CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA
Capo I bis
Dei delitti contro la maternità
(artt. 593 bis - 593 ter)
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Articolo 593 ter C.P.
Interruzione di gravidanza non consensuale
1. Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.
2. La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
3. Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.
4. Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave quest'ultima pena è diminuita.
5. Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.
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