CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO II
Degli illeciti penali

Sezione II
Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali

 

Articolo 224-bis CdS
Obblighi del condannato

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
   2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a un mese né superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a tre mesi.
   3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (1).
   4. L'attività è svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
   5. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
   6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

 

(1) Ad oggi il decreto non è stato ancora emanato.

 

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OSSERVAZIONI

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 12172 del 25/03/2024
Circolazione Stradale - Artt. 220 e 224-bis del Codice della Strada - Disposizioni generali in temi di reati - Regime di affidamento in prova ai servizi sociali - Impedimento a comparire - Illegittimità della dichiarazione di assenza - Infondatezza - Il soggetto che si trovi in regime di affidamento in prova ai servizi sociali non può invocare il legittimo impedimento a comparire, anche nel caso in cui non abbia ottenuto, pur avendone fatto richiesta, l'autorizzazione a partecipare all'udienza, atteso che l'affidamento in prova al servizio sociale non è una misura restrittiva della libertà personale per il quale non necessita di alcuna autorizzazione a partecipare all'udienza, ma una modalità del trattamento in regime di libertà per la quale è sufficiente solo notiziare tempestivamente il servizio sociale.

 

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