CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO XII
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA

Capo IIa
 Dei delitti contro la libertà individuale

Sezione IIIa
Dei delitti contro la libertà morale
(artt. 610 - 613 ter)

 

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Articolo 612 ter C.P.
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

2. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

3. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

4. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

5. La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali. (1)

6. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

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(1) comma inserito per effetto della legge 2 dicembre 2025 n. 181, in vigore dal 17.12.2025

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PROCEDURE

.Note operative riguardanti il presente articolo:

* Procedibilità: A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.) 
* Arresto: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
* Fermo di Polizia Giudiziaria: Non consentito
* Applicazione delle misure cautelari: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
* Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) 

 

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OSSERVAZIONI

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GIURISPRUDENZA

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