CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO I
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO
CAPO I
Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato
(artt. 241 - 275)
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Articolo 273 C.P.
Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale. (1)
1. Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 516 ad euro 2.065.
2. Se l'autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore ad euro 1.032.
(1) L’articolo è stato dichiarato incostituzionale con la sentenza 3 luglio 1985, n. 193
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