CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

 

Articolo 133 CdS
Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione

(Vedi art. 133 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 339 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.
   2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.
   3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano in Italia è vietato l'uso di sigla diversa da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.
   4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00.

 

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GIURISPRUDENZA

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