CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XIII
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
Capo II
Dei delitti control il patrimonio mediante frode
(artt. 640 - 648-quater)
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Articolo 648 C.P.
Ricettazione
1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. la pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi degli articoli 628, terzo comma, o 628-bis, di estrosione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma n.7 bis. [1]
2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516, se il fatto è di particolare tenuità.
3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
[1] Comma modificato per effetto del Decreto Legge 24 febbraio 2026 n. 23, in vigore dal 25.02.2026.
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