CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VI Bis
DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE
(artt. 452 bis - 452 quaterdecies)
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Articolo 452 sexies C.P.
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
2. [1] La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
3. [1] Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
[1] Comma modificato per effetto del Decreto Legge 08 agosto 2025 n. 116, in vigore dal 09.08.2025
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