CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 CdS
Principi generali

(Vedi art. 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada)

Leggi qui il breve commento all’articolo 1 del Codice della strada

1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. (1)

2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia.
Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione; di promuovere l'uso dei velocipedi.

3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.

4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.

Note

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera 0a), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, lettera inserita dall'allegato alla legge 9 novembre 2021, n. 156, di conversione con modificazioni del medesimo decreto-legge. La modifica è entrata in vigore il 10 novembre 2021. L'intero articolo era stato precedentemente sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9.

 

Breve commento all'articolo 1 del Codice della strada

L'articolo 1 enuncia i principi che orientano l'intero Codice della strada. Non descrive una singola condotta vietata e non prevede una sanzione autonoma: opera come criterio sistematico per interpretare le disposizioni successive, per esercitare i poteri amministrativi in materia di traffico e per valutare la coerenza dei provvedimenti attuativi. La circolazione non è considerata soltanto come libertà di spostamento, ma come fenomeno che deve essere governato bilanciando sicurezza, salute, ambiente, fluidità del traffico, qualità della vita e uso razionale del territorio.

La sostituzione del comma 1, efficace dal 10 novembre 2021, ha reso esplicite la tutela della salute delle persone e la tutela dell'ambiente. L'intervento non ha trasformato il comma in una fattispecie direttamente sanzionabile, ma ha ampliato il quadro valoriale nel quale devono essere lette le regole del Codice. La sicurezza stradale comprende quindi la prevenzione degli incidenti e delle loro conseguenze, mentre la mobilità sostenibile impone di considerare anche esposizione all'inquinamento, organizzazione degli spazi urbani e protezione degli utenti più vulnerabili. In questa prospettiva si collocano la promozione dell'uso dei velocipedi e il dovere generale di comportamento prudente espresso dall'articolo 140 del Codice della strada.

Il comma 2 delimita anche l'ambito materiale del Codice: le norme regolano la circolazione di pedoni, veicoli e animali “sulle strade”. Il rinvio va coordinato con l'articolo 2 del Codice della strada, che definisce strada l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione. Ne consegue che la proprietà pubblica o privata del suolo non è, da sola, decisiva. Conta la concreta destinazione dell'area e la sua apertura al transito di una pluralità indeterminata di persone. Parcheggi commerciali, aree di servizio e talune strade condominiali possono pertanto ricadere nella disciplina stradale quando siano effettivamente aperti all'uso pubblico; un'area privata realmente chiusa e riservata a soggetti determinati resta invece fuori dall'applicazione diretta delle sanzioni del Codice.

Per l'operatore, la qualificazione dell'area richiede un accertamento concreto: accessi, barriere, segnaletica, orari, categorie ammesse, effettivo esercizio del potere di esclusione e stabile destinazione al traffico. L'esito incide sulla contestabilità delle violazioni e sull'esercizio dei servizi di polizia stradale disciplinati dall'articolo 11 del Codice della strada. La semplice presenza di una sbarra non esclude necessariamente l'uso pubblico, se chiunque può accedere alle condizioni ordinariamente previste per gli utenti. Al contrario, l'accesso occasionale o tollerato non basta sempre a trasformare uno spazio strettamente privato in strada ad uso pubblico.

Il concetto di circolazione è inoltre più ampio del solo movimento del veicolo. Comprende, secondo la funzione delle singole norme, anche arresto, fermata, sosta e operazioni immediatamente connesse, come apertura delle portiere, carico e scarico. Le definizioni dell'articolo 3 del Codice della strada devono quindi essere utilizzate per individuare con precisione la fattispecie applicabile.

I commi 3, 4 e 5 attribuiscono infine rilievo alla programmazione e alla conoscenza del fenomeno. Il Piano nazionale per la sicurezza stradale traduce gli indirizzi europei in obiettivi e azioni nazionali; i dati e le indagini periodiche consentono di verificare risultati, costi e criticità. L'articolo 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione disciplina la relazione annuale al Parlamento, predisposta sulla base dei rapporti e delle indagini dei ministeri. Informazione pubblica, prevenzione ed educazione stradale non sono dunque elementi accessori, ma strumenti espressamente collegati alle finalità generali del Codice.

