CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VIII BIS
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
(artt. . 518-bis - 518-undevicies)
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Articolo 518-sexiesdecies C.P.
Circostanze aggravanti
La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto dal presente titolo:
1) cagiona un danno di rilevante gravità;
2) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;
4) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416.
Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.
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