CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO VIII BIS
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE 
(artt. . 518-bis - 518-undevicies)

 

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Articolo 518-sexiesdecies C.P.
Circostanze aggravanti

 

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto dal presente titolo:

   1) cagiona un danno di rilevante gravità;

   2) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;

   3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;

   4) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416.

Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.

 

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OSSERVAZIONI

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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