AVVERTENZA: il presente testo ha finalità informativa e di approfondimento e non riveste carattere di ufficialità. Per il testo avente valore legale occorre fare riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e alle fonti normative ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

 

Natura e funzione dei principi generali

L'articolo 1 contiene principi di indirizzo e criteri interpretativi per l'intero sistema della circolazione stradale. Non configura, isolatamente considerato, un illecito amministrativo o penale e non può costituire da solo il fondamento di una sanzione. La contestazione deve sempre richiamare la specifica disposizione precettiva violata. I principi di sicurezza, salute, ambiente e mobilità sostenibile rilevano invece nell'interpretazione delle norme, nella motivazione dei provvedimenti e nella valutazione della proporzionalità delle misure adottate.

Strada ad uso pubblico e proprietà privata

L'applicazione del Codice dipende dall'uso pubblico dell'area, non dalla titolarità pubblica del fondo. Il riferimento deve essere coordinato con l'articolo 2 del Codice della strada. Un parcheggio, un piazzale o una strada di proprietà privata possono essere soggetti al Codice quando siano stabilmente destinati al transito di una pluralità indeterminata di utenti. La Cassazione civile, ordinanza 23 luglio 2009, n. 17279, ha ritenuto aperto all'uso pubblico il parcheggio di un ipermercato, pur collocato in uno stabile privato e regolato da una sbarra.

La Cassazione civile, sentenza 3 marzo 2011, n. 5111, riferendosi alla disciplina assicurativa allora applicabile, ha equiparato alle strade pubbliche le aree di distribuzione di carburante aperte a un numero indeterminato di persone. La stessa pronuncia ha però precisato che la nozione di area equiparata a strada pubblica ai fini assicurativi e quella di luogo soggetto a pubblico passaggio ai fini delle regole del Codice non sono necessariamente coincidenti, perché rispondono a finalità diverse.

Anche un'area condominiale può essere soggetta alle norme stradali se destinata al transito di un numero indeterminato di persone e veicoli. In questo senso è significativa la Cassazione penale, sentenza 12 marzo 2025, n. 10000. Non è però sufficiente la mera possibilità materiale di ingresso: occorre verificare la destinazione concreta dell'area, le modalità di accesso e l'effettiva facoltà del titolare di escludere i terzi.

Accertamento operativo dell'apertura al pubblico

Nel verbale e negli atti di rilievo è opportuno descrivere gli elementi che dimostrano l'uso pubblico: ubicazione, collegamento con la viabilità ordinaria, presenza e funzionamento di cancelli o sbarre, segnaletica, orari, condizioni di accesso, categorie di utenti ammesse e concreto esercizio dello ius excludendi. La qualificazione non può essere ricavata automaticamente dal dato catastale o dalla sola proprietà. Essa condiziona l'applicabilità delle norme del Codice, la contestazione delle violazioni e l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 11 del Codice della strada.

La presenza dei presupposti per l'applicazione delle norme sulla circolazione e sull'assicurazione non consente, da sola, di formulare una regola assoluta secondo cui ogni sinistro verificatosi in un'area privata debba essere necessariamente rilevato dagli organi di polizia stradale. Competenza, obblighi d'intervento e modalità operative devono essere valutati secondo le disposizioni applicabili, le richieste ricevute e le circostanze del caso concreto.

Assicurazione obbligatoria e disciplina sopravvenuta

Le conclusioni assicurative contenute nelle pronunce del 2009 e del 2011 devono essere lette nel loro contesto temporale. Il decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, recependo la direttiva (UE) 2021/2118, ha riscritto l'articolo 122 del Codice delle assicurazioni private e ha esteso l'obbligo di copertura all'utilizzo del veicolo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto, indipendentemente dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno sul quale è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento, ferme le esclusioni previste dalla legge. L'apertura dell'area al pubblico resta decisiva per stabilire l'applicabilità delle norme del Codice della strada, ma non può più essere utilizzata come criterio generale ed esclusivo per decidere l'esistenza dell'obbligo assicurativo.

Aree private non aperte all'uso pubblico

Nelle aree realmente chiuse all'uso pubblico non trovano applicazione diretta le disposizioni amministrative del Codice e le relative sanzioni, salvo specifiche norme che prevedano diversamente. Le regole di comportamento stradale possono tuttavia assumere rilievo, in sede civile o penale, come parametri di comune prudenza per valutare colpa, diligenza e responsabilità. Occorre quindi distinguere con chiarezza l'applicazione diretta di una norma sanzionatoria dall'utilizzazione della medesima regola come criterio prudenziale.

