CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 163 CdS
Convogli militari, cortei e simili

(Vedi art. 163 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 360 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. È vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.
   2. È vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.
   3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00.

 

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OSSERVAZIONI

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GIURISPRUDENZA

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