CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO III
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO PRIMO
DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA
CAPO II
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
SEZIONE I
Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica
PARAGRAFO I
Delle contravvenzioni concernenti l'ìinosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose
(artt. 650 - 661)
<< articolo precedente INDICE GENERALE articolo successivo>>
Articolo 654 C.P.
Grida e manifestazioni sediziose
.
1. Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3 dell'articolo 266 ovvero in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 2.400. (1)
(1) Comma modificato per effetto del Decreto Legge 24 febbraio 2026 n. 23, in vigore dal 25.02.2026.
.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U. che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.