzionali a comparazioni, ricerche o attività lecite per finalità di polizia; non possono costituire l'unico fondamento di decisioni produttive di effetti giuridici; e devono essere accompagnate da misure contro il riutilizzo incompatibile. La distinzione tra organizzare un dato e inferire una caratteristica è centrale. Un sistema può classificare immagini per qualità o compatibilità tecnica senza dedurre razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose, vita sessuale o orientamento sessuale.

Nella pratica, la separazione non è sempre netta. Anche variabili apparentemente neutre possono funzionare come proxy di caratteristiche protette. Per questo l'analisi deve riguardare non soltanto l'etichetta formalmente prodotta, ma gli effetti prevedibili del trattamento, le correlazioni apprese e gli usi successivi. Il divieto di fondare la decisione unicamente sul risultato algoritmico non rende lecita una categorizzazione discriminatoria; la presenza umana non sana un dato o un modello costruito in violazione del regolamento.

 

📷 Identificazione biometrica remota in tempo reale per prevenzione e ricerca

L'articolo 8 disciplina l'impiego in luoghi pubblici o aperti al pubblico per finalità di prevenzione, ricerca di persone scomparse e ricerca di specifiche vittime di sequestro, tratta o sfruttamento sessuale. L'uso deve essere mirato: serve a confermare l'identità o a ricercare persone specificamente individuate o individuabili rispetto alla minaccia o alla ricerca. Non è ammesso un controllo biometrico generalizzato della popolazione.

La banca dati di confronto deve essere formata appositamente per ciascun utilizzo, contenere soltanto i dati pertinenti e non essere incrementale rispetto alle autorizzazioni precedenti. I dati sono cancellati alla scadenza dell'autorizzazione. È espressamente vietato impiegare banche biometriche alimentate mediante scraping non mirato o costituite in violazione delle regole sulla protezione dei dati. Questa architettura evita, almeno sul piano normativo, che un'operazione mirata divenga il pretesto per costruire un archivio permanente di volti.

L'attivazione ordinaria richiede l'iniziativa del questore, dei comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o dei responsabili dei servizi centrali indicati, e l'autorizzazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. La richiesta deve specificare finalità, durata, area, persone, banche dati, sistemi e tecnologie. Il provvedimento riguarda uno specifico evento o il tempo strettamente necessario, entro quindici giorni, prorogabili con decreto motivato. Nei casi urgenti è possibile avviare il sistema previa comunicazione anche orale al procuratore, ma la richiesta deve essere trasmessa entro ventiquattro ore e il procuratore decide nelle successive ventiquattro. L'inosservanza delle condizioni o la mancata autorizzazione determinano interruzione, cancellazione e inutilizzabilità dei risultati.

La disciplina offre garanzie significative, ma lascia aperto il tema della successione delle proroghe: la norma prevede periodi successivi di quindici giorni senza fissare espressamente un limite complessivo. La motivazione sul permanere delle condizioni dovrà quindi essere rigorosa e non seriale, perché una sequenza di proroghe standardizzate potrebbe trasformare una misura eccezionale e mirata in sorveglianza protratta. Anche la nozione di persona «individuabile» deve essere applicata con precisione, sulla base di elementi concreti e non di categorie ampie o descrizioni tali da coinvolgere indiscriminatamente un numero elevato di soggetti.

 

🔐 Valutazioni d'impatto, log e controllo del Garante

L'articolo 9 richiede, prima dell'identificazione biometrica remota in tempo reale, sia la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali prevista dall'articolo 27 del regolamento IA, sia la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati disciplinata dal decreto legislativo n. 51/2018. Le due verifiche sono connesse ma non coincidenti: la prima considera l'intero spettro dei diritti potenzialmente interessati, mentre la seconda si concentra sui rischi del trattamento dei dati personali.

Ogni uso deve essere registrato automaticamente in log non modificabili, conservati per cinque anni e accessibili alle autorità competenti per verifiche di liceità, controllo interno e procedimenti penali. Dopo l'utilizzo è prevista la notifica al Garante, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, differibile per esigenze di segretezza. Un decreto ministeriale definirà requisiti minimi di accuratezza, monitoraggio dei bias, sicurezza delle banche, cancellazione, gestione degli errori e modalità della notifica.

