CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO I
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO
CAPO I
Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato
(artt. 241 - 275)
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Articolo 271 C.P.
Associazioni, antinazionali (1)
1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano una attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
3. Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
(1) L’articolo è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza 12 luglio 2001, n. 243)
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