OSSERVAZIONI
Natura e funzione dei principi generali
L'articolo 1 contiene principi di indirizzo e criteri interpretativi per l'intero sistema della circolazione stradale. Non configura, isolatamente considerato, un illecito amministrativo o penale e non può costituire da solo il fondamento di una sanzione. La contestazione deve sempre richiamare la specifica disposizione precettiva violata. I principi di sicurezza, salute, ambiente e mobilità sostenibile rilevano invece nell'interpretazione delle norme, nella motivazione dei provvedimenti e nella valutazione della proporzionalità delle misure adottate.
Strada ad uso pubblico e proprietà privata
L'applicazione del Codice dipende dall'uso pubblico dell'area, non dalla titolarità pubblica del fondo. Il riferimento deve essere coordinato con l'articolo 2 del Codice della strada. Un parcheggio, un piazzale o una strada di proprietà privata possono essere soggetti al Codice quando siano stabilmente destinati al transito di una pluralità indeterminata di utenti. La Cassazione civile, ordinanza 23 luglio 2009, n. 17279, ha ritenuto aperto all'uso pubblico il parcheggio di un ipermercato, pur collocato in uno stabile privato e regolato da una sbarra.
La Cassazione civile, sentenza 3 marzo 2011, n. 5111, riferendosi alla disciplina assicurativa allora applicabile, ha equiparato alle strade pubbliche le aree di distribuzione di carburante aperte a un numero indeterminato di persone. La stessa pronuncia ha però precisato che la nozione di area equiparata a strada pubblica ai fini assicurativi e quella di luogo soggetto a pubblico passaggio ai fini delle regole del Codice non sono necessariamente coincidenti, perché rispondono a finalità diverse.
Anche un'area condominiale può essere soggetta alle norme stradali se destinata al transito di un numero indeterminato di persone e veicoli. In questo senso è significativa la Cassazione penale, sentenza 12 marzo 2025, n. 10000. Non è però sufficiente la mera possibilità materiale di ingresso: occorre verificare la destinazione concreta dell'area, le modalità di accesso e l'effettiva facoltà del titolare di escludere i terzi.
Accertamento operativo dell'apertura al pubblico
Nel verbale e negli atti di rilievo è opportuno descrivere gli elementi che dimostrano l'uso pubblico: ubicazione, collegamento con la viabilità ordinaria, presenza e funzionamento di cancelli o sbarre, segnaletica, orari, condizioni di accesso, categorie di utenti ammesse e concreto esercizio dello ius excludendi. La qualificazione non può essere ricavata automaticamente dal dato catastale o dalla sola proprietà. Essa condiziona l'applicabilità delle norme del Codice, la contestazione delle violazioni e l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 11 del Codice della strada.
La presenza dei presupposti per l'applicazione delle norme sulla circolazione e sull'assicurazione non consente, da sola, di formulare una regola assoluta secondo cui ogni sinistro verificatosi in un'area privata debba essere necessariamente rilevato dagli organi di polizia stradale. Competenza, obblighi d'intervento e modalità operative devono essere valutati secondo le disposizioni applicabili, le richieste ricevute e le circostanze del caso concreto.
Assicurazione obbligatoria e disciplina sopravvenuta
Le conclusioni assicurative contenute nelle pronunce del 2009 e del 2011 devono essere lette nel loro contesto temporale. Il decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, recependo la direttiva (UE) 2021/2118, ha riscritto l'articolo 122 del Codice delle assicurazioni private e ha esteso l'obbligo di copertura all'utilizzo del veicolo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto, indipendentemente dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno sul quale è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento, ferme le esclusioni previste dalla legge. L'apertura dell'area al pubblico resta decisiva per stabilire l'applicabilità delle norme del Codice della strada, ma non può più essere utilizzata come criterio generale ed esclusivo per decidere l'esistenza dell'obbligo assicurativo.
Aree private non aperte all'uso pubblico
Nelle aree realmente chiuse all'uso pubblico non trovano applicazione diretta le disposizioni amministrative del Codice e le relative sanzioni, salvo specifiche norme che prevedano diversamente. Le regole di comportamento stradale possono tuttavia assumere rilievo, in sede civile o penale, come parametri di comune prudenza per valutare colpa, diligenza e responsabilità. Occorre quindi distinguere con chiarezza l'applicazione diretta di una norma sanzionatoria dall'utilizzazione della medesima regola come criterio prudenziale.
Estensione del concetto di circolazione
La circolazione stradale non coincide esclusivamente con la marcia. La Cassazione civile, sentenza 31 marzo 2008, n. 8305, con riferimento all'articolo 2054 del codice civile, vi ha ricompreso anche l'arresto del veicolo e le operazioni funzionalmente collegate alla fermata o alla partenza, come l'apertura dello sportello e il carico o scarico. Ai fini amministrativi, la concreta qualificazione della condotta deve essere coordinata con le definizioni di arresto, fermata e sosta contenute nell'articolo 3 del Codice della strada e con la specifica disposizione sanzionatoria applicabile.
Sicurezza, salute, ambiente e mobilità sostenibile
Dal 10 novembre 2021 il comma 1 menziona espressamente la tutela della salute e dell'ambiente. La modifica rafforza una lettura integrata delle politiche di circolazione: riduzione dell'incidentalità, protezione degli utenti vulnerabili, contenimento degli impatti ambientali, qualità degli spazi urbani e promozione dei velocipedi concorrono alle finalità generali del Codice. Il principio non legittima provvedimenti privi di una specifica base normativa, ma orienta l'esercizio dei poteri attribuiti dalle singole disposizioni.
Piano nazionale e informazione sulla sicurezza stradale
Il comma 3 costituisce la base legislativa del Piano nazionale per la sicurezza stradale, oggi sviluppato nell'orizzonte 2030 secondo un approccio integrato alla prevenzione. I commi 4 e 5 collegano programmazione, raccolta dei dati, comunicazione al Parlamento, informazione pubblica ed educazione. Le modalità della relazione annuale sono precisate dall'articolo 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione, che ne prevede la trasmissione alle Presidenze delle Camere entro il 30 giugno e il previo invio al CNEL.
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