I log rappresentano una garanzia reale soltanto se completi, protetti e intelligibili. Dovrebbero consentire di ricostruire versione del modello, soglia di corrispondenza, dati di riferimento, operatori, accessi, esiti, interventi umani ed eventuali modifiche. La sola registrazione dell'orario di attivazione non permetterebbe un audit adeguato. Sarà inoltre necessario coordinare la conservazione quinquennale dei log con la minimizzazione dei dati, distinguendo le registrazioni tecniche necessarie al controllo dai dati personali operativi sottoposti a differenti termini.

 

🎥 Riconoscimento facciale a posteriori e videosorveglianza

L'articolo 10 introduce una disciplina specifica per sistemi di videosorveglianza integrati con riconoscimento facciale a posteriori. La tecnologia non può essere attivata in tempo reale: l'elaborazione deve avvenire dopo l'acquisizione delle immagini con un intervallo tale da non integrare l'identificazione biometrica remota in tempo reale. Per la ricerca mirata di una persona indiziata, il pubblico ministero chiede l'autorizzazione al giudice per le indagini preliminari entro quarantotto ore dall'avvio; il giudice decide nelle successive quarantotto. Il mancato rispetto dei termini o il diniego comportano interruzione e cancellazione, salvo il corpo del reato.

L'autorizzazione non è richiesta quando, dopo la commissione di un reato, la tecnologia serve esclusivamente all'identificazione iniziale di una persona potenzialmente indiziata sulla base di elementi oggettivi e verificabili direttamente connessi al fatto. In questa ipotesi l'uso avviene sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'ufficiale di pubblica sicurezza designato o dell'ufficiale di polizia giudiziaria competente. L'eccezione va interpretata restrittivamente: «identificazione iniziale» non dovrebbe diventare una formula capace di assorbire indagini reiterate o ricerche esplorative prive di un collegamento concreto con il reato.

Particolarmente innovativa è la disciplina di luoghi ed eventi con specifiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Le immagini dei volti possono essere trattate automaticamente e memorizzate localmente, senza iniziale elaborazione biometrica, insieme ai dati acquisiti dai titoli di accesso. Soltanto dopo un reato la tecnologia biometrica può essere attivata per un confronto a posteriori. I dati sono conservati sette giorni e cancellati automaticamente. Sono vietati usi non mirati, scollegati da un reato o finalizzati a controlli generalizzati e indiscriminati.

La raccolta preventiva delle immagini di tutti gli accessi rimane comunque invasiva, anche se la trasformazione in template biometrici è differita. La proporzionalità dipenderà dalla selezione dei luoghi, dalla necessità effettiva, dalla sicurezza locale, dalla brevità della conservazione e dall'impossibilità di usi secondari. Il futuro decreto del Ministro dell'interno assumerà quindi un ruolo decisivo. Criteri troppo generici potrebbero estendere la misura oltre contesti realmente eccezionali; criteri verificabili e periodicamente riesaminati possono invece contenere il rischio di normalizzazione della sorveglianza.

 

🕵️ Il nuovo articolo 359-ter c.p.p.

L'articolo 13 inserisce nel codice di procedura penale l'articolo 359-ter, dedicato all'identificazione e localizzazione biometrica remota in tempo reale nell'ambito del procedimento penale. La misura può essere autorizzata per confermare l'identità o ricercare in modo mirato persone sufficientemente indiziate dei delitti elencati nell'allegato II al regolamento IA, purché puniti con una pena massima non inferiore a quattro anni; può inoltre essere impiegata per latitanti destinatari di specifici provvedimenti e per la ricerca mirata di vittime di sottrazione, tratta o sfruttamento sessuale.

La competenza autorizzatoria appartiene al giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero. Il decreto deve delimitare area, persone e durata, non superiore a quindici giorni, prorogabile con provvedimento motivato. In urgenza il pubblico ministero può disporre l'uso e chiedere la convalida; se non è possibile attendere neppure il suo provvedimento, possono attivare il sistema gli ufficiali di polizia giudiziaria, trasmettendo la richiesta entro dodici ore. Seguono termini serrati per pubblico ministero e giudice. L'uso fuori dai casi consentiti o in violazione delle garanzie determina inutilizzabilità e cancellazione.