Estensione del concetto di circolazione

La circolazione stradale non coincide esclusivamente con la marcia. La Cassazione civile, sentenza 31 marzo 2008, n. 8305, con riferimento all'articolo 2054 del codice civile, vi ha ricompreso anche l'arresto del veicolo e le operazioni funzionalmente collegate alla fermata o alla partenza, come l'apertura dello sportello e il carico o scarico. Ai fini amministrativi, la concreta qualificazione della condotta deve essere coordinata con le definizioni di arresto, fermata e sosta contenute nell'articolo 3 del Codice della strada e con la specifica disposizione sanzionatoria applicabile.

Sicurezza, salute, ambiente e mobilità sostenibile

Dal 10 novembre 2021 il comma 1 menziona espressamente la tutela della salute e dell'ambiente. La modifica rafforza una lettura integrata delle politiche di circolazione: riduzione dell'incidentalità, protezione degli utenti vulnerabili, contenimento degli impatti ambientali, qualità degli spazi urbani e promozione dei velocipedi concorrono alle finalità generali del Codice. Il principio non legittima provvedimenti privi di una specifica base normativa, ma orienta l'esercizio dei poteri attribuiti dalle singole disposizioni.

Piano nazionale e informazione sulla sicurezza stradale

Il comma 3 costituisce la base legislativa del Piano nazionale per la sicurezza stradale, oggi sviluppato nell'orizzonte 2030 secondo un approccio integrato alla prevenzione. I commi 4 e 5 collegano programmazione, raccolta dei dati, comunicazione al Parlamento, informazione pubblica ed educazione. Le modalità della relazione annuale sono precisate dall'articolo 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione, che ne prevede la trasmissione alle Presidenze delle Camere entro il 30 giugno e il previo invio al CNEL.

AVVERTENZA: le presenti osservazioni hanno carattere esclusivamente informativo e interpretativo e non costituiscono fonte ufficiale né parere professionale. Per l'applicazione concreta occorre verificare il testo vigente delle norme e le circostanze del singolo caso. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 16342 del 06/05/2026
Circolazione stradale - Artt. 1 e 2 Codice della Strada - Principi generali - Definizioni stradali e di traffico - Luogo aperto al pubblico - Accessibilità a una pluralità indeterminata di soggetti - Ai fini dell'applicazione delle norme sulla circolazione, un luogo aperto al pubblico rileva la concreta destinazione dell'area, indipendentemente dalla proprietà, quando essa sia accessibile a un numero indeterminato di persone, anche a determinate condizioni, senza legittima possibilità di esclusione da parte di chi vi esercita un potere di fatto o di diritto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 10000 del 12/03/2025
Circolazione Stradale - Artt. 1, 117 e 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Aggravante dell'aver provocato un incidente stradale durante i primi tre anni dal conseguimento della patente - Area condominiale - Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool commesso in una strada facente parte di un'area condominiale destinata al transito di un numero indeterminato di veicoli e persone che, in quanto tale, non può considerarsi esente dal rispetto della disciplina del codice della strada, non esclude le aggravanti di aver provocato un incidente stradale durante i primi tre anni dal conseguimento della patente di guida.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 1710 del 14/01/2025
Circolazione Stradale - Art. 1 del Codice della Strada e artt. 56 e 610 del c.p. - Lancio di bottiglia dal cavalcavia - Reato di tentato omicidio o di violenza privata - Qualificazione giuridica della condotta - A prescindere dalle dimensioni, dalla consistenza e dalla capacità distruttiva del corpo contundente utilizzato, il lancio dal cavalcavia di una bottiglia di vetro, anche se vuota, con l'intento di provocare brusche frenate o sterzata improvvisa dell'automobilista su una strada statale notoriamente trafficata e frequentata da veicoli che procedono ad andatura sostenuta, ben configura il reato di tentato omicidio in luogo del delitto di violenza privata, considerato il grandissimo pericolo per l'incolumità del viaggiatore.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 197 del 07/01/2025
Circolazione Stradale - Artt. 1 e 14 del Codice della Strada - Danni cagionati da impatto con fauna selvatica protetta - Risarcimento dei danni riportati dall'autovettura - I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. giacché le specie selvatiche protette rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema; la relativa azione risarcitoria e la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, anche se le funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica sono svolte da altri enti.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 18818 del 13/05/2024
Circolazione Stradale - Art. 1 del Codice della Strada - Furto di un monopattino elettrico dotato di un sistema di rilevamento GPS - Furto consumato o tentato - Classificazione - Il furto di un monopattino elettrico destinato alla fruizione collettiva dotato di un sistema di tracciamento satellitare GPS, come per qualunque altro mezzo dotato di analogo dispositivo, integra gli estremi del reato di furto consumato, e non tentato, in quanto tale strumento non impedisce la sottrazione ed il contestuale illecito impossessamento del veicolo, ma ha la diversa funzione di agevolarne il recupero.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 35416 del 22/08/2023
Circolazione Stradale - Art. 1 del Codice della Strada e art. 610 C.P. - Sicurezza e tutela della salute delle persone nella circolazione stradale - Reato di violenza privata - Configurabilità - Integra l'elemento del reato di violenza privata la condotta del soggetto che impedisca il libero movimento del conducente del veicolo - nella sua qualità di soggetto passivo - ponendolo nell'alternativa di non muoversi oppure di muoversi con il pericolo di menomare l'integrità di altri, compreso del soggetto che attua il comportamento impeditivo.

