CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO XIII
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

Capo II
Dei delitti control il patrimonio mediante frode
(artt. 640 - 648-quater)

 

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Articolo 648 C.P.
Ricettazione

 

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. la pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi degli articoli 628, terzo comma, o 628-bis, di estrosione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma n.7 bis. [1]

2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516, se il fatto è di particolare tenuità.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

 

[1] Comma modificato per effetto del Decreto Legge 24 febbraio 2026 n. 23, in vigore dal 25.02.2026. 

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PROCEDURE

.Note operative riguardanti il presente articolo:

* PROCEDIBILITA' DEL REATO: D'ufficio (50 c.p.p.)
* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) comma 1, 2, 3, 4; Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) in caso di ipotesi aggravata indicata nell'art. 380 comma 1, secondo periodo del C.P.P.
* FERMO DI POLIZIA GIUDIZIARIA: Consentito (384 c.p.p.) primo comma; Non consentito secondo, terzo e quarto comma
* APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) 
* AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

 

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OSSERVAZIONI

Il Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà".

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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