Il legislatore ha così assimilato l'impiego biometrico in tempo reale a un mezzo di ricerca caratterizzato da forte incidenza sui diritti, costruendo un controllo giurisdizionale e una sanzione processuale espressa. È una scelta importante perché evita di affidare la liceità esclusivamente alla disciplina amministrativa o privacy. Rimane essenziale documentare la catena tecnica: un risultato biometrico non dimostra automaticamente l'identità, ma genera una corrispondenza probabilistica che deve essere verificata con ulteriori elementi. L'inutilizzabilità dell'output illegittimo non risolve, inoltre, ogni possibile effetto derivato; la giurisprudenza dovrà affrontare i rapporti tra risultato biometrico, atti conseguenti e autonome fonti investigative.

 

🚨 Il nuovo delitto di cui all'articolo 437-bis c.p.

L'articolo 12 introduce l'articolo 437-bis del codice penale: «Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi». La prima ipotesi punisce chi omette le misure tecniche di sicurezza previste per progettazione, addestramento, produzione o immissione sul mercato di sistemi ad alto rischio, oppure le misure di sorveglianza umana, quando ne derivi pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale. La pena è più elevata se deriva pericolo per la sicurezza dello Stato. È punita anche l'alterazione di sistemi ad alto rischio da cui derivi uno di tali pericoli. Per le omissioni del primo comma è prevista una diminuzione se commesse per colpa grave. Un'ulteriore previsione riguarda l'utilizzatore professionale che ometta intenzionalmente la sorveglianza umana.

La fattispecie è costruita come reato di pericolo concreto: non basta una violazione formale, ma deve derivarne un pericolo per i beni indicati. Il giudice dovrà accertare quali misure fossero dovute, chi ne fosse destinatario, se l'omissione o alterazione abbia creato il pericolo e con quale elemento soggettivo. Il rinvio alle misure «previste» impone particolare attenzione al principio di determinatezza, perché gli obblighi possono risultare da fonti europee, norme tecniche, documentazione del sistema e ruoli distribuiti lungo la catena del valore.

La previsione della colpa grave limita l'area penale, ma apre problemi interpretativi: occorrerà distinguere l'errore professionale dalla deviazione macroscopica rispetto a regole esigibili e riconoscibili. Per l'utilizzatore professionale, l'omissione deve invece essere intenzionale. Nel contesto pubblico, l'individuazione delle responsabilità non può derivare dalla sola appartenenza all'ufficio; deve fondarsi su competenze, poteri, formazione, accesso alle informazioni e concreta possibilità di adottare la misura. La documentazione organizzativa e la chiara assegnazione dei ruoli assumono pertanto rilievo anche penalistico.

 

🏢 Responsabilità degli enti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001

L'articolo 15 introduce l'articolo 25-vicies nel decreto legislativo n. 231/2001. Per il nuovo delitto di cui all'articolo 437-bis c.p. è prevista una sanzione pecuniaria da seicento a mille quote; per il delitto di cui all'articolo 612-quater c.p. la sanzione va da duecento a settecento quote. In entrambi i casi possono applicarsi sanzioni interdittive.

Per gli enti privati coinvolti nella progettazione, fornitura o gestione di sistemi, l'effetto è immediato sul piano dei modelli organizzativi. La mappatura dei rischi dovrà considerare sicurezza tecnica, controllo delle modifiche, sorveglianza umana, qualità dei dati, gestione degli incidenti e flussi informativi verso l'organismo di vigilanza. Contratti e ripartizioni di responsabilità non possono sostituire i presidi effettivi. Nel settore pubblico, il decreto n. 231/2001 conosce limiti soggettivi, ma fornitori, società partecipate e operatori economici coinvolti possono rientrare nel suo campo applicativo. Le amministrazioni devono quindi valutare anche affidabilità, governance e presidi 231 dei contraenti.

 

💶 Responsabilità civile e accesso alle prove

Gli articoli 16-20 affrontano il problema tipico del danno algoritmico: il soggetto leso spesso non conosce funzionamento, log, dati e scelte di configurazione del sistema. L'articolo 17 consente al giudice, quando la domanda è resa verosimile, di ordinare alla controparte o al terzo l'esibizione di prove pertinenti: registri, documentazione sulla gestione dei rischi, documentazione tecnica e informazioni sulla supervisione umana. L'ordine deve essere necessario e proporzionato e deve tutelare segreti commerciali e informazioni riservate.

