CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO II
DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CAPO I
Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
(artt. 314 - 335 bis)
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Articolo 316 C.P.
Peculato mediante profitto dell'errore altrui
1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro.
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