CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 156 CdS
Uso dei dispositivi di segnalazione acustica

(Vedi art. 156 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve essere la più breve possibile.
   2. Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione acustica è consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.
   3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l'uso dei proiettori di profondità a breve intermittenza.
   4. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
   5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00.

 

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DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* La violazione per l'utilizzo improprio del dispositivo acustico si applica ogni qualvolta che questo non è usato con la massima moderazione o non ai fini della sicurezza stradale sia all'interno dei centri abitati che fuori da essi come, a puro titolo esemplificativo: richiamare l'attenzione di altri utenti della strada, protestare nei confronti di altri utenti, esultare, etc..

 

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OSSERVAZIONI

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 49268 del 27/12/2022
Circolazione Stradale - Art. 156 del Codice della Strada e art. 660 c.p. - Uso ingiustificato e continuato del dispositivo di segnalazione acustica del veicolo - Molestia o disturbo alle persone - Tipo di illecito - In forza del principio di specialità ovvero di tipicità della fattispecie, la condotta finalizzata ad arrecare disturbo o fastidio e a turbare la tranquillità altrui, va sussunta non già nella generica trasgressione di una regola di condotta di guida prevista dal codice della strada, che considera i rischi derivanti dalla circolazione stradale, ma integra l'art. 660 c.p. che mira a preservare la quiete e la tranquillità del soggetto passivo.

 

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