CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

CAPO I
Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche

 

Articolo 30 CdS
Fabbricati, muri e opere di sostegno

(Vedi art. 30 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
   2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
   3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
   4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
   5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.
   6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
   7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.
   8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00.

 

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OSSERVAZIONI

* Qualora uno stabile fatiscente abbia unità immobiliari appartamenti a singoli proprietari, secondo il principio contenuto nell'art. 197 del C.d.S. (Concorso di persone nella violazione), ciascuno dei proprietari "soggiace alla sanzione per la violazione prevista" dall'art. 30 dello stesso C.d.S. (Fabbricati, muri e opere di sostegno) e, per tale motivo, si procederà alla contestazione (anche a mezzo notifica) di tanti verbali quanti sono i proprietari, ed ognuno pagherà la propria sanzione, che non avrà valore liberatorio anche per gli altri.

 

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GIURISPRUDENZA

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 5666 del 09/06/2023
Circolazione Stradale - Artt. 30 e 31 del Codice della Strada - Manutenzione delle ripe - Fabbricati, muri e opere di sostegno - Disciplina speciale e derogatoria - Danni cagionati dalle cose in custodia - In linea con la disciplina generale in materia di responsabilità aquiliana secondo cui "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia" e della disciplina speciale e derogatoria per le ripe rispetto a quella della ripartizione ordinaria degli oneri delle opere di sostegno, ove le opere di sostegno insistano sulle ripe, gli oneri della manutenzione delle ripe dei fondi laterali, ovvero la realizzazione di opere di mantenimento, spettano ai proprietari dei fondi finitimi e non enti proprietari delle strade.

 

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