CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO I
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO

CAPO I
Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato
(artt. 241 - 275)

 

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Articolo 266 C.P.
Istigazione di militari a disobbedire alle leggi

1. Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.

2. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente.

3. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra.

4. Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:
     1) col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;
     2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;
    3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.

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PROCEDURE

.Note operative riguardanti il presente articolo:

* PROCEDIBILITA' DEL REATO: D'ufficio (50 c.p.p.)
* ARRESTO: Non consentito primo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo comma
* FERMO DI P.G.: Non consentito
* MISURE CAUTELARI: Non consentite primo comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) secondo comma
* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

 

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OSSERVAZIONI

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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