Il meccanismo è rafforzato da conseguenze probatorie. Se la parte non adempie senza giustificato motivo, il giudice può trarre argomenti di prova; quando l'inadempimento riguarda la documentazione specificamente elencata, può ritenere ammessi i fatti allegati, valutato ogni altro elemento. Il terzo inadempiente può essere condannato a una pena pecuniaria. La norma riduce l'asimmetria informativa senza introdurre un accesso indiscriminato al codice sorgente o ai segreti industriali.

L'articolo 18 stabilisce che, quando il danno deriva dalla violazione di obblighi del regolamento IA, il nesso causale tra violazione e danno è presunto salvo prova contraria. La formula alleggerisce in modo significativo l'onere del danneggiato, ma non sembra eliminare la necessità di provare il danno e di individuare l'obbligo violato. L'articolo 19 precisa che la conformità del sistema, anche certificata, non esclude di per sé la responsabilità. La certificazione attesta il rispetto di requisiti, ma non costituisce immunità rispetto a un danno concreto, a un uso scorretto o a circostanze non adeguatamente governate.

L'articolo 20 consente infine al danneggiato di chiedere informazioni sulla copertura assicurativa e gli riconosce azione diretta contro l'assicuratore nei limiti del massimale. Il responsabile è litisconsorte necessario e l'impresa conserva il diritto di rivalsa nei limiti contrattuali. Si crea così un percorso più efficace verso il risarcimento, destinato a incidere sulla redazione delle polizze, sull'individuazione del sinistro e sulla gestione dei rischi tecnologici.

 

🧩 Profili critici: norme di attuazione, risorse e verificabilità

Il decreto contiene un impianto garantista apprezzabile, ma molte condizioni operative dipendono da atti successivi: requisiti tecnici, accuratezza, gestione degli errori, caratteristiche delle banche dati, notifiche, criteri per luoghi ed eventi e coordinamento degli spazi di sperimentazione. Fino all'adozione di tali atti, alcune disposizioni potrebbero incontrare limiti applicativi o richiedere interpretazioni particolarmente prudenti. È essenziale che i decreti attuativi siano pubblici nelle parti non coperte da effettive esigenze di sicurezza e definiscano indicatori misurabili, non formule generiche.

Una seconda criticità riguarda l'invarianza finanziaria. Formazione specialistica, audit, log immutabili, valutazioni d'impatto, sicurezza, test dei bias e manutenzione non sono attività prive di costo. L'assenza di nuovi oneri non deve tradursi in riduzione delle garanzie o affidamento eccessivo ai fornitori. Un sistema ad alto rischio richiede competenza interna sufficiente a contestare e verificare il prodotto acquistato. Se l'amministrazione dipende integralmente dal fornitore per comprendere il funzionamento, la sorveglianza umana e l'audit perdono autonomia.

Un terzo profilo riguarda la trasparenza verso l'interessato e la difesa. Il decreto valorizza log e controlli istituzionali, ma la segretezza investigativa può limitare la conoscibilità immediata. Nel momento in cui l'output entra in un procedimento o sostiene un atto incidente sui diritti, dovrà comunque essere garantita una possibilità effettiva di contestazione, compatibilmente con le regole processuali. Non basta conoscere il punteggio finale: servono informazioni sulla fonte, affidabilità, soglia, margine di errore e verifica umana, in misura tale da consentire un contraddittorio reale.

 

📌 Ricadute operative per gli organi di polizia

Prima dell'impiego di un sistema di IA, l'amministrazione dovrebbe censire finalità, base giuridica, titolare e responsabili, categoria di rischio, dati trattati, tempi di conservazione, persone abilitate, meccanismi di sorveglianza umana, logging e rimedi in caso di errore. Per gli usi biometrici occorre distinguere rigorosamente tra tempo reale e posteriori, prevenzione e procedimento penale, ricerca mirata e controllo generalizzato. Questa qualificazione determina autorità competente, procedura autorizzatoria, termini e conseguenze dell'irregolarità.

