CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1 CdS
Principi generali

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. (1) La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
   2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia.
Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione; di promuovere l'uso dei velocipedi.
   3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
   4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.
   5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.

 

(1) Comma sostituito dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.

 

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OSSERVAZIONI

* Alla luce di quanto riportato nell'ordinanza della Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 17279 del 23/07/2009, l'area di parcheggio privata destinata agli utenti di un ipermercato, anche se inclusa completamente in uno stabile e delimitata da strutture destinate a regolare l'accesso dei veicoli (sbarra di ingresso), è soggetta sia alle norme dell'art. 2054 cod. civ., sia alle norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, ed in tale area è doveroso il rilievo del sinistro stradale da parte degli organi di polizia stradale.
 Per tale motivo si ritiene altresì possibile la contestazione delle violazioni contenute nel C.d.S..
* Le aree adibite alla distribuzione di carburante, anche se di proprietà privata, sono considerate di uso pubblico con l'applicazione delle norme contenute nel C.d.S. (tra cui anche l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile) in quanto la circolazione all'interno di esse è aperta ad un numero indeterminato di persone (Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 5111 del 03/03/2011).
* Le norme, e le relative sanzioni ad esse collegate, contenute nel presente C.d.S. si applicano a condizione che l'area interessata dall'evento abbia il requisito del pubblico passaggio (ove indiscriminatamente chiunque può circolare). Al di fuori delle aree sprovviste di tale requisito (e quindi non solo di proprietà privata, ma anche non soggetta a pubblico passaggio), pur non potendosi applicare le norme del presente codice, queste possono essere utilizzate come criterio di valutazione per accertare eventuali responsabilità da parte dell'organo giudicante.
* Il fatto che i veicoli circolanti su rotaie (tram) in sede propria o promiscuamente con altri veicoli non siano ricompresi ne nella nozione di veicolo, di cui all'art. 46 del C.d.S., ne' in alcuna classificazione di veicolo di cui all'art. 47 del C.d.S., unitamente al particolare che il presente C.d.S., a differenza di quello abrogato, non esclude i veicoli che circolano su rotaie dal rispetto delle norme contenute nel Codice, induce a pensare che detti veicoli siano tenuti al rispetto delle norme del C.d.S..
* Nell'ampio concetto di circolazione stradale è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione sulla pubblica via, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, quali la movimentazione dello sportello a veicolo fermo, le operazioni di carico o scarico ed ogni operazione preparatoria alla circolazione (Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 8305 del 31/03/2008).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 35416 del 22/08/2023
Circolazione Stradale - Art. 1 del Codice della Strada e art. 610 C.P. - Sicurezza e tutela della salute delle persone nella circolazione stradale - Reato di violenza privata - Configurabilità - Integra l'elemento del reato di violenza privata la condotta del soggetto che impedisca il libero movimento del conducente del veicolo - nella sua qualità di soggetto passivo - ponendolo nell'alternativa di non muoversi oppure di muoversi con il pericolo di menomare l'integrità di altri, compreso del soggetto che attua il comportamento impeditivo.

.Corte Costituzionale, sentenza numero 246 del 09/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 1 e 213 del Codice della Strada - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa - Circolazione abusiva del veicolo - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - Illegittimità costituzionale - La sanzione accessoria della revoca della patente del custode che abbia posto in circolazione il veicolo sequestrato, a lui affidato, non può essere automatica conseguenza accessoria della sanzione principale, dovendo consentirsi all'autorità amministrativa preposta di valutare le complessive circostanze del caso concreto, affinché tale sanzione non risulti essere sproporzionata.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 17279 del 23/07/2009
Circolazione Stradale - Artt. 1, 11 e 193 del Codice della Strada - Principi generali - Applicazione norme del CdS - L'area di parcheggio destinata agli utenti di un ipermercato, ancorché sia di proprietà privata ed inclusa per intero in uno stabile anch'esso di proprietà privata (piano interrato dell'edificio ove ha sede l'ipermercato) e sia delimitata da strutture destinate a regolare l'accesso dei veicoli (sbarra di ingresso), è da ritenere aperta all'uso da parte del pubblico e ordinariamente adibita al traffico veicolare, considerato che chiunque ha la possibilità di accedervi, ed è pertanto soggetta sia alle norme dell'art. 2054 cod. civ., sia alle norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, la cui applicabilità presuppone, per l'appunto, l'apertura dell'area al traffico veicolare ad opera di un numero indeterminato di persone.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 8305 del 31/03/2008
Circolazione Stradale - Art. 1 del Codice della Strada - Principi generali della circolazione - Veicolo fermo sulla pubblica via - Concetto di circolazione stradale - Applicazione delle norme - Nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato dall'art. 2054 c.c., è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione sulla pubblica via, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, quali la movimentazione dello sportello a veicolo fermo, le operazioni di carico o scarico ed ogni operazione preparatoria alla circolazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 13762 del 14/06/2006
Circolazione Stradale - Artt. 1 e 175 del Codice della Strada - rimozione e custodia di un veicolo incidentato su tratto autostradale - Competenze degli oneri dell'ente concessionario - L'ente concessionario ha l'obbligo di assicurare la sicurezza del proprio tratto autostradale gestito, e di provvedere al servizio di rimozione del veicolo incidentato in ragione dell'interesse primario delle condizioni di sicurezza assolute del traffico autostradale, che attiene al bene della incolumità delle persone sia al livello collettivo che come bene della salute che devono essere immediatamente garantite.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 12148 del 09/12/1993
Circolazione Stradale - Art 1 del Codice della Strada - Principi generali - Applicazione norme del CdS - Se è vero che le norme del codice della strada si applicano alle strade pubbliche od aperte al pubblico transito, le stesse tuttavia, quali norme di comune prudenza, vanno osservate anche sulle strade private in qualsiasi modo soggette al transito veicolare.

 

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