.Corte Costituzionale, sentenza numero 246 del 09/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 1 e 213 del Codice della Strada - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa - Circolazione abusiva del veicolo - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - Illegittimità costituzionale - La sanzione accessoria della revoca della patente del custode che abbia posto in circolazione il veicolo sequestrato, a lui affidato, non può essere automatica conseguenza accessoria della sanzione principale, dovendo consentirsi all'autorità amministrativa preposta di valutare le complessive circostanze del caso concreto, affinché tale sanzione non risulti essere sproporzionata.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 17279 del 23/07/2009
Circolazione Stradale - Artt. 1, 11 e 193 del Codice della Strada - Principi generali - Applicazione norme del CdS - L'area di parcheggio destinata agli utenti di un ipermercato, ancorché sia di proprietà privata ed inclusa per intero in uno stabile anch'esso di proprietà privata (piano interrato dell'edificio ove ha sede l'ipermercato) e sia delimitata da strutture destinate a regolare l'accesso dei veicoli (sbarra di ingresso), è da ritenere aperta all'uso da parte del pubblico e ordinariamente adibita al traffico veicolare, considerato che chiunque ha la possibilità di accedervi, ed è pertanto soggetta sia alle norme dell'art. 2054 cod. civ., sia alle norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, la cui applicabilità presuppone, per l'appunto, l'apertura dell'area al traffico veicolare ad opera di un numero indeterminato di persone.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 8305 del 31/03/2008
Circolazione Stradale - Art. 1 del Codice della Strada - Principi generali della circolazione - Veicolo fermo sulla pubblica via - Concetto di circolazione stradale - Applicazione delle norme - Nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato dall'art. 2054 c.c., è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione sulla pubblica via, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, quali la movimentazione dello sportello a veicolo fermo, le operazioni di carico o scarico ed ogni operazione preparatoria alla circolazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 13762 del 14/06/2006
Circolazione Stradale - Artt. 1 e 175 del Codice della Strada - rimozione e custodia di un veicolo incidentato su tratto autostradale - Competenze degli oneri dell'ente concessionario - L'ente concessionario ha l'obbligo di assicurare la sicurezza del proprio tratto autostradale gestito, e di provvedere al servizio di rimozione del veicolo incidentato in ragione dell'interesse primario delle condizioni di sicurezza assolute del traffico autostradale, che attiene al bene della incolumità delle persone sia al livello collettivo che come bene della salute che devono essere immediatamente garantite.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 12148 del 09/12/1993
Circolazione Stradale - Art 1 del Codice della Strada - Principi generali - Applicazione norme del CdS - Se è vero che le norme del codice della strada si applicano alle strade pubbliche od aperte al pubblico transito, le stesse tuttavia, quali norme di comune prudenza, vanno osservate anche sulle strade private in qualsiasi modo soggette al transito veicolare.

 

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