L'operatore deve trattare il match biometrico come segnalazione da verificare, non come identificazione definitiva. Il riscontro dovrebbe considerare qualità dell'immagine, condizioni ambientali, soglia applicata, possibilità di omonimie biometriche, eventuali alterazioni e ulteriori elementi investigativi. Ogni decisione successiva deve poggiare su una valutazione autonoma. In caso di dubbio, il sistema deve poter essere disattivato o l'output scartato senza che l'operatore subisca pressioni organizzative orientate alla conferma.

Per le piattaforme comunali di videosorveglianza, gli enti locali dovranno separare l'ordinaria gestione dalle componenti biometriche eventualmente consegnate alla questura, prevenendo accessi promiscui. La mera qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria non autorizza l'attivazione autonoma di funzioni biometriche fuori dai casi e dalle procedure del decreto. Le intese operative devono riflettere con precisione la titolarità ministeriale, la disponibilità esclusiva della questura e gli obblighi di sicurezza.

 

📌 Valutazione complessiva

Il decreto legislativo n. 160/2026 compie una scelta netta: ammette l'IA nell'attività di polizia e nell'accertamento dei reati, ma ne subordina gli impieghi più invasivi a finalità tipizzate, ricerca mirata, controllo umano, autorizzazioni, tracciabilità e rimedi. La tecnologia non è considerata neutrale né infallibile. Bias, errori, sicurezza e impatto sui diritti diventano oggetto di obblighi organizzativi e, nei casi più gravi, di responsabilità penale e civile.

La parte più solida del provvedimento è l'integrazione tra garanzie tecniche e procedurali: banche non incrementali, divieto di scraping indiscriminato, log immutabili, valutazioni d'impatto, autorizzazioni giudiziarie e inutilizzabilità. La parte più esposta riguarda l'attuazione concreta: adeguatezza delle risorse, qualità dei decreti ministeriali, effettività della formazione e possibilità di audit indipendente. Anche una norma ben costruita può essere svuotata se la revisione umana diviene rituale o se l'amministrazione non possiede competenze proprie.

Per l'operatore, il principio da ricordare è semplice ma impegnativo: l'output dell'intelligenza artificiale non è la decisione, non è automaticamente una prova e non sostituisce la responsabilità professionale. È un elemento da interpretare, verificare e documentare dentro una procedura legale. Per il cittadino, le garanzie decisive sono la limitazione degli usi, il controllo dell'autorità giudiziaria, la cancellazione, l'inutilizzabilità e l'accesso alle prove in caso di danno. La riuscita del nuovo sistema dipenderà dalla capacità di trasformare questi principi in prassi quotidiane verificabili.

 

Conclusioni

Con il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, l'ordinamento italiano supera la fase in cui l'impiego dell'IA nelle attività di polizia poteva essere affrontato soltanto attraverso categorie generali di protezione dei dati o regole tecniche interne. Il legislatore definisce ora un quadro espresso per gli usi biometrici, inserisce la misura nel codice di procedura penale, attribuisce conseguenze all'inosservanza e apre al danneggiato strumenti processuali più incisivi.

Non si tratta di una liberalizzazione del riconoscimento facciale. Le norme descrivono ipotesi mirate e vietano il controllo generalizzato, ma consentono tecnologie di grande capacità intrusiva. Proprio per questo autorizzazione, proporzionalità e sorveglianza umana devono essere considerate requisiti sostanziali. La sfida non sarà soltanto stabilire se un sistema possa essere acceso, ma dimostrare perché fosse necessario, quali dati abbia confrontato, quanto fosse affidabile, chi abbia verificato l'esito e come siano stati gestiti errori e cancellazioni.

Il decreto offre dunque una cornice avanzata ma non conclusiva. Il contenuto dei provvedimenti attuativi, l'interpretazione giurisprudenziale delle nuove fattispecie e la pratica amministrativa definiranno il vero equilibrio tra efficacia investigativa e tutela dei diritti. In questo equilibrio, la responsabilità umana non è il residuo di una tecnologia incompleta: è la condizione giuridica che rende legittimo l'uso della tecnologia nell'esercizio del potere pubblico.

AVVERTENZA: Il presente contributo ha natura informativa e di approfondimento. Per l'applicazione concreta occorre fare riferimento al testo ufficiale del decreto, al regolamento (UE) 2024/1689, alla normativa in materia di protezione dei dati personali, agli atti attuativi e agli orientamenti delle autorità